Sentenza nº 7 da Constitutional Court (Italy), 14 Gennaio 2005

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione14 Gennaio 2005
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 7

ANNO 2005

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Valerio†††††††††††††††††††††††††††††††† ONIDA††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Carlo†††††††††††††††††††††††††††††††††† MEZZANOTTE ††††††††††††††††††††††††††††††† ††Giudice

-† Guido †††††††††††††††††††††††††††††††† NEPPI MODONA†††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Piero Alberto†††††††††††††††††††††† CAPOTOSTI†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††† FLICK ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano†††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfio††††††††††††††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíart. 26, ultimo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dellíalbo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), modificato dallíart. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dellíautotrasporto di cose per conto di terzi), convertito nella legge 27 maggio 1993, n. 162, e dellíart. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito in legge 20 agosto 2001, n. 334, promosso con ordinanza del 17 dicembre 2003 dal Tribunale di Latina nel procedimento civile vertente tra Italcalce s.r.l. e Autotrasporti Anxur di Francesca Pio & C. s.n.c., iscritta al n. 253 del registro ordinanze 2004 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dellíanno 2004.

†††††††† Visto líatto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

†††††††† udito nella camera di consiglio del 17 novembre 2004 il Giudice relatore Romano Vaccarella.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1.ñ Il Tribunale di Latina ñ adito dalla committente Italcalce s.r.l. in sede di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto dal vettore Autotrasporti Anxur s.n.c., ricorrente in via monitoria per conseguire il pagamento, con gli interessi, del corrispettivo pari alla differenza tra quanto dovuto in applicazione delle c.d. ´tariffe a forcellaª e quanto effettivamente corrisposto per attivit‡ di trasporto di cose effettuata nel periodo dal 1∞ aprile 1993 al gennaio 2000 ñ con ordinanza del 17 dicembre 2003, solleva díufficio questione di legittimit‡ costituzionale, per asserito contrasto con líart. 3 della Costituzione, dellíultimo comma dellíart. 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298 (Istituzione dellíalbo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasportatori di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada), come modificato dallíart. 1 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dellíautotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, e della norma di interpretazione autentica di cui allíart. 3 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 256 (Interventi urgenti nel settore dei trasporti), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 334.

†††††††† 1.1. ñ In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che la opponente, Italcalce s.r.l., aveva lamentato, tra le altre cose, la insufficienza della documentazione posta a base della pronuncia monitoria, nonchÈ la derogabilit‡, alla luce della sua natura proibitiva e non imperativa, del sistema tariffario c.d. a forcella, regolato dalla legge n. 298 del 1974, di per sÈ comunque confliggente con il regolamento CE n. 4058 del 1989; che líopposta, Autotrasporti Anxur s.n.c., aveva respinto le deduzioni avverse, ribadendo, tra líaltro, il carattere obbligatorio del sistema tariffario ´a forcellaª, comportante la sostituzione di diritto delle clausole difformi, nonchÈ la sua conformit‡ alla normativa europea, verificata positivamente sia dalla Corte di giustizia che dalla Corte costituzionale, con sentenza n. 386 del 1996; che il giudizio era gi‡ stato sospeso in attesa della definizione della questione di legittimit‡ costituzionale, sollevata dal Tribunale di Torino con ordinanza del 10 novembre 2001 e poi decisa dalla Corte costituzionale, nel senso della manifesta inammissibilit‡, con ordinanza n. 492 del 2002.

†††††††† 1.2.ñ In ordine alla rilevanza, il rimettente ritiene di sicura applicazione al caso in esame líultimo comma dellíart. 26 della legge n. 298 del 1974 (modificato dallíart. 1 del decreto-legge n. 82 del 1993, convertito dalla legge n. 162 del 1993), il quale dispone che ´ai fini del presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto terzi a cura di chi effettua il trasporto sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullit‡ del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dellíattestazione di iscrizione allíalbo e dellíautorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dellíAlbo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente leggeª, come interpretato autenticamente dallíart. 3 del decreto-legge n. 256 del 2001 (convertito dalla legge n. 334 del 2001) ´nel senso che la prevista annotazione sulla copia del contratto di trasporto dei dati relativi agli estremi dellíiscrizione allíalbo e dellíautorizzazione al trasporto di cose per conto terzi possedute dal vettore, nonchÈ la conseguente nullit‡ del contratto privo di tali annotazioni, non comportano líobbligatoriet‡ della forma scritta del contratto di trasporto previsto dallíart. 1678 del codice civile, ma rilevano soltanto† nel caso in cui per la stipula di tale contratto le parti abbiano scelto la forma scrittaª.

†††††††† Infatti, il giudice a quo riferisce che líAutotrasporti Anxur s.n.c., benchÈ iscritta allíAlbo nazionale degli autotrasportatori e debitamente autorizzata, ha prodotto in giudizio la copia in suo possesso del contratto di trasporto del 24 maggio 1993 priva delle annotazioni prescritte dalla legge a pena di nullit‡; ciÚ che le impedirebbe di conseguire giudizialmente le differenze tariffarie per le prestazioni effettuate dopo quella data e fermo restando, invece, per il periodo dal 1∞ aprile 1993 alla stipula, la validit‡ del contratto concluso oralmente.

†††††††† NÈ, ad avviso del rimettente, viene meno la rilevanza della questione di costituzionalit‡ in conseguenza del fatto che nel giudizio a quo Ë stata prodotta la sola copia in possesso del trasportatore in luogo di quella, indicata dalla legge, ´da consegnare al committenteª, tenuto conto che, comunque, incombe sul trasportatore, attore sostanziale nel processo monitorio, líonere probatorio circa la validit‡ del contratto posto a base della domanda giudiziale.

†††††††† 1.3.ñ Con riguardo alla non manifesta infondatezza il rimettente, ribadita líobbligatoriet‡ del sistema tariffario ´a forcellaª, nonchÈ la sua conformit‡ alla normativa europea, accertata sia dalla Corte di giustizia (sentenze 5 ottobre 1995, C 96/94 e 1∞ ottobre† 1998, C 38/97) che dalla Corte costituzionale (sentenza n. 386 del 1996), deduce la irragionevolezza della disparit‡ di trattamento realizzata dalle disposizioni impugnate, in relazione alla sanzione della nullit‡ contrattuale, tra contraenti che abbiano scelto la forma orale e contraenti che siano invece ricorsi alla forma scritta senza effettuare le annotazioni di legge.

†††††††† In particolare, il...

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