Sentenza nº 386 da Constitutional Court (Italy), 27 Maggio 1996

RelatoreMassimo Vari
Data di Resoluzione27 Maggio 1996
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.386

ANNO 1996

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente :

Avv. Mauro FERRI

Giudici :

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

Prof. Francesco GUIZZI

Prof. Cesare MIRABELLI

Prof. Fernando SANTOSUOSSO

Avv. Massimo VARI

Dott. Cesare RUPERTO

Dott. Riccardo CHIEPPA

Prof. Gustavo ZAGREBELSKY

Prof. Valerio ONIDA

Prof. Carlo MEZZANOTTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162, promosso con ordinanza emessa il 26 gennaio 1996 dal Tribunale di Livorno nel procedimento civile vertente tra Autotrasporti F.& M. Martelli s.a.s. e Canada Maritime Service Limited, iscritta al n. 373 del registro ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell'anno 1996.

Visti gli atti di costituzione della Autotrasporti F.& M. Martelli s.a.s. e della Canada Maritime Service Limited, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 15 ottobre 1996 il Giudice relatore Massimo Vari;

uditi gli avvocati Gabriello Giubbilei per la Autotrasporti F. & M. Martelli s.a.s. ed Emilio Fadda e Giuseppe Conte per la Canada Maritime Service Limited.

Ritenuto in fatto

1.1.-- Nel corso del procedimento civile promosso dalla Autotrasporti F. & M. Martelli s.a.s. avverso la società Thos Carr e Son s.p.a., quale agente raccomandataria della società Canada Maritime Service Limited, per la dichiarazione di risoluzione del contratto trasporti containers stipulato con la convenuta e per il riconoscimento della differenza tra le somme pagate e quelle dovute "in base alla tariffa obbligatoria e inderogabile A/2" di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298 e al decreto ministeriale 18 novembre 1982, il Tribunale di Livorno, con ordinanza del 26 gennaio 1996, ha sollevato -- in riferimento agli artt. 3, 41 e 101 della Costituzione -- questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82 (Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi), convertito, con modificazioni, nella legge 27 maggio 1993, n. 162. La disposizione impugnata interpreta l'ultimo comma dell'art. 8 delle norme di esecuzione della legge n. 298 del 1974, approvate con d.P.R. 9 gennaio 1978, n. 56, nel senso che non è ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla medesima legge n. 298 del 1974 e successivi provvedimenti attuativi, nonché a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'art. 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982.

1.2.-- In punto di rilevanza, precisa il rimettente che il rapporto dedotto in giudizio -- al quale va riconosciuta natura di contratto di appalto in considerazione della molteplicità, sistematicità, continuità, importanza e durata dei servizi, non limitati al semplice trasferimento di cose da un luogo all'altro, e dell'assunzione del rischio in capo alla società di trasporti -- va ricondotto entro la sfera di applicazione dell'art. 3 del decreto-legge n. 82 del 1993, che ha esteso il sistema di regolamentazione tariffaria ad ogni contratto nel quale sia prevista l'effettuazione di prestazioni di autotrasporto di cose per conto di terzi.

1.3.-- Rilevato che l'art. 8 del d.P.R. n. 56 del 1978, interpretato dalla disposizione impugnata, nel vietare la stipulazione di contratti particolari o speciali, "non può che riguardare i contratti di trasporto in senso stretto", l'ordinanza osserva che il menzionato art. 3 del decreto-legge n. 82 del 1993 "attrae invece nel regime delle tariffe a forcella tutti quei contratti in cui si associa alle prestazioni proprie di contratti con causa diversa quella tipica dell'autotrasporto di merci per conto terzi, come accade nel caso di appalto di servizi". Ne consegue che la disposizione censurata, a causa "della sua natura interpretativa, in realtà solo apparente, vincola l'interpretazione del giudice, incompatibilmente con l'art. 101, secondo comma, della Costituzione".

