Sentenza nº 417 da Constitutional Court (Italy), 14 Novembre 2005

RelatoreFranco Gallo
Data di Resoluzione14 Novembre 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 417

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Annibale†††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††† Presidente

-† Giovanni Maria†††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice

-† Francesco††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††† ì

-† Romano†††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††† ì

-† Paolo†††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††† ì

-† Alfio†††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† ì

-† Alfonso††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††† ì

-† Luigi†††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††† ì

-† Gaetano†††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1, commi 4, 5, 9, 10 e 11, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, promossi con ricorsi della Regione Campania (registro ricorsi nn. 89 e 93 del 2004), della Regione Toscana (registro ricorsi n. 91 del 2004), della Regione autonoma Valle d'Aosta (registro ricorsi n. 94 del 2004) e della Regione Marche (registro ricorsi n. 96 del 2004), notificati il 10, il 28, il 22,† il 28 ed il 28 settembre 2004, depositati in cancelleria il 17 settembre, il 2 ottobre, il 30 settembre, il 5 e il 7 ottobre 2004 ed iscritti ai nn. 89, 93, 91, 94 e 96 del registro ricorsi 2004.

††††††† Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††† udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 2005 il Giudice relatore Franco Gallo;

††††††† uditi gli avvocati Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Giuseppe Franco Ferrari per la Regione autonoma Valle d'Aosta, Stefano Grassi per la Regione Marche e l'avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso notificato il 10 settembre 2004 (n. 89 del 2004) e depositato il 17 successivo, la Regione Campania ha promosso questione di legittimit‡ costituzionale dell'art. 1, commi 5, 9, 10, 11, e dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 (Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica), per la violazione degli articoli 3, 100, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione, nonchÈ dell'art. 9 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e del principio di leale collaborazione.

    La Regione prospetta tre motivi di censura.

    Con il primo si lamenta che i commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 del decreto-legge n. 168 del 2004, non limitandosi ad individuare criteri direttivi o limiti massimi di spesa, ma specificando ed elencando le tipologie delle spese che gli enti territoriali devono contenere nell'ambito di previste percentuali, violano l'autonomia finanziaria di bilancio e di spesa garantita dall'art. 119 e dall'art. 117, terzo comma, Cost. Secondo la Regione, in particolare, dovrebbe spettare allo Stato la sola competenza legislativa concorrente, limitata alla fissazione dei princÌpi fondamentali in materia di ´armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributarioª, restando esclusa da tale competenza l'individuazione di ´puntuali modalit‡ di contenimento della spesaª. Una tale previsione di dettaglio non sarebbe giustificabile neanche sotto il profilo del generale contenimento della spesa pubblica per l'attuazione degli obblighi comunitari, perchÈ tale contenimento si potrebbe realizzare con la semplice fissazione delle percentuali generali di risparmio. Sempre secondo la Regione, i commi 9, 10 e 11 impugnati inciderebbero negativamente anche sulla sua competenza in tema di organizzazione amministrativa e sulla sua competenza legislativa ex art. 117, terzo e quarto comma, Cost. Per la ricorrente, infatti, la lesione della sfera di autonomia si verificherebbe non solo attraverso interventi diretti di disciplina del settore di competenza, ma anche attraverso la sottrazione o limitazione delle risorse finanziarie essenziali. Sotto il profilo della dedotta violazione del principio di leale collaborazione, infine, la Regione lamenta che lo Stato non ha ´effettuato le scelte attraverso una intesa con le regioni, affinchÈ queste contribuissero a far emergere, in base alle differenti esigenze e problematiche locali, tutto quanto utile e necessario per operare il contenimento della spesaª.

    Con il secondo motivo, la ricorrente denuncia la violazione degli articoli 100, 114, 117, terzo e quarto comma, e 118 Cost., dell'art. 9 della legge costituzionale n. 3 del 2001 e del principio di leale collaborazione, da parte del comma 5 dell'art. 1 del decreto-legge citato. Tale comma, insieme con alcuni periodi dei successivi commi 9, 10, 11, introdurrebbe una illegittima disciplina del controllo degli atti della Regione e degli enti locali. Secondo la Regione, la materia dei controlli sarebbe estranea alla competenza statale, essendo riservata alla potest‡ legislativa regionale ed a quella regolamentare degli enti locali, come confermato dalla struttura del nuovo impianto costituzionale, successivo alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, con l'eliminazione, ad opera dell'art. 9 della legge costituzionale n. 3 del 2001, dei controlli di legittimit‡ e di merito sugli atti delle Regioni e degli enti locali, precedentemente previsti dagli abrogati articoli 125, primo comma, e 130 Cost. Un ulteriore profilo di illegittimit‡ delle norme censurate consisterebbe nella loro irragionevolezza, determinata dall'ìinterferenzaî che esse creano tra controllo di gestione e accertamenti della Corte dei conti. Tale ìinterferenzaî sarebbe idonea, secondo la Regione, ´ad alterare la effettivit‡ e l'efficacia del controllo di gestione stessoª.

    La ricorrente deduce, con il terzo motivo, la violazione degli articoli 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., nonchÈ la violazione del principio di leale collaborazione da parte dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge n. 168 del 2004, il quale modifica, confermandone l'impostazione di fondo, l'art. 3 della legge n. 350 del 2003, gi‡ impugnato dalla stessa Regione in altro procedimento. Infatti, sempre a detta della Regione, la normativa censurata ribadirebbe, in violazione dell'art. 119 Cost., la preesistente e gi‡ contestata individuazione unilaterale, da parte dello Stato, di concetti dotati di rilevanza costituzionale, quali quelli di ìindebitamentoî e ìinvestimentoî, e non si inserirebbe in un'organica disciplina del sistema finanziario regionale tale da garantire un reale autofinanziamento in attuazione del citato art. 119 Cost. La Regione evidenzia, infatti, che la previsione di cui al sesto comma dello stesso art. 119, secondo la quale le Regioni ´possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimentoª, costituisce parte integrante del nuovo sistema della finanza pubblica, che non ha ancora trovato attuazione. La Regione lamenta anche la violazione dell'art. 117 Cost., perchÈ la disciplina censurata, ove pure rientrasse nella materia di competenza legislativa concorrente della ´armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributarioª, non presenterebbe ´le caratteristiche di princÏpi fondamentali alla cui fissazione si dovrebbe limitare la legge stataleª. La Regione lamenta, infine, quale violazione del principio di leale collaborazione, il fatto che la disciplina statale sarebbe stata posta in essere senza la partecipazione degli enti locali.

  2. ñ Si Ë costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza delle questioni prospettate nel ricorso, ´salva eventuale non procedibilit‡ del terzo motivo di essoª.

    Sostiene preliminarmente l'Avvocatura che le modifiche apportate dalla legge di conversione al decreto-legge n. 168 del 2004 sono da considerarsi nel complesso scarsamente rilevanti, con l'esclusione di quella del comma 11 dell'art. 1.

    Con riferimento al primo motivo del ricorso, l'Avvocatura deduce che il taglio della spesa pubblica di Regioni ed enti locali sarebbe stato disposto dalla legislazione statale ñ ´nel contesto di una complessa manovra ñ per ottemperare a pressanti richieste di immediato e rapido riequilibrio dei conti pubblici della Repubblica italiana (nel suo complesso) avanzate dall'Unione europeaª. In tale quadro, e anche in conseguenza dell'introduzione della moneta unica europea, la normativa impugnata dovrebbe essere ricondotta in prevalenza alle materie, di competenza legislativa esclusiva statale, dei ìrapporti dello Stato con l'Unione europeaî e della ìmoneta [Ö] e mercati finanziariî (art. 117, secondo comma, lettere a ed e, Cost.). A detta dell'Avvocatura, comunque, l'individuazione, con la normativa impugnata, delle voci di spesa sulle quali operare i tagli sarebbe rispettosa dell'autonomia delle Regioni e degli enti locali ´posto che pi˘ inibente sarebbe stata l'alternativa della fissazione di una percentuale unica di risparmio da applicarsi sull'insieme delle voci di spesaª. Sotto altro profilo, l'intesa con le Regioni nell'ambito del procedimento normativo ñ la cui mancanza Ë oggetto di specifica doglianza della ricorrente ñ sarebbe poi priva di fondamento costituzionale e comunque incompatibile con la necessit‡ di un rapido intervento di disciplina della materia.

    Con riferimento al secondo motivo del ricorso, l'Avvocatura sostiene che le comunicazioni agli organi di vigilanza e controllo disposte dall'art. 1, commi 5, 9 e 10, del decreto-legge n. 168 del 2004 non sono in contrasto con la Costituzione, trattandosi di comunicazioni aventi per...

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