LEGGE 3 ottobre 1957, n. 1029 - Disciplina della produzione e del commercio dell'alcole etilico

Coming into Force06 Novembre 1958
Enactment Date03 Ottobre 1957
Published date06 Novembre 1957
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1957/11/06/057U1029/CONSOLIDATED/20101215
Official Gazette PublicationGU n.273 del 06-11-1957
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

L'alcole o alcole etilico o spirito da qualunque materia prima ottenuta, che non sia destinato alla denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali, deve soddisfare ai requisiti dell'articolo seguente.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

L'alcole deve essere limpido, incolore, di odore gradevole, caratteristico alla degustazione; puo' essere tollerato un leggero odore che ricordi appena lievemente la materia prima di origine.

La sua gradazione in volume a 15°, 56 non deve essere inferiore a 95°C dell'alcolometro ufficiale adottato dall'Amministrazione finanziaria.

Le sostanze estranee contenute in 100 centimetri cubi di alcole anidro non dovranno superare i seguenti limiti:

Alcole metilico, in volume c.c . . . . . . . . . . 0,50 per cento

Acidita', in acido acetico, mgr . . . . . . . . . . . 5 per cento

Eteri, in acetato di etile, mgr. . . . . . . . . . . 60 per cento

Aldeidi, mgr. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 per cento

Alcoli superiori, mgr. . . . . . . . . . . . . . . . 10 per cento

Forfurolo F. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . tracce

La colorazione con il saggio al permanganato, eseguito secondo il metodo di Allen, deve permanere almeno 10 minuti primi.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 3.

L'alcole che non presenta i requisiti stabiliti dal precedente articolo non puo' essere immesso al consumo se non adulterato con denaturante generale dello Stato o con denaturanti speciali per usi industriali.

E' abrogato l'art. 140 del regolamento per l'applicazione del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con regio decreto 25 novembre 1909, n. 762.

Art 3.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 4.

L'alcole importato sia in temporanea che in definitiva non destinato alla denaturazione con denaturante generale dello Stato o con denaturanti per usi industriali deve soddisfare ai requisiti stabiliti dall'art. 2 della presente legge.

Art 4.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 5.

Chiunque produce o importa a scopo di vendita, detiene, vende o comunque...

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