LEGGE 29 novembre 1962, n. 1680 - Esenzione dall'imposta di successione e da quella sul valore globale dell'asse ereditario netto per i fondi rustici gia' coltivati direttamente dal defunto

Coming into Force06 Gennaio 1963
End of Effective Date15 Dicembre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1962/12/22/062U1680/CONSOLIDATED/20101215
Enactment Date29 Novembre 1962
Published date22 Dicembre 1962
Official Gazette PublicationGU n.326 del 22-12-1962
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Nelle successioni, anche a titolo di legato, devolute in linea retta o al coniuge, sono esenti dalla imposta sul valore globale e da quella di successione, le quote aventi per oggetto i fondi rustici gia' coltivati direttamente dal defunto o dai suoi familiari entro il terzo grado con lui conviventi e devolute a coloro che sono agricoltori coltivatori diretti o che fanno parte del, nucleo familiare del defunto o traggono le normali fonti di sostentamento da lavoro agricolo subordinato o da prestazione d'opera nell'allevamento del bestiame.

L'esenzione e' parimenti concessa alle eredi o legaterie sempre che, prive di altra occupazione, siano coniugate con agricoltore coltivatore diretto o con salariato agricolo o, se vedove, continuino a prestare la loro attivita' in una famiglia colonica.

Il valore esentato non puo' comunque superare lire 6.000.000 per ogni beneficiario se questi sono piu' di due e lire 10.000.000 complessivi in ogni altro caso.

Le trascrizioni degli atti inerenti al passaggio di proprieta' derivante dalle successioni esenti da imposta, a mente del presente articolo, sono soggette a tassa ipotecaria fissa di lire 2.000.

Le esenzioni previste nei commi precedenti sono concesse anche ai mezzadri, agli affittuari coltivatori diretti ed agli altri lavoratori agricoli che siano beneficiari, con atto mortis causa, del fondo rustico coltivato dalla propria famiglia almeno per i cinque anni antecedenti l'apertura della successione.

Art 1.

PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Art 2.

Agli effetti della presente legge sono considerati coltivatori diretti coloro che direttamente ed abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi od all'allevamento e al governo del bestiame, sempre che la complessiva forza lavorativa dei nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessita' della coltivazione del fondo da essi coltivato o per l'allevamento ed il governo del bestiame da essi allevato.

L'esistenza di tale condizione deve essere attestata dall'Ispettorato provinciale agrario sentito l'Ufficio delle imposte dirette competente per territorio.

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