LEGGE 30 luglio 2004, n. 191 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica

Coming into Force01 Agosto 2004
Published date31 Luglio 2004
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2004/07/31/004G0231/ORIGINAL
Enactment Date30 Luglio 2004
Official Gazette PublicationGU n.178 del 31-07-2004 - Suppl. Ordinario n. 136
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge:

Art 1.
  1. Il decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, recante interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

  2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 30 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio

dei Ministri Siniscalco, Ministro dell'economia e

delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli

Allegato
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE

AL DECRETO-LEGGE 12 LUGLIO 2004, N. 168

All'articolo 1:

al comma 4, al capoverso 3, e` aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti";

al comma 10, ultimo periodo, le parole: "Il limite di spesa stabilito dal presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "Il limite di spesa stabilito dal presente camma";

al comma 11, le parole: "assicurando che la spesa per consumi intermedi" sono sostituite dalle seguenti: "assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi" ed e' aggiunto, in ,fine, il seguente periodo: "Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e inno al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilita' interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano gia' state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto";

al comma 13, dopo le parole: "realizzazione di investimenti" sono inserite le seguenti: "e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalita' alternative".

Dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

"Art. 1-bis. - (Ulteriori interventi correttivi). - 1. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti di funzionamento dei servizi dell'Amministrazione, con una dotazione, per l'anno 2004, di 575 milioni di euro. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di base relative a consumi intermedi del medesimo stato di previsione.

  1. Per le esigenze infrastrutturali e di investimento delle Forze armate, e' autorizzata la spesa di 282,5 milioni di cura per l'anno 2004, iscritta in un fondo dello stato di previsione del Ministero della difesa, da ripartire nel corso della gestione tra le unita' previsionali di base relative a investimenti fissi lordi con decreto del Ministro della difesa, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti.

  2. Al fine di incrementare la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, e' autorizzata, per l'anno 2004, la spesa di 110 milioni di euro.

  3. Lo stanziamento del Fondo di solidarieta' nazionale-incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e' incrementato, per l'anno 2004, di 50 milioni di euro.

  4. Lo stanziamento del Fondo per la protezione civile e' incrementato, per l'anno 2004, di 15 milioni di euro.

  5. All'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Qualora il finanziamento stesso non si riferisca all'acquisto della prima casa di abitazione, e delle relative pertinenze, l'aliquota si applica nella misura del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'articolo 15 erogati in ciascun esercizio". La disposizione del periodo precedente si applica ai finanziamenti erogati in base a contratti conclusi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

  6. Per i beni immobili diversi dalla prima casa di abitazione, ai soli fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, i moltiplicatori previsti dal comma 5 dell'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono rivalutati, in luogo del 10 per cento previsto dall'articolo 2, comma 63, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nella misura del 20 per cento. La disposizione del periodo precedente si applica agli atti pubblici formati, agli atti giudiziari pubblicati o emanati, alle scritture private autenticate e a quelle non autenticate presentate per la registrazione, alle successioni apertesi ed alle...

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