DECRETO-LEGGE 29 marzo 1993, n. 82 - Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi

Coming into Force29 Marzo 1993
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1993/03/29/093G0153/CONSOLIDATED/20060109
Enactment Date29 Marzo 1993
Published date29 Marzo 1993
Official Gazette PublicationGU n.73 del 29-03-1993
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di adottare misure urgenti di sostegno in favore del settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 marzo 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato; E M A N A il seguente decreto-legge:

Art 1.
  1. All'articolo 26 della legge 6 giugno 1974, n. 298, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Chiunque affida l'effettuazione di un autotrasporto di cose per conto di terzi a chi esercita abusivamente l'attivita' di cui all'articolo 1 o ai soggetti di cui all'articolo 46 della presente legge, e' punito con l'ammenda da lire 500 mila a lire un milione. Si procede altresi' al sequestro della merce trasportata, di cui puo' essere disposta la confisca con la sentenza di condanna. Ai fini di cui al presente articolo, al momento della conclusione del contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, a cura di chi effettua il trasporto, sono annotati nella copia del contratto di trasporto da consegnare al committente, pena la nullita' del contratto stesso, i dati relativi agli estremi dell'attestazione di iscrizione all'Albo e dell'autorizzazione al trasporto di cose per conto di terzi rilasciati dai competenti comitati provinciali dell'Albo nazionale degli autotrasportatori di cui alla presente legge, da cui risulti il possesso dei prescritti requisiti di legge.".

Art 2.
  1. Per i contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai diritti derivanti dal contratto di autotrasporto di cose per conto di terzi, per i quali e' previsto il sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della legge 6 giugno 1974, n. 298, si applica il termine di prescrizione quinquennale.

  2. Il termine di prescrizione applicabile ai contratti in cui la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi sia prevista congiuntamente ad altra prestazione, stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' quello del contratto nel quale la prestazione di autotrasporto di cose per conto di terzi e' ricompresa. In tali casi il termine di prescrizione e' comunque sospeso quando vi sia un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa tra committente e vettore.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286 5 AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e di conseguenza e' abrogato il presente articolo.

Art 3.
  1. L'ultimo comma dell'articolo 8 delle norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 9 gennaio 1978, n. 56, si interpreta nel senso che non e' ammessa la stipulazione di alcun tipo di contratto che preveda l'effettuazione di autotrasporto di cose per conto di terzi a prezzi o condizioni tariffarie derogativi rispetto a quelli stabiliti dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successivi provvedimenti attuativi, e a quelli derivanti dagli accordi collettivi previsti dall'articolo 13 del decreto del Ministro dei trasporti 18 novembre 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 342 del 14 dicembre 1982.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286 5 AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e di conseguenza e' abrogato il presente articolo.

Art 4.
  1. L'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che si avvale del procedimento di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile per il pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della citata legge n. 298 del 1974, deve documentare l'avvenuta esecuzione del trasporto e produrre il conteggio tariffario, vistato dal competente comitato provinciale del suddetto albo, con l'indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell'eventuale conguaglio richiesto.

  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice, su istanza del ricorrente, concede la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

Art 4.
  1. L'impresa di autotrasporto di cose per conto di terzi iscritta all'albo di cui all'articolo 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298, che si avvale del procedimento di ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile per il pagamento di crediti derivanti dal sistema di tariffe a forcella, istituito dal titolo III della citata legge n. 298 del 1974, deve documentare l'avvenuta esecuzione del trasporto e produrre il conteggio tariffario, vistato dal competente comitato provinciale del suddetto albo, con l'indicazione di tutti gli elementi utili per il calcolo della tariffa e dell'eventuale conguaglio richiesto.

  2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, il giudice, su istanza del ricorrente, tenuto conto anche delle eventuali contestazioni in ordine all'esecuzione del trasporto, puo' concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2005, N. 286 5 AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che a decorrere dal 28 febbraio 2006, ovvero dalla data di entrata in vigore dei decreti dirigenziali di cui agli articoli 6, 11 e 12, se anteriore, la determinazione del corrispettivo per l'esecuzione dei servizi di autotrasporto e' regolata dall'articolo 4 e di conseguenza e' abrogato il presente articolo.

Art 5.
  1. Gli impianti per la distribuzione di carburanti per uso di autotrazione utilizzati esclusivamente per autoveicoli di proprieta' di amministrazioni pubbliche e quelli ubicati all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, che siano destinati esclusivamente al prelevamento del carburante occorrente agli automezzi dell'impresa, non sono soggetti all'osservanza delle norme contenute nel regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269, ma alla sola autorizzazione da rilasciarsi, rispettivamente, da parte del prefetto ovvero della regione territorialmente competenti, previo mero accertamento dell'avvenuto espletamento degli altri adempimenti eventualmente necessari in base alla normativa vigente ai fini urbanistici, ambientali, di sicurezza e fiscali.

  2. Ai fini di cui al comma 1, nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, sono considerati automezzi dell'impresa anche quelli dei soci, con esclusione degli automezzi adibiti ad uso personale.

  3. L'autorizzazione deve contenere il divieto di cessione del carburante a terzi a titolo oneroso o gratuito, con l'avvertenza che in caso di inosservanza l'autorizzazione sara' revocata, salva l'applicazione delle sanzioni penali di cui all'articolo 16, comma quarto, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034.

  4. Per l'esercizio degli impianti per uso industriale resta ferma l'osservanza degli obblighi imposti dal decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

  5. E' abrogato l'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 27 ottobre 1971, n. 1269.

Art 6.
  1. Il tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia da nominarsi, comunicandone il nominativo entro il 30 aprile di ogni anno al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da parte dei soggetti obbligati ai sensi dell'articolo 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, puo' essere scelto fra il personale dipendente del soggetto obbligato, ovvero tra professionisti o tecnici esterni all'organizzazione di tale soggetto.

  2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, previste dall'articolo 34, comma 8, della legge n. 10 del 1991 sono applicate dagli uffici provinciali dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in caso di omessa o ritardata comunicazione della nomina di cui all'articolo 19 della medesima legge, esclusivamente per le violazioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto.

  3. L'Ente per...

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