Sentenza nº 428 da Constitutional Court (Italy), 29 Dicembre 2004

RelatoreFranco Bile
Data di Resoluzione29 Dicembre 2004
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 428

ANNO 2004

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai Signori:

-†† Valerio†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ONIDA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-†† Carlo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE††††††††††††††††††††††††††††† Giudice

-†† Guido†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Piero Alberto††††††††††††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Annibale†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Giovanni Maria†††††††††††††††††††††††††††† FLICK††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Francesco†††††††††††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Ugo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Romano††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Paolo††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Alfio ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Quaranta†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

-†† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† "

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale degli artt. 1, commi 1, 1-bis e 2-ter; 2, comma 5, lettera b); 3, commi 6, lettera a), 7, lettere a) e d), 8, 9, 10, lettera a), 11, lettere a) e b), 16, lettere b), c), d) ed e), 19, lettera b); 4, commi 1, lettera c)-bis, 1-bis, 1-ter, 1-quinquies, 1-septies e 1-octies; 5; 6 del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed integrazioni del codice della strada) convertito, con modificazioni, in legge 1∞ agosto 2003, n. 214, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 10 ottobre 2003, depositato in cancelleria il 20 successivo ed iscritto al n. 74 del registro ricorsi 2003.

Visto líatto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nellíudienza pubblica del 16 novembre 2004 il Giudice relatore Franco Bile;

uditi gli avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e líavvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. ñ Con ricorso depositato il 20 ottobre 2003 la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato una serie di disposizioni introdotte, con la tecnica della sostituzione o dellíaggiunta, nel decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), dal decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modificazioni ed integrazioni del codice della strada), convertito, con modificazioni, in legge 1∞ agosto 2003, n. 214, assumendo che esse invaderebbero le competenze legislative ad essa spettanti, sia ai sensi del testo dellíarticolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge† costituzionale† 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), sia ai sensi dello statuto di autonomia, l‡ dove attribuisce espressamente alle Province autonome competenze legislative, sia esclusive che concorrenti, e le relative competenze amministrative, in materia di viabilit‡ e lavori pubblici di interesse provinciale, di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, di polizia locale urbana e rurale, di toponomastica, per come meglio definite ed esplicitate dalle relative norme di attuazione di cui allíart. 19, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino- Alto Adige in materia di urbanistica ed opere pubbliche) ed allíart. 4-bis del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale).

  2. ñ La prima censura concerne la disposizione dellíart. 1, comma 1, lettera b) e quella dellíart. 1, comma 1-bis del citato d.l. n. 151 del 2003 ñ le quali, in tema di individuazione dei corpi e dei servizi ai quali spetta líespletamento dei servizi di polizia stradale, hanno introdotto, rispettivamente, nellíart. 12, comma 1, del d.lgs. n. 285 del 1992, la lettera f-bis) ed il comma 3-bis, dispositivo il primo della spettanza di quellíespletamento anche ´al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Statoª ed il secondo prevedente che i servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, ´nonchÈ i conseguenti servizi diretti a regolare il trafficoª, possano essere effettuati anche da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalit‡.

    † Le due disposizioni violerebbero le competenze provinciali, di cui agli articoli 8 (numeri 17 e 18), 9 (n. 1) e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), nonchÈ allíart. 19, secondo comma, del d.P.R. n. 381 del 1974 ed allíart. 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonchÈ la potest‡ statale di indirizzo e coordinamento), in relazione allíart. 107 dello stesso d.P.R. n. 670 del 1972; prima ancora, tuttavia, le due disposizioni sarebbero lesive delle competenze provinciali emergenti dallíart. 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 3 del 2001, in relazione allíart. 10 della stessa legge costituzionale.

