DECRETO-LEGGE 26 ottobre 1970, n. 745 - Provvedimenti straordinari per la ripresa economica

Coming into Force27 Ottobre 1970
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1970/10/26/070U0745/CONSOLIDATED/20190921
Enactment Date26 Ottobre 1970
Published date26 Ottobre 1970
Official Gazette PublicationGU n.272 del 26-10-1970
TITOLO I Disposizioni di carattere tributario

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la necessita' ed urgenza di adottare provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro e con i Ministri per la grazia e la giustizia, per il bilancio e la programmazione economica, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per la sanita', per l'agricoltura e le foreste e per i lavori pubblici; Decreta:

Art 1.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante di cui al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, sono aumentate da lire 13.295 a lire 15.889 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera B), punto 1), della tabella B allegata al decreto-legge sopracitato, relativamente alla benzina acquistata con speciali buoni da automobilisti e motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, nei viaggi di diporto nello Stato, e' aumentata da lire 5.250 a lire 7.844 per quintale.

L'aliquota ridotta d'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera E), punto 1), della predetta tabella B per il prodotto denominato "jet fuel JP4", destinato all'Amministrazione della difesa, e' aumentata da lire 1.329,50 a lire 1.588,90 per quintale relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000, sulle quali e' dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sui gas di petrolio liquefatti per autotrazione sono aumentate da lire 5.430 a lire 9.889 per quintale.

Art 2.

L'imposta di fabbricazione sullo spirito (alcole etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono aumentate da lire 60.000 a lire 90.000 per ettanidro alla temperatura di 15 gradi ,56 del termometro centesimale.

Nella stessa misura sono stabilite l'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico ed isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcole etilico di prima categoria.

Agli spiriti classificati di seconda categoria, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 27 aprile 1936, n. 635, convertito nella legge 8 aprile 1937, n. 594, prodotti in fabbriche munite di misuratore meccanico saggiatore, e' concesso un abbuono per ogni passivita', comprese le perdite dipendenti da eventuale imperfetto funzionamento del misuratore, nella misura di lire 4.000 per ogni ettanidro accertato agli effetti del tributo.

Nessun abbuono compete agli spiriti, di cui al precedente comma, prodotti in fabbriche non munite di misuratore meccanico saggiatore.

Art 3.

Alle acquaviti di vino in invecchiamento a norma degli articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, ed all'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota di imposta stabilita dall'art. 2 del presente decreto.

Sulle deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali destinati all'invecchiamento dell'acquavite di vinaccia, custodita in recipienti di legno, non e' dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino il quattro per cento all'anno.

Per le acquaviti importate la sovrimposta di confine e il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro sono calcolati sulla gradazione effettiva.

Art 3.

Alle acquaviti di vino in invecchiamento a norma degli articoli 7, 8 e 10 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, ed all'alcole destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota di imposta stabilita dall'art. 2 del presente decreto.

Sulle deficienze in alcole anidro riscontrate con le verificazioni periodiche nei magazzini assimilati ai doganali destinati all'invecchiamento dell'acquavite di vinaccia, custodita in recipienti di legno, non e' dovuta alcuna imposta quando le deficienze stesse non superino il quattro per cento all'anno. 12

Per le acquaviti importate la sovrimposta di confine e il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro sono calcolati sulla gradazione effettiva.

Art 4.

Agli effetti dell'art. 2 del decreto-legge 22 aprile 1937, n. 625, convertito nella legge 17 giugno 1937, n. 1019, sugli alcoli etilico, metilico ed isopropilico, sulle acqua-viti e sui prodotti contenenti alcole, provenienti dall'estero, si riscuote oltre al dazio ed alla sovraimposta di confine, il diritto erariale di lire 60.000 ad ettanidro.

Art 5.

In sede di ridistillazione o di rettificazione degli spiriti grezzi e delle teste e code di precedenti distillazioni per portarli ad avere i requisiti richiesti dalla legge 3 ottobre 1957, n. 1029, per essere immessi al consumo e' concesso l'abbuono sui cali effettivi di lavorazione entro il limite massimo dell'1,50 per cento del quantitativo di spirito sottoposto a ridistillazione od a rettifica.

Sono abrogati l'art. 23 del testo unico 8 luglio 1924 delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti ed il quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art 5.

COMMA ABROGATO DALLA L. 11 MAGGIO 1981, N.213.

Sono abrogati l'art. 23 del testo unico 8 luglio 1924 delle disposizioni legislative per l'imposta di fabbricazione sugli spiriti ed il quarto comma dell'art. 2 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito, con aggiunte, nella legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

Art 6.

I prezzi dei contrassegni di Stato per recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna sono stabiliti nella seguente misura:

fino a litri 0,100 lire 80 da litri 0,250 " 100

" 0,500 " 220

" 0,750 " 340

" 1,000 " 420

" 1,500 " 560

" 2,000 " 640

Art 7.

L'imposta erariale di consumo sulle banane fresche e' elevata a lire 110 per chilogrammo.

Art 8.

Le tasse fisse minime di registro ed ipotecarie di cui all'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 2.000.

Qualora, applicando le normali imposte di registro ed ipotecarie, nella misura proporzionale, progressiva e graduale, secondo la natura dell'atto o della formalita', risulti un ammontare del tributo inferiore alla tassa fissa minima, l'imposta per ogni atto o formalita' e' dovuta in misura eguale alla tassa fissa minima.

Le tasse fisse di registro ed ipotecarie di cui all'articolo 1, terzo comma, della legge 21 luglio 1961, n. 707, sono elevate a lire 15.000, ad eccezione dei casi in cui l'ammontare delle tasse ordinarie e' inferiore a detto importo, nonche' con esclusione delle tasse fisse di registro ed ipotecarie stabilite per gli atti concernenti l'acquisto di terreni per la formazione o l'arrotondamento della proprieta' contadina, di quelle per l'affranco e la rinnovazione dei censi, livelli e canoni enfiteutici, di quelle per gli atti di assegnazione di terreni e fabbricati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria e per gli atti consequenziali e della tassa fissa prevista dalla legge 29 novembre 1962, n. 1680, che pertanto restano invariate.

Sono raddoppiate le tasse fisse di registro di cui all'art. 2 della legge 21 luglio 1961, n. 707, nonche' tutte le altre tasse fisse di registro stabilite da particolari norme di agevolazione tributaria in misura superiore a lire 2.000.

Art 9.

I trasferimenti a titolo oneroso ed i conferimenti in societa' delle aree destinate alla costruzione delle case di civile abitazione, qualificabili di lusso ai sensi del decreto ministeriale 2 agosto 1969, nonche' i trasferimenti a titolo oneroso e i conferimenti in societa' delle case stesse sono soggetti all'imposta di registro nella misura del 7,50 per cento.

Art 10.

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