DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1971, n. 1269 - Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori automatici di carburante per autotrazione

Coming into Force16 Febbraio 1972
Published date01 Febbraio 1972
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1972/02/01/071U1269/CONSOLIDATED/19930329
Enactment Date27 Ottobre 1971
Official Gazette PublicationGU n.29 del 01-02-1972
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, numero 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernente provvedimenti straordinari per la ripresa economica;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Ministro per le finanze; Decreta: Art. 1.

Per "legge" nel presente regolamento si intende il decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, numero 1034.

Le attribuzioni del prefetto previste dal presente regolamento sono esercitate dal Presidente della giunta regionale della regione della Valle d'Aosta per le concessioni e autorizzazioni relative agli impianti da installare in detta regione.

L'Azienda nazionale autonoma delle strade e l'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione sono indicati rispettivamente con le sigle A.N.A.S. e U.T.I.F.

Art 2.

L'espressione "impianto di distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione", di cui allo art. 16 della legge, indica un unitario complesso commerciale costituito da uno o piu' apparecchi di erogazione automatica di carburanti per uso di autotrazione con le relative attrezzature e accessori.

Art 3.

Con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato da emanarsi entro il 30 ottobre di ciascun anno, con l'osservanza di quanto disposto nell'art. 16, comma quinto, della legge, sono determinati i criteri obiettivi ed il numero massimo delle nuove concessioni, escluse quelle relative agli impianti da installare sulle autostrade.

Il decreto di cui al precedente comma e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Art 4.

Il numero massimo delle nuove concessioni e' determinato per ciascuna provincia tenendo conto del numero, delle attrezzature, dell'ubicazione e della capacita' degli impianti di distribuzione esistenti o in corso di realizzazione; dell'incremento del consumo di carburanti per autotrazione verificatosi in ciascuna provincia nell'anno precedente; dello sviluppo dei traffici e della rete stradale e di ogni altro utile elemento.

I prefetti comunicano al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, entro il 31 marzo di ogni anno, il numero degli autoveicoli immatricolati nell'anno precedente, il numero e il tipo per ciascun comune degli impianti per la distribuzione automatica di carburanti per uso di autotrazione esistenti e di quelli concessi e non ancora realizzati, il numero delle concessioni non ancora eventualmente accordate e ogni altro elemento utile al fine delle determinazioni previste dal primo comma del presente articolo.

Art 5.

Per l'accertamento della capacita' tecnico-organizzativa ed economica, necessaria a garantire la continuita' e la regolarita' nell'espletamento del pubblico servizio di distribuzione dei carburanti, il prefetto deve tener conto:

  1. della natura e della durata dell'attivita' precedentemente svolta nel settore della distribuzione di carburanti;

  2. della disponibilita' di mezzi finanziari adeguati alla importanza dell'impianto per il quale e' chiesta la concessione;

  3. della possibilita' di disporre della fornitura di carburanti per autotrazione adeguata all'importanza dell'impianto;

  4. di ogni altro elemento idoneo a provare la capacita' del richiedente di ben espletare il pubblico servizio.

La capacita' tecnico-organizzativa ed economica e' presunta per i titolari di concessioni per il trattamento industriale degli olii minerali, per depositi costieri, per depositi interni di carburante per autotrazione nonche' per impianti stradali con serbatoi aventi una capacita' complessiva di almeno 500 mc.

Art 6.

La domanda per chiedere la concessione deve essere presentata in carta bollata al prefetto competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente art. 3.

Il richiedente deve:

  1. avere compiuto il 21° anno di eta';

  2. essere cittadino italiano o ente italiano o degli altri Stati membri della Comunita' economica europea oppure societa' avente la sede sociale in Italia o nei predetti Stati oppure persona fisica o giuridica avente nazionalita' di Stati che ammettano i cittadini, gli enti e le societa' italiani all'esercizio dell'attivita' di distribuzione di carburanti per uso di autotrazione.

Nel caso in cui il richiedente sia una societa' o un ente, il requisito dell'eta' deve essere riferito al rappresentante legale.

La domanda deve indicare:

1) le generalita' e il domicilio del richiedente e, se trattasi di ente o societa', del suo legale rappresentante nonche' per la societa' le indicazioni prescritte dall'articolo 2250, commi primo e secondo del codice civile;

2) la localita' in cui il richiedente intende installare l'impianto;

3) il proprietario del terreno su cui sara' installato l'impianto;

4) i carburanti per la cui distribuzione si chiede la concessione;

5) il numero, per ciascun prodotto, degli apparecchi automatici che si intendono installare nell'impianto;

6) il tipo degli apparecchi automatici da installare, specificando i relativi estremi di approvazione del Ministero dell'interno e dell'ufficio di verifica metrica;

7) la capacita', in metri cubi, del serbatoio o dei serbatoi cui sono collegati i singoli apparecchi automatici;

8) le quantita' massime, espresse in metri cubi, di olio lubrificante e di petrolio lampante adulterato destinato ad uso riscaldamento domestico, confezionati nei prescritti fusti o recipienti, che il richiedente intende detenere presso l'impianto.

Alla domanda devono essere uniti:

1) la documentazione tecnica dalla quale risulti la disposizione planimetrica dell'impianto;

2) l'atto dal quale risulti che il richiedente ha la disponibilita' del terreno sul quale intende installare l'impianto;

3) ogni documento idoneo a dimostrare il possesso, da parte del richiedente, della capacita' tecnico-organizzativa ed economica, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 5.

Qualora il richiedente sia titolare di altra concessione per l'esercizio di impianto per la distribuzione automatica di carburanti, deve dichiarare la quantita' di carburanti venduti nell'anno precedente in tutti gli impianti per cui e' in possesso di concessioni o autorizzazioni in tutto il territorio nazionale. Deve dichiarare, altresi', il numero degli impianti funzionanti di cui ha nella provincia la concessione o l'autorizzazione e la quantita' di carburanti venduti presso tali impianti.

Art 7.

La concessione non puