DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 novembre 1987, n. 527 - Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale

Coming into Force12 Gennaio 1988
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1987/12/28/087U0527/CONSOLIDATED/20010518
Published date28 Dicembre 1987
Enactment Date19 Novembre 1987
Official Gazette PublicationGU n.301 del 28-12-1987
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 107, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, che approva il testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Sentita la commissione paritetica per le norme di attuazione, prevista dall'art. 107 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 ottobre 1987;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dei trasporti, del tesoro e per gli affari regionali; EMANA il seguente decreto: Art. 1.

  1. Le attribuzioni degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale - compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia - e in materia di porti lacuali, nonche' le attribuzioni gia' spettanti alla regione Trentino-Alto Adige nella prima delle suddette materie, sono esercitate, per il rispettivo territorio, dalle province di Trento e Bolzano con l'osservanza delle norme del presente decreto.

  2. Sono compresi nella competenza delle province di cui al comma 1 tutti i servizi di comunicazione e di trasporto di persone e di merci, di linea e non di linea, soggetti a concessione o ad autorizzazione, che si svolgono nell'ambito territoriale delle province di Trento e Bolzano per via terrestre, lacuale, fluviale, su canali navigabili ed idrovie e per via aerea, anche se la parte non prevalente del percorso si svolge nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione.

  3. Le modalita' di svolgimento dei servizi pubblici di trasporto di cui al comma 2, che si svolgono parzialmente nel territorio dell'altra provincia o in quello di altra regione finitima, sono stabilite d'intesa con la provincia o la regione nel cui territorio si svolge la parte minore del percorso dei servizi pubblici di trasporto.

Art 1 bis.

Art. 1-bis

(( 1. A decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano, per il relativo territorio, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari svolti sulla rete nazionale, che non costituiscono trasporto ferroviario di interesse nazionale o internazionale.

  1. Sono di interesse nazionale i servizi di trasporto ferroviario internazionale e nazionale di media-lunga percorrenza caratterizzati da elevati standards qualitativi; sono considerati servizi di trasporto ferroviario internazionali i servizi che consentano il collegamento ferroviario dell'Italia con altri Paesi europei, ad esclusione dei servizi che superano i confini nazionali per brevi tratte.

  2. Nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale di settore di cui all'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1999, n. 146, il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, nella ripartizione della capacita' di infrastruttura da' priorita' ai servizi di trasporto quantitativamente e qualitativamente necessari a soddisfare la mobilita' dei cittadini disciplinati dai contratti di servizio da stipulare tra le imprese ferroviarie e le province di Trento e di Bolzano.

  3. Per garantire comunque un buon livello di servizio pubblico provinciale, il Ministro dei trasporti e della navigazione, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 85, 86 e 90 del trattato CE e sentito il gestore dell'infrastruttura, puo' concedere diritti speciali, su base non discriminatoria alle imprese ferroviarie che forniscono determinati servizi di trasporto pubblico locale richiesti dalla provincia territorialmente interessata.

  4. Nella determinazione del corrispettivo per il complesso delle prestazioni fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi compresa la fruizione dell'infrastruttura medesima, insistente sul territorio delle province di Trento e di Bolzano, alle imprese esercenti i servizi ferroviari di cui al comma 1, si tiene conto degli oneri assunti per il miglioramento dell'infrastruttura stessa dalle province autonome di Trento e di Bolzano mediante convenzione.

  5. I servizi ferroviari di cui al comma 1 comprendono quelli in concessione, alla data di entrata in vigore del presente articolo, alla Trenitalia S.p.a., espressamente indicati nell'accordo di programma tra il Ministro dei trasporti e della navigazione e le province di Trento e di Bolzano, nel quale saranno altresi' recepite, relativamente ai servizi che interessano il territorio di piu' regioni o province autonome, le intese di cui al comma 7.

  6. Ai fini dell'accordo di programma di cui al comma 6, le province autonome, attraverso intese con le regioni interessate, individuano:

    1. i servizi ferroviari che riguardano il territorio delle stesse province autonome e altre regioni viciniori.

