LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1034 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica

Coming into Force24 Dicembre 1970
Published date23 Dicembre 1970
Enactment Date18 Dicembre 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/12/23/070U1034/ORIGINAL
Official Gazette PublicationGU n.323 del 23-12-1970
Articoli
Art 1.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, recante provvedimenti straordinari per la ripresa economica, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 15, dopo il quinto comma, e' aggiunto il seguente:

A favore di coloro i quali ai sensi dell'articolo 30 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, hanno corrisposto l'integrazione in esso prevista, al momento del versamento di quanto dovuto per l'anno 1971 a norma del presente articolo, sara' effettuata una detrazione pari alla meta' di quanto versato nel 1970 in base al succitato articolo 30 del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621;

All'articolo 22, all'inizio sono premesse le parole: Fino al 31 marzo 1971;

All'articolo 24, primo comma, le parole: 570 miliardi, sono sostituite con le parole: 562 miliardi; le parole: 430 miliardi, con le parole: 422 miliardi, e le parole: 320 miliardi, con le parole: 312 miliardi; al terzo comma, le parole: 430 miliardi, sono sostituite con le parole: 422 miliardi;

L'articolo 31 e' sostituito con il seguente:

"Dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1971, e limitatamente al 31 dicembre 1972, sono stabiliti, ai fini del pagamento dei contributi per gli assegni familiari: un massimale retributivo pari a lire 2.100 giornaliere per le aziende classificate artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende cooperative iscritte nei registri prefettizi ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, numero 1577, e successive modificazioni ed integrazioni; un massimale retributivo pari a lire 3.100 giornaliere per le aziende classificate commerciali secondo la vigente legislazione previdenziale; un massimale retributivo pari a lire 3.500 giornaliere per le imprese industriali che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, occupano meno di 50 dipendenti e il cui capitale investito non superi i 500 milioni di lire, nonche' un massimale retributivo pari a lire 4.000 giornaliere per tutte le altre aziende.

Con la stessa decorrenza, le aliquote contributive del 17,50 per cento del 15,60 per cento previste dalle tabelle A e C allegate alla legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modificazioni, sono ridotte alla misura unica del 15 per cento e l'aliquota contributiva...

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