Decisioni della Corte

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@CORTE COSTITUZIONALE 14 gennaio 2005, n. 7 (c.c. 17 novembre 2004). Pres. Onida - Rel. Vaccarella - Italcalce srl c. Auto- trasporti Anxur di Francesca Pio & C. snc.

Trasporto (Contratto di) - Di cose - Autotrasporto di merci - Per conto terzi - Contratto stipulato in forma scritta - Onere a carico del trasportatore di annotare nella copia per il committente gli estremi dell'iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione - Nullità - Disparità di trattamento tra autotrasportatore che stipuli oralmente il contratto ed autotrasportatore che scelga la forma scritta - Illegittimità costituzionale parziale.

È illegittimo costituzionalmente, in riferimento all'art. 3 Cost., l'art. 26, ultimo comma, L. 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dall'art. 1 D.L. 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), conv., con modif. dalla L. 27 maggio 1993, n. 162, in combinato disposto con l'art. 3 D.L. 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), conv. con modif., dalla L. 20 agosto 2001, n. 334, nella parte in cui prevede, ove le parti abbiano scelto per la stipula la forma scritta, la nullità del contratto di autotrasporto per la mancata annotazione sulla copia del contratto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi possedute dal vettore. (L. 6 giugno 1974, n. 298, art. 26).

RITENUTO IN FATTO. 1. - Il Tribunale di Latina - adito dalla committente Italcalce srl in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal vettore Autotrasporti Anxur snc, ricorrente in via monitoria per conseguire il pagamento, con gli interessi, del corrispettivo pari alla differenza tra quanto dovuto in applicazione delle c.d. «tariffe a forcella» e quanto effettivamente corrisposto per attività di trasporto di cose effettuata nel periodo dal 1º aprile 1993 al gennaio 2000 - con ordinanza del 17 dicembre 2003, solleva d'ufficio questione di legittimità costituzionale, per asserito contrasto con l'art. 3 della Costituzione, dell'ultimo comma dell'art. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dall'art. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, e della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334.

1.1. - In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che la opponente, Italcalce srl, aveva lamentato, tra le altre cose, la insufficienza della documentazione posta a base della pronuncia monitoria, nonché la derogabilità, alla luce della sua natura proibitiva e non imperativa, del sistema tariffario c.d. a forcella, regolato dalla legge n. 298 del 1974, di per sè comunque confliggente con il regolamento CE n. 4058 del 1989; che l'opposta, Autotrasporti Anxur snc, aveva respinto le deduzioni avverse, ribadendo, tra l'altro, il carattere obbligatorio del sistema tariffario «a forcella», comportante la sostituzione di diritto delle clausole difformi, nonché la sua conformità alla normativa europea, verificata positivamente sia dalla Corte di giustizia che dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 386 del 1996; che il giudizio era già stato sospeso in attesa della definizione della questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 10 novembre 2001 e poi decisa dalla Corte costituzionale, nel senso della manifesta inammissibilità, con ordinanza n. 492 del 2002.

1.2. - In ordine alla rilevanza, il rimettente ritiene di sicura applicazione al caso in esame l'ultimo comma dell'art. 26 della legge n. 298 del 1974 (modificato dall'art. 1 del decreto-legge n. 82 del 1993, convertito dalla legge n. 162 del 1993), il quale dispone che «ai fini del presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi a cura di chi effettua il trasporto sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullità del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge», come interpretato autenticamente dall'art. 3 del decreto-legge n. 256 del 2001 (convertito dalla legge n. 334 del 2001) «nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dell'iscrizione all'albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto terzi possedute dal vettore, nonché la conseguente nullità del contratto privo di Page 450 tali annotazioni, non comportano l'obbligatorietà della forma scritta del contratto di trasporto previsto dall'art. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scritta».

Infatti, il giudice a quo riferisce che l'Autotrasporti Anxur snc, benché iscritta all'Albo nazionale degli autotrasportatori e debitamente autorizzata, ha prodotto in giudizio la copia in suo possesso del contratto di trasporto del 24 maggio 1993 priva delle annotazioni prescritte dalla legge a pena di nullità; ciò che le impedirebbe di conseguire giudizialmente le differenze tariffarie per le prestazioni effettuate dopo quella data e fermo restando, invece, per il periodo dal 1º aprile 1993 alla stipula, la validità del contratto concluso oralmente.

Né, ad avviso del rimettente, viene meno la rilevanza della questione di costituzionalità in conseguenza del fatto che nel giudizio a quo è stata prodotta la sola copia in possesso del trasportatore in luogo di quella, indicata dalla legge, «da consegnare al committente», tenuto conto che, comunque, incombe sul trasportatore, attore sostanziale nel processo monitorio, l'onere probatorio circa la validità del contratto posto a base della domanda giudiziale.

1.3. - Con riguardo alla non manifesta infondatezza il rimettente, ribadita l'obbligatorietà del sistema tariffario «a forcella», nonché la sua conformità alla normativa europea, accertata sia dalla Corte di giustizia (sentenza 5 ottobre 1995, C 96/1994 e 1º ottobre 1998, C 38/1997) che dalla Corte costituzionale (sentenza n. 386 del 1996), deduce la irragionevolezza della disparità di trattamento realizzata dalle disposizioni impugnate, in relazione alla sanzione della nullità contrattuale, tra contraenti che abbiano scelto la forma orale e contraenti che siano invece ricorsi alla forma scritta senza effettuare le annotazioni di legge.

In particolare, il contrasto con l'art. 3 della Costituzione risulterebbe evidente laddove le norme censurate ricollegano la nullità del contratto all'adempimento di obblighi meramente formali, con la previsione di quello che la stessa Corte costituzionale (sentenza n. 26 del 2003) ha...

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