Sentenza nº 26 da Constitutional Court (Italy), 04 Febbraio 2003

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione04 Febbraio 2003
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.26

ANNO 2003

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Riccardo††††††††††††††† CHIEPPA††††††† Presidente

- Gustavo†††††††††††††††† ZAGREBELSKY†††† Giudice

- Valerio†††††††††††††††† ONIDA†† †††††††††††ì

- Carlo†††††††††††††††††† MEZZANOTTE†††††††† ì

- Fernanda††††††††††††††† CONTRI†††††††††††† ì

- Guido†††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††† ì

- Piero Alberto†††††††††† CAPOTOSTI††††††††† ì

- Annibale††††††††††††††† MARINI†††††††††††† ì

- Franco††††††††††††††††† BILE†††††††††††††† ì

- Giovanni Maria††††††††† FLICK††††††††††††† ì

- Francesco†††††††††††††† AMIRANTE†††††††††† ì

- Ugo†††††††††††††††††††† DE SIERVO††††††††† ì

- Romano††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††† ì

- Paolo†††††††††††††††††† MADDALENA††††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimit‡ costituzionale dellíart. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, promossi con ordinanze del 25 gennaio 2002 dal Tribunale di Vallo della Lucania e del 9 aprile 2002 dal Tribunale di Genova iscritte ai nn. 229 e 290 del registro ordinanze 2002 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 25, prima serie speciale, dellíanno 2002.

† Visti gli atti di costituzione della Comerit s.r.l. e della Spinelli s.r.l. nonchÈ gli atti di intervento di Piga Franca ed altri e della F.A.I. ed altra;

† udito nellíudienza pubblica del 5 novembre 2002 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

† uditi gli avvocati Antonio Spadetta per la Comerit s.r.l. e Enrico Siboldi per la Spinelli s.r.l.

Ritenuto in fatto

† 1.ñ Il Tribunale di Vallo della Lucania ñ adito dalla committente Comerit s.r.l. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dalla B.F.T. s.r.l., vettore utilizzato per il trasporto di cose e ricorrente in via monitoria per conseguire quanto dovuto a titolo di compenso per líopera prestata - con ordinanza emessa il 25 gennaio 2002, solleva questione di legittimit‡ costituzionale per asserito contrasto con gli articoli 3, 24, 102 e 104 della Costituzione dell'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334, secondo cui líultimo comma dellíart. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 - come modificato dallíart. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 - ´si interpreta nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dellíiscrizione allíalbo e dellíautorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore, nonchÈ la conseguente nullit‡ del contratto privo di tali annotazioni, non comportano líobbligatoriet‡ della forma scritta del contratto di trasporto previsto dallíart. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scrittaª.

† 1.1.- In punto di fatto, il giudice rimettente† riferisce che la Comerit s.r.l. aveva instato per la declaratoria di nullit‡ del contratto di trasporto invocato dalla controparte a fondamento della pretesa creditoria, perchÈ stipulato in violazione della disposizione di cui allíart. 26 della legge n. 162 del 1993 la quale, prima della ´modificazioneª introdotta con líart. 3 del† d.l. 3 luglio 2001, n. 256, ´prescriveva, a pena di nullit‡, la forma scritta del contratto di trasporto, con líobbligo di specificare a cura del vettore, nello stesso contratto, il numero e la data sia dellíiscrizione nellíalbo dei trasportatori, sia delle autorizzazioni al trasporto di cose per conto terziª.

† Soggiunge il giudice a quo che la societ‡ opposta, frattanto costituitasi in giudizio, aveva dedotto di essere regolarmente iscritta allíalbo dei trasportatori, consultabile dal pubblico, per cui la mancata indicazione dei relativi estremi in contratto non avrebbe dovuto sortire alcun effetto.

† Assunta la causa in decisione sulla questione pregiudiziale della validit‡ dellíaccordo stipulato dalle contendenti, il Tribunale di Vallo della Lucania solleva la questione di legittimit‡ costituzionale della norma interpretativa sopra richiamata, osservando, quanto alla rilevanza della questione, come la difesa della Comerit s.r.l. sia mirata ad evidenziare líassenza, tra le parti, di qualsivoglia pattuizione scritta in ordine ai trasporti di cose per conto terzi effettuati dalla B.F.T. s.r.l. su commissione dellíopponente, con la conseguenza immediata di paralizzare la pretesa creditoria come prospettata dal vettore in sede monitoria. PoichÈ secondo la uniforme opinione della giurisprudenza di merito (formatasi sulla lettera della norma introdotta nel 1993 al fine di potenziare la repressione dei trasporti abusivi) sarebbe insanabilmente nulla la pattuizione conclusa in forma orale, la questione di legittimit‡ della norma di cui allíart. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256† risulterebbe rilevante nel giudizio a quo, stante il carattere retroattivo della disposizione dichiarata interpretativa, che la rende applicabile alla fattispecie di causa.

† 1.1.2.ñ In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice rimettente preliminarmente richiama le pronunce della Corte costituzionale che, di volta in volta, hanno individuato líambito applicativo delle norme interpretative nella scelta di una delle possibili varianti di senso del testo interpretato, vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (sentenze n. 39 del 1993, n. 311 del 1995 e n. 525 del 2000), col limite dei principi generali di ragionevolezza, di uguaglianza, di tutela dellíaffidamento legittimamente posto sulla certezza dellíordinamento giuridico e del rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario (sentenze n. 229 del 1999 e n. 397 del 1994); osserva quindi come, nel caso di specie, non fosse riscontrabile uno stato di obiettiva e non altrimenti superabile incertezza interpretativa dellíart. 26 della legge n. 298 del 1974, nella formulazione introdotta dalla legge n. 162 del 1993, tenuto conto che la giurisprudenza di merito aveva ritenuto che la ratio e la lettera della norma interpretata imponessero la forma scritta ad substantiam del contratto di trasporto di cose per conto terzi, allo scopo di consentire, in ogni caso, líannotazione dei dati (iscrizione nellíalbo e autorizzazione al trasporto) richiesti dalla legge.

† Líoriginaria finalit‡ legislativa di contrasto dellíabusivismo nel trasporto di cose per conto terzi, ad avviso del Giudice a quo, rende tuttavia difficile negare il carattere innovativo - per assenza di una scelta ermeneutica ragionevolmente ascrivibile allíart. 26 della legge n. 298 del 1974 - della norma denunciata che oggi discrimina líapplicazione della sanzione della nullit‡ in relazione non pi˘ alla mancanza di alcuni requisiti in astratto considerati, ma alla loro omessa inclusione nel contratto solo ove concretamente stipulato per iscritto. Il legislatore della norma interpretativa, in violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione, avrebbe dunque effettuato una lettura della disposizione interpretata non desumibile da quel testo e mai accolta dalla giurisprudenza, con pregiudizio dellíaffidamento sulla certezza delle situazioni giuridiche. In tali termini, notevole sarebbe stata, ad avviso del rimettente, la ricaduta su numerose fattispecie sub judice, come ben noto ai conditores per quanto evincibile dal tenore dei lavori parlamentari, con scadimento della funzione legislativa su un piano meramente...

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