LEGGE 17 ottobre 1961, n. 1038 - Modifiche al testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari e la determinazione del contributo per la Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria

Coming into Force19 Ottobre 1961
Enactment Date17 Ottobre 1961
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1961/10/18/061U1038/CONSOLIDATED/19680430
Published date18 Ottobre 1961
Official Gazette PublicationGU n.260 del 18-10-1961
Articoli

La Camera dei deputati ed i Senato della Repubblica hanno approvato: IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, sono cosi' modificati:

"Il limite di eta' di 14 anni di cui al precedente comma e' elevato a 18 anni qualora i figli, salvo quanto e' previsto dall'articolo 10, siano a carico dei genitori e non svolgano attivita' comunque retribuita.

Gli assegni sono corrisposti fino al 21° anno qualora il figlio a carico, e che non presti lavoro retribuito, frequenti una scuola media o professionale, e per tutta la durata del corso legale, ma non oltre il 26° anno di eta', qualora frequenti l'Universita'".

Art 2.

All'articolo 5 del testo unico predetto e' aggiunto il seguente comma:

"In mancanza di convivenza, la prova della vivenza a carico puo' essere fornita anche con atto notorio".

Art 3.

L'ultimo comma dell'articolo 12 del testo unico predetto e' cosi' modificato:

"Restano salve le disposizioni stabilite per le singole categorie".

Art 4.

Il primo comma dell'articolo 23 del testo unico predetto e' cosi' modificato:

"Il diritto agli assegni familiari si prescrive nel termine di due anni".

Art 5.

Il primo comma dell'articolo 27 del testo unico predetto e' cosi' modificato:

"Il contributo per gli assegni familiari e' dovuto sull'intero ammontare della retribuzione lorda corrisposta a ciascun prestatore di lavoro".

Art 6.

L'articolo 33 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente:

"La misura degli assegni familiari da corrispondersi ai lavoratori e del contributo dovuto dal datore di lavoro e' fissata nelle tabelle di seguito indicate annesse al presente testo unico:

1) Tabella A, per le aziende esercenti attivita' di natura industriale, i consorzi di bonifica, le lavorazioni condotte in economia di natura industriale e le operazioni di carico e di scarico dei porti; per le aziende esercenti attivita' di natura agricola e i consorzi di miglioramento fondiario della stessa natura; per le aziende esercenti attivita' di natura commerciale e i professionisti e artisti; per le aziende esercenti attivita' artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1956, n. 860, e per le aziende concessionarie speciali per la coltivazione del tabacco nei confronti dei lavoratori addetti alla lavorazione della foglia secca allo stato sciolto nei magazzini generali, nonche' di quelli assunti specificatamente per la essiccazione della foglia verde presso detti magazzini;

2) Tabella B, per le aziende esercenti attivita' di credito; per le aziende esercenti attivita' di assicurazione e per le aziende esercenti servizi tributari appaltati;

3) Tabella C, per i giornalisti professionisti aventi rapporto di impiego con imprese editoriali.

Alle societa' e agli enti cooperativi e consorziali in genere si

applicano le tabelle suddette secondo l'attivita' da essi

esercitata. Le aziende municipalizzate provvedono all'applicazione delle norme sugli assegni familiari nei riguardi dei propri dipendenti ai sensi delle disposizioni del presente testo unico.

L'appartenenza dei lavoratori alle diverse categorie e' determinata sulla base della appartenenza a ciascuna di esse dei datori di lavoro presso cui sono occupati".

Art 7.

L'art. 34 del testo unico predetto e' sostituito dal seguente:

"Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sara' stabilito quale delle tabelle indicate nell'articolo 33 si debba applicare, agli effetti del presente testo unico, nei confronti dei datori di lavoro che non rientrino tra le categorie elencate dall'articolo citato, ne' tra gli enti contemplati dagli articoli 79 a 81.

Il decreto di cui al comma precedente obbliga i datori di lavoro e i lavoratori dipendenti all'osservanza delle disposizioni relative agli assegni familiari applicabili per le categorie delle corrispondenti tabelle".

Art 8.