    2. la provincia autonoma o regione che provvede, anche per conto degli altri enti o regioni, alla stipula e alla gestione dei contratti di servizio relativi ai servizi di cui alla lettera a);

    3. i criteri che regolano i rapporti programmatori, tecnico-organizzativi, economici e tariffari in relazione ai detti servizi ferroviari.

  7. Relativamente ai servizi di cui al comma 6, le province autonome di Trento e di Bolzano subentrano allo Stato nel rapporto con Trenitalia S.p.a., e stipulano con la stessa societa' il relativo contratto di servizio con scadenza al 31 dicembre 2003, nel quale Trenitalia S.p.a., si impegnera' ad assicurare la consistenza e il livello di servizio in essere. Rimangono a carico dello Stato gli oneri finanziari derivanti da obbligazioni assunte con le Ferrovie dello Stato S.p.a. nel periodo antecedente al predetto subentro, o comunque alle stesse conseguenti.

  8. Successivamente alla data del 31 dicembre 2003 le province stipulano, nel rispetto della normativa comunitaria e di quella provinciale emanata nei limiti di cui all'articolo 8 dello statuto di autonomia, nuovi contratti di servizio con imprese ferroviarie da individuare secondo la normativa medesima.

  9. Le province autonome di Trento e di Bolzano partecipano al riparto dei fondi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, secondo i criteri stabiliti dal medesimo decreto per le regioni a statuto ordinario )).

Art 2.
  1. Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'Ente ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono.

  2. Rimangono allo Stato le attribuzioni in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filoviari, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753.

  3. L'esercizio delle attribuzioni in materia di linee ferroviarie in concessione rimane di competenza dello Stato fino al 31 dicembre 1988.

  4. Conseguentemente restano a carico dello Stato gli interventi integrativi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni, per il ripianamento dei deficit di gestione delle societa' concessionarie relativi agli esercizi fino alla data di cui al comma 3, anche se disposti successivamente a tale data; restano anche a carico dello Stato gli interventi previsti dall'art. 10 della legge medesima limitatamente a quelli disposti fino alla stessa data.

  5. Previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, i servizi in atto esercitati dalla gestione governativa per la navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda vengono trasferiti, per la parte di competenza, alla provincia di Trento, la quale provvedera' all'esercizio delle relative funzioni amministrative mediante intesa con le altre regioni interessate, ovvero mediante gestione comune anche in forma consortile.

Art 2.
  1. Le linee ferroviarie secondarie, gestite dall'Ente ferrovie dello Stato, dichiarate non piu' utili dal Ministro dei trasporti alla integrazione della rete primaria nazionale, sono trasferite alla provincia nel cui territorio si svolgono. ((2. La normativa provinciale in materia di sicurezza dei trasporti ferrotranviari e filotranviari deve fare comunque salve le prescrizioni tecniche contenute nella normativa statale.

    2-bis. Le province, per l'esercizio della funzione amministrativa nella materia di cui al comma 1, possono avvalersi, ai sensi dell'articolo 10, dei competenti organi dello Stato, sulla base di apposita convenzione.

    2-ter. Fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale di cui al comma 2, le funzioni amministrative in materia di sicurezza continuano ad essere esercitate dai competenti organi dello Stato.))

  2. L'esercizio delle attribuzioni in materia di linee ferroviarie in concessione rimane di competenza dello Stato fino al 31 dicembre 1988.

  3. Conseguentemente restano a carico dello Stato gli interventi integrativi previsti dalla legge 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni, per il ripianamento dei deficit di gestione delle societa' concessionarie relativi agli esercizi fino alla data di cui al comma 3, anche se disposti successivamente a tale data; restano anche a carico dello Stato gli interventi previsti dall'art. 10 della legge medesima limitatamente a quelli disposti fino alla stessa data. Restano altresi' a carico dello Stato gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, per investimenti ferroviari.

  4. Previo risanamento tecnico ed economico a cura dello Stato, i servizi in atto esercitati dalla gestione governativa per la navigazione sui...

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