    †Sotto questo secondo profilo, si sostiene che le due disposizioni sarebbero riconducibili alla materia della ´circolazione stradaleª, la quale non sarebbe† annoverabile tra le materie che spettano allo Stato in via esclusiva o concorrente (art. 117 Cost., secondo e terzo comma), e sarebbe invece compresa nella potest‡ legislativa esclusiva residuale delle Regioni ordinarie, ex art. 117, quarto comma, Cost. Ne discenderebbe che tale materia spetterebbe alla potest‡ legislativa esclusiva delle Province autonome di Trento e Bolzano, in base allíart. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, sotto il profilo che, rispetto ad essa, si configurerebbe una forma di autonomia pi˘ ampia rispetto a quella in precedenza riconosciuta dallo speciale statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige.†

    †Se ne sarebbe reso conto lo stesso legislatore statale, poichÈ, nel corso del dibattito parlamentare sulla legge di conversione del d.l. n. 151 del 2003, era stato espressamente riconosciuto il problema che ´la materia della circolazione stradale non risulti espressamente menzionata tra le misure di legislazione esclusiva e concorrente di cui allíart. 117, secondo e terzo comma, della Costituzioneª.

    Díaltro canto, sarebbero assai fragili e parrebbero ´forzatureª i possibili ´agganciª ad ipotesi di competenza legislativa esclusiva statale e, in particolare, la tesi che la disciplina in parola possa essere ricondotta allí´ordine pubblico e sicurezzaª di cui allíart. 117, secondo comma, lettera h), Cost. Infatti, tale materia non si riferisce alla circolazione stradale ed alla prevenzione degli incidenti automobilistici, ma piuttosto allíesigenza di garantire la pacifica convivenza rispetto ad atti di violenza, disordini o altri atti penalmente rilevanti e non potrebbe essere estesa fino a ricomprendere ogni ambito di svolgimento di attivit‡ umane lecite e pacifiche che richiedano una qualche regolamentazione in ragione dei rischi connaturati alle stesse, come accadrebbe nel caso della circolazione stradale e ciÚ analogamente ad altri casi quali, ad esempio, quello della ´sicurezza nel lavoroª, il quale, significativamente, Ë considerato quale materia a sÈ, attribuita dallíart. 117, terzo comma, alla competenza concorrente dello Stato, proprio perchÈ si sarebbe preso atto che essa non poteva certamente essere ricondotta allí´ordine pubblico e sicurezzaª.

    Per altro verso, non sarebbe in alcun modo possibile la riconduzione della disciplina in parola alla materia ´giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativaª, di cui allíart. 117, secondo comma, lettera l), per quel che attiene alle previste sanzioni ed ai ricorsi contro di esse. Solo le norme relative allíimpugnazione delle sanzioni amministrative potrebbero effettivamente trovare uníidonea ìcoperturaî nella materia indicata, mentre in nessun caso potrebbero trovarla quelle relative alla loro irrogazione ed a maggior ragione quelle riconducibili alle altre funzioni della polizia stradale, quali sarebbero le norme impugnate.†

    Líimpossibilit‡ di ricondurre la ìcircolazione stradaleî ad alcuna delle materie oggi espressamente attribuite alla competenza statale, esclusiva o concorrente, dallíart. 117 Cost., del resto, sarebbe confermata dalla circostanza che nello schema di disegno di legge costituzionale per una nuova revisione del Titolo V, Parte seconda, della Costituzione, approvato dal Consiglio dei ministri lí11 aprile 2003, si propone[va] di inserire la voce ´sicurezza della circolazioneª tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato.†

    Inoltre, pur volendo ammettere che lo Stato possa, in alcuni casi, avocare a sÈ, in applicazione del principio di sussidiariet‡ di cui allíart. 118 Cost., materie in cui esso Ë privo di competenza in base allíart. 117 Cost., come la Corte ha ritenuto nella sentenza n. 303 del 2003, ciÚ potrebbe al pi˘ avvenire ñ come la stessa Corte ha chiarito ñ esclusivamente attraverso uníintesa con le Regioni e le Province autonome, la...

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