1.4.-- Ulteriore motivo di censura deriva dal fatto che la norma in questione, rendendo applicabili le tariffe e le condizioni del decreto ministeriale 18 novembre 1982 a tutti gli altri tipi di contratto, parifica irragionevolmente "situazioni tra loro diverse alle quali impone un identico regime tariffario" con conseguente violazione "dell'art. 3, secondo comma, della Costituzione". Le tariffe istituite con il citato decreto ministeriale, infatti, "sono state determinate tenendo conto dei costi di esercizio della tipica impresa di trasporto", mentre è evidente la differenza dei costi per l'esecuzione di un contratto di trasporto rispetto ad un contratto di appalto, o di noleggio, o di locazione di veicoli senza conducente. In particolare, l'estensione delle tariffe previste per il contratto di trasporto al contratto di appalto non terrebbe conto del fatto che, di regola, l'oggetto di quest'ultimo è costituito da un insieme di prestazioni accessorie, che si somma al trasferimento della cosa da un luogo ad un altro, prestazioni "non sottoposte a tariffa obbligatoria, il cui valore può anche non essere inferiore a quello di trasporto".

  1. -- Infine, la norma censurata, "nell'operare la predetta ingiustificata parificazione tra contratti che comportano costi minori e contratti che comportano costi maggiori", viene "illegittimamente a comprimere la libertà dell'iniziativa economica privata, incidendo sul principio della libera concorrenza, attuato in sede comunitaria, e pregiudicando l'interesse generale che trova tutela nelle disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 41 della Costituzione".

  2. -- Nel giudizio di fronte alla Corte costituzionale si sono costituite le parti private. La società Autotrasporti F. & M. Martelli s.a.s., parte attrice nel giudizio a quo, assume che, nel caso di specie, il giudice rimettente avrebbe ben potuto ritenere la norma impugnata immune da qualsiasi vizio di costituzionalità, considerando l'allegazione agli atti di causa della documentazione che connota il contratto di trasporto di cose per conto terzi (art. 56 della legge n. 298 del 1974).

    Non sarebbe, comunque, fondata la censura di violazione dell'art. 101 della Costituzione, in quanto la disposizione non avrebbe ampliato l'ambito e la portata dell'art. 8 del d.P.R. n. 56 del 1978, né dell'art. 52 della legge n. 298 del 1974, ma avrebbe regolamentato "quei contratti che prevedono un servizio onnicomprensivo al cui interno è, però, compreso il contratto di autotrasporto in senso stretto", con la conseguenza che, nel caso di stipulazione di contratti speciali o particolari, la parte relativa, all'interno degli stessi, al contratto di trasporto sarebbe soggetta alla disciplina della cosiddetta tariffa a forcella.

    Il censurato art. 3 non avrebbe nemmeno ampliato la portata dell'art. 13 del decreto ministeriale 18 novembre 1982, nella parte in cui è previsto che accordi economici collettivi possano essere conclusi tra le associazioni più rappresentative dei vettori, con la partecipazione del comitato centrale dell'albo e dell'utenza.

    Osservato che l'inderogabilità del sistema tariffario è data -- oltre che dalla normativa prevista dalla legge n. 298 del 1974 -- anche da detti accordi, si pone in risalto che questi ultimi, nella naturale evoluzione del mercato, prevedono anche ulteriori servizi (i c.d. "servizi accessori"), fermo restando che la parte relativa al trasporto, per effetto della lettera di vettura, deve essere sempre ricompresa nell'ambito della tariffa a forcella.

    2.2.-- Quanto al denunciato contrasto con l'art. 3 della Costituzione, la società attrice osserva che le tariffe obbligatorie:

    - non violano le norme del Trattato CEE, anche in riferimento alla sentenza della Corte di giustizia del 5 ottobre 1995, in causa C-96/94;

    - non parificano situazioni fra loro diverse, essendo lasciata alla libera iniziativa delle parti l'intera esecuzione di un contratto di appalto, di noleggio o di locazione di veicoli senza conducente, con la sola eccezione che il contratto di trasporto -- consacrato nella lettera di vettura -- deve essere compreso all'interno della tariffa a forcella.

    2.3.-- Secondo la memoria, non è fondata nemmeno la censura di violazione dell'art. 41, primo e secondo comma, della Costituzione, perché la previsione di un sistema di tariffe a forcella risponde alla avvertita esigenza di superare gli squilibri in un settore di primario...

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