Il primo comma dell'articolo 37 del predetto testo unico e' cosi' modificato:

"Salvo quanto disposto per l'agricoltura negli articoli da 66 a 69, gli assegni familiari sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione".

Art 9.

Il secondo comma dell'articolo 48 del predetto testo unico e' cosi' modificato:

"La Cassa ha una sola gestione con contabilita' unica delle prestazioni e dei contributi. Essa e' amministrato dall'istituto nazionale della previdenza sociale che vi provvede con l'osservanza delle norme stabilite per il suo funzionamento".

Art 10.

L'articolo 50 del predetto testo unico e' cosi' modificato:

"Al bilancio di ciascun esercizio della gestione fanno carico gli oneri e le spese speciali di essa, una quota parte delle spese generali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, da determinarsi annualmente dal Consiglio di amministrazione dell'istituto, su conforme parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, la contribuzione dovuta per il funzionamento dell'ispettorato del lavoro a norma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, nonche' i contributi, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari, a favore dell'istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (I.N.A.P.L.I.), dell'Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (E.N.A.L.C.) e dell'Istituto nazionale per la istruzione e l'addestramento nel settore artigiano (I.N.I.A.S.A.).

Sulle attivita' nette di ciascun esercizio della gestione, una quota percentuale, da determinarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, previo parere del Comitato predetto, e destinata a un fondo di riserva per far fronte ad eventuali passivita' della gestione negli esercizi futuri.

Le attivita' residue di ciascun esercizio sono destinate agli scopi di cui all'articolo 53 nei limiti che saranno fissati in base all'articolo 51.

I fondi disponibili della gestione possono essere investiti dall'Istituto nei modi d'impiego autorizzati e su di essi l'Istituto accreditera' alla gestione stessa per ogni esercizio un interesse in misura pari al reddito dei suoi investimenti".

Art 11.

L'articolo 51 del predetto testo unico e' cosi' modificato:

"Entro un mese dalla approvazione del bilancio di ogni esercizio, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvede, previo parere del Comitato speciale per gli assegni familiari, a determinare, sulle attivita' residue di cui al penultimo comma dell'articolo-precedente, la quota parte delle disponibilita', per gli scopi previsti dall'articolo 53".

Art 12.

L'articolo 54 del predetto testo unico e' sostituito dal seguente:

"Sovraintende alla Cassa unica il Comitato speciale per gli assegni familiari, presieduto dal presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, e in sua vece dalla persona, designata a sostituirlo secondo le norme di legge che regolano la rappresentanza dell'Istituto stesso, e composto dai seguenti membri:

  1. il direttore generale della previdenza e della assistenza sociale e il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

  2. un rappresentante del Ministero del tesoro;

  3. tre rappresentanti dei datori di lavoro e quattro rappresentanti dei lavoratori dell'industria; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori del commercio e delle professioni e arti; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'agricoltura; due rappresentanti dei datori di lavoro e tre rappresentanti dei lavoratori dell'artigianato; un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori rispettivamente della foglia del tabacco, del credito, dell'assicurazione, dei servizi tributari appaltati; due rappresentanti delle cooperative. La nomina dei predetti rappresentanti e' fatta dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali nazionali;

  4. un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio, un rappresentante del Ministero della marina mercantile, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste o un rappresentante del Ministro delle partecipazioni statali.

Per i membri indicati alle lettere a), b), d) e per ciascuna delle rappresentanze delle categorie indicate alla lettera e) puo' essere nominato un membro supplente.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale puo' nominare esperti che abbiano particolare competenza nella materia; non hanno diritto di voto. Altresi' non hanno diritto di voto i membri del Comitato di cui alle lettere a), b) e d) del presente articolo quando siano poste all'ordine del giorno del Comitato predetto le materie di cui al n. 3) del successivo articolo 55.

Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e dura in carica tre anni.

I membri nominati in sostituzione di coloro che hanno cessato dall'ufficio prima della ordinaria scadenza triennale durano in carica, fino al termine di scadenza dei membri che furono chiamati a sostituire.

Il Comitato puo' costituire Commissioni particolari per...

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