Sentenza nº 169 da Constitutional Court (Italy), 17 Maggio 2007

Date17 Maggio 2007
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 169

ANNO 2007

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††† †† Giudice

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††† MADDALENA†††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††† ††††††† ì

-† Alfonso†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Luigi††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††† ††††††† ì

-† Gaetano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††† ††††††† ì

-† Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE†††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Maria Rita†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† SAULLE†††††††††††††††††††† †††† †††ì

-† Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† TESAURO††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo Maria††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NAPOLITANO††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi da 198 a 206, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2006), promossi con ricorsi delle Regioni Toscana, Veneto, Valle díAosta/VallÈe díAoste, della Regione Siciliana, della Provincia autonoma di Bolzano, delle Regioni Piemonte, Campania, Trentino-Alto Adige/S¸dtirol, Liguria, Emilia-Romagna, della Provincia autonoma di Trento e della Regione Friuli-Venezia Giulia, notificati il 22, il 23, il 24 e il 27 febbraio 2006, depositati in cancelleria il 28 febbraio, il 1∞, il 2, il 3 e il 4 marzo 2006 ed iscritti ai nn. 28, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 41 del registro ricorsi 2006.

††††††††††† Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

††††††††††† udito nellíudienza pubblica del 20 febbraio 2007 il Giudice relatore Franco Gallo;

††††††††††† uditi gli avvocati Fabio Lorenzoni per la Regione Toscana, Mario Bertolissi e Andrea Manzi per la Regione Veneto, Giovanni Guzzetta per la Regione Valle díAosta, Giovanni Carapezza Figlia e Paolo Chiapparrone per la Regione Siciliana, Giuseppe Franco Ferrari e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Emiliano Amato per la Regione Piemonte, Vincenzo Cocozza per la Regione Campania, Giandomenico Falcon e Andrea Manzi per le Regioni Liguria, Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige e per la Provincia autonoma di Trento, Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia e líavvocato dello Stato Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Le Regioni Toscana, Veneto, Valle díAosta/VallÈe díAoste, la Regione Siciliana, la Provincia autonoma di Bolzano, le Regioni Piemonte, Campania, la Regione Trentino-Alto Adige/S¸dtirol, le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, la Provincia autonoma di Trento e la Regione Friuli-Venezia Giulia promuovono questioni di legittimit‡ costituzionale di numerose disposizioni della legge 29 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ñ legge finanziaria 2006), e, tra queste, dellíart. 1, commi da 198 a 206.

    1.1. ñ Il comma 198 dispone che ´Le amministrazioni regionali e gli enti locali di cui allíarticolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonchÈ gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando il conseguimento delle economie di cui allíarticolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica adottando misure necessarie a garantire che le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dellíIRAP, non superino per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 il corrispondente ammontare dellíanno 2004 diminuito dellí1 per cento. A tal fine si considerano anche le spese per il personale a tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioniª.

    Secondo il successivo comma 199, ´Ai fini dellíapplicazione del comma 198, le spese di personale sono considerate al netto: a) per líanno 2004 delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008 delle spese derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti successivamente allíanno 2004ª.

    Il comma 200, a sua volta, prevede che ´Gli enti destinatari del comma 198, nella loro autonomia, possono fare riferimento, quali indicazioni di principio per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa di cui al comma 198, alle misure della presente legge riguardanti il contenimento della spesa per la contrattazione integrativa e i limiti allíutilizzo di personale a tempo determinato, nonchÈ alle altre specifiche misure in materia di personaleª.

    Il comma 201 si riferisce agli enti locali di cui allíarticolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dispone che tali enti ´possono altresÌ concorrere al conseguimento degli obiettivi di cui al comma 198 attraverso interventi diretti alla riduzione dei costi di funzionamento degli organi istituzionali, da adottare ai sensi dellíarticolo 82, comma 11, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e delle altre disposizioni normative vigentiª.

    Il comma 202 stabilisce che ´Al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili allíanno 2005 come individuate dallíarticolo 1, comma 91, della legge 30 dicembre 2004, n. 311ª.

    Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, il comma 203 prevede che ´le disposizioni del comma 198 costituiscono strumento di rafforzamento dellíintesa Stato-regioni del 23 marzo 2005, attuativa dellíarticolo 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Gli effetti di tali disposizioni nonchÈ di quelle previste per i medesimi enti del Servizio sanitario nazionale dallíarticolo 1, commi 98 e 107, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono valutati nellíambito del tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui allíarticolo 12 della medesima intesa, ai fini del concorso da parte dei predetti enti al rispetto degli obblighi comunitari ed alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui allíarticolo 1, comma 164, della legge 30 dicembre 2004, n. 311ª.

    Il comma 204, nel testo vigente al momento della proposizione dei ricorsi e sino alla sua sostituzione ad opera dellíart. 30 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge, 4 agosto 2006, n. 248, dispone che ´Alla verifica del rispetto degli adempimenti previsti dal comma 198 si procede, per le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province, i comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti e le comunit‡ montane con popolazione superiore a 50.000 abitanti, attraverso il sistema di monitoraggio di cui allíarticolo 1, comma 30, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e per gli altri enti destinatari della norma attraverso apposita certificazione, sottoscritta dallíorgano di revisione contabile, da inviare al Ministero dellíeconomia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla chiusura dellíesercizio finanziario di riferimentoª.

    Il comma 205 prevede che ´Per le regioni e le autonomie locali, le economie derivanti dallíattuazione del comma 198 restano acquisite ai bilanci degli enti ai fini del miglioramento dei relativi saldiª.

    Il comma 206 stabilisce, infine, che ´Le disposizioni dei commi da 198 a 205 costituiscono princÌpi fondamentali del coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzioneª.

  2. ñ Con ricorso regolarmente notificato e depositato, iscritto al n. 28 del registro ricorsi del 2006, la Regione Toscana promuove questioni di legittimit‡ costituzionale dellíart. 1, commi 198 e 202, della legge n. 266 del 2005, deducendone il contrasto con gli artt. 117 e 119 della Costituzione.

    Ad avviso della ricorrente, il comma 198, ponendo un vincolo specifico e puntuale alla spesa per il personale, sarebbe illegittimo, perchÈ violerebbe la competenza legislativa regionale residuale, in materia di organizzazione amministrativa e di ordinamento del personale sia delle Regioni, sia degli enti regionali, sia degli enti del servizio sanitario, ivi comprese le ASL.

    NÈ, prosegue la ricorrente, la disposizione potrebbe giustificarsi invocando il concorso delle Regioni e degli enti locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, perchÈ il legislatore statale puÚ imporre líosservanza di tali obiettivi, ma deve lasciare allíautonomia dei singoli enti di decidere come realizzare líobiettivo stesso. La Regione contesta, quindi, non la previsione del contenimento della spesa in sÈ, ma líindividuazione specifica delle voci di spesa da contenere, che violerebbe gli artt. 117 e 119 Cost., come pi˘ volte affermato dalla giurisprudenza della Corte costituzionale.

    La Regione censura poi, per le medesime ragioni, il comma 202, il quale stabilisce che al finanziamento degli oneri contrattuali del biennio 2004-2005 concorrono le economie di spesa di personale riferibili allíanno 2005, in quanto anche in tal caso viene fissato un vincolo puntuale per líutilizzo di risorse del bilancio della Regione e degli enti locali.

    2.1. ñ Si Ë costituito in giudizio il Presidente...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT