Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento della Regione che ha emanato la legge in contestazione - Ammissibilita'. - Legge 11 marzo 1953, n. 87, art. 25, comma terzo. Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale - Intervento della Provincia au...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori:

Presidente: Annibale MARINI;

Giudici: Franco BILE, Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Romano VACCARELLA, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO;

ha pronunciato la seguente

Sentenza nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'articolo unico della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7), promosso con ordinanza dell'8 novembre 2004 dalla Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, sugli appelli riuniti proposti da Rolando Girardi ed altri contro Luis Durnwalder ed altri, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, 1ª serie speciale, dell'anno 2005;

Visti gli atti di costituzione di Rolando Girardi ed altri e di Luis Durnwalder ed altri, nonche' gli atti di intervento della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e della Provincia autonoma di Bolzano;

Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 2006 il giudice relatore Romano Vaccarella;

Uditi gli avvocati Giuseppe Ramadori e Gianni Lanzinger per Rolando Girardi ed altri, Alessandro Pace, Leonardo Di Brina e Gerhard Brandstätter per Luis Durnwalder ed altri, Giuseppe de Vergottini per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un giudizio elettorale la Corte d'appello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha sollevato, con ordinanza dell'8 novembre 2004, questione di legittimita' costituzionale - in riferimento agli artt. 4, 25 e 47 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, nonche' agli artt. 3, 51 e 102 della Costituzione - dell'articolo unico della legge della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7), il quale (sotto la rubrica "Interpretazione autentica") cosi' recita: "1. Nell'articolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, le espressioni "amministratori o dirigenti", ovunque ricorrano, sono riferite esclusivamente a soggetti titolati alla rappresentanza esterna dell'ente o societa".

    1.1. - In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che il sig. Rolando Girardi e altri, tutti cittadini iscritti nelle liste elettorali di comuni della Provincia autonoma di Bolzano, in tale qualita' chiamati a partecipare alle elezioni del Consiglio della medesima Provincia indette per il giorno 26 ottobre 2003, adirono il Tribunale ordinario di Bolzano, domandando che il consigliere eletto Luis Durnwalder fosse dichiarato decaduto di diritto, fin dall'origine, per avere ricoperto, per vari anni e fino alla data del 14 maggio 2004, la carica di membro del consiglio di amministrazione della societa' Sadobre s.p.a., partecipata dalla Provincia autonoma per oltre la meta' del capitale sociale, ed essersi, pertanto, trovato, alla data dell'ultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature, nella situazione di ineleggibilita' prevista dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale), trasfusa nel decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali per l'elezione del Consiglio regionale), e recepita dall'art. 1, comma 1, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003).

    Il convenuto consigliere Durnwalder, costituitosi, resistette alla domanda, deducendo che la disposizione dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7 del 1983, deve interpretarsi nel senso che la causa di ineleggibilita' da essa prevista riguarda unicamente gli "amministratori o dirigenti" che rivestono la qualifica di "legali rappresentanti" di "societa' per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonome" e che in tal senso la norma era stata costantemente interpretata ed applicata dal Consiglio regionale da varie legislature.

    L'adito Tribunale, con sentenza del 24 agosto 2004, rigetto' la domanda, ritenendo che la carica ricoperta dal consigliere Durnwalder integrava una causa di incompatibilita', e non gia' di ineleggibilita', venuta meno in epoca anteriore alla data della delibera di convalida della contestata elezione.

    Avverso la sentenza di primo grado i cittadini elettori e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale proposero appello, censurando l'interpretazione posta a base della decisione.

    L'appellato resistette alle impugnazioni, chiedendone il rigetto.

    Nella pendenza dei giudizi di gravame, poi riuniti, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/Südtirol approvo' la legge n. 3 del 2004, entrata in vigore lo stesso giorno (27 ottobre 2004) per il quale era fissata l'udienza di discussione davanti alla Corte d'appello.

    1.2. - In diritto, la Corte rimettente osserva che va riconosciuta la intrinseca natura interpretativa della legge regionale n. 3 del 2004, pur a prescindere dalla conforme autodefinizione emergente dal suo titolo, poiche' essa non e' venuta a innovare il contenuto dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1983, bensi' solo a rendere piu' chiara e inequivoca la portata delle espressioni in essa adoperate.

    Ricordato che la commissione di convalida del Consiglio regionale (ed il Consiglio stesso) aveva da piu' legislature interpretato la norma nel senso sostenuto dal Durnwalder, la Corte pone in evidenza gli elementi testuali, lessicali e sintattici, nonche' i rilievi di carattere sistematico, che depongono nel senso che la norma si prestasse a dubbi interpretativi, per eliminare i quali e' intervenuta la legge in questione.

    La Corte, quindi, confuta la tesi interpretativa seguita dal primo, secondo cui, nella specie, trattavasi di una causa di incompatibilita'.

    1.3. - Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente afferma, da un lato, che "dalla ritenuta incontrovertibile natura interpretativa" della legge regionale denunciata discende "la sua retroattiva forza vincolante e concreta applicabilita' alla fattispecie da esaminare", e, dall'altro lato, che la posizione del consigliere Durnwalder va valutata alla stregua del disposto dell'art. 11 della legge regionale n. 7 del 1983, "da intendersi come dettato a disciplina di ipotesi di autentica ineleggibilita".

    1.4. - In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo osserva, in primo luogo, che - a seguito delle modifiche apportate dall'art. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano), allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige/Südtirol, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - il Consiglio regionale risulta dalla "sommatoria" dei due Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, essendo composto dai membri di detti Consigli (art. 25), separatamente eletti, e che a ciascuna Provincia autonoma e' attribuita la competenza a disciplinare, con "legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti", tra l'altro, "le modalita' di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e l'approvazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilita' e di incompatibilita' con le predette cariche" (art. 47, secondo comma).

    Lo stesso art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001 detta disposizioni transitorie "fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dall'articolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articolo", disciplinando, per la Provincia di Trento, le modalita' di elezione del Presidente e del Consiglio provinciale (commi 2 e 3), e, per la Provincia di Bolzano, stabilendo che "continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigenti" (comma 4).

    Entrambe le Province autonome - osserva la Corte rimettente - hanno esercitato la competenza legislativa loro devoluta, emanando la Provincia di Trento la legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (Norme per l'elezione diretta del Consiglio provinciale di Trento e del presidente della Provincia), e la Provincia di Bolzano la legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per l'anno 2003).

    La prima legge (Trento) ha, in particolare, disciplinato ex novo le diverse ipotesi di non candidabilita', ineleggibilita' e incompatibilita', mentre la seconda legge (Bolzano) non ha toccato tali temi, ma si e' limitata a richiamare al riguardo la precedente legge regionale, disponendo, all'art. 1, comma 1: "Ai fini delle elezioni del Consiglio provinciale da indirsi nell'anno 2003 trovano applicazione le norme di cui alla legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, compatibilmente con le disposizioni di cui ai seguenti commi".

    Cio' posto, il giudice rimettente ritiene che il richiamo alla legge regionale non basti "a far sopravvivere una qualsivoglia potesta' legislativa della Regione Trentino-Alto Adige sulla materia indicata", e che, qualora il dettato della legge regionale richiamata fosse risultato oscuro e bisognoso di interventi chiarificatori, sarebbe "spettato proprio ed esclusivamente alla Provincia autonoma di Bolzano (e per essa al Consiglio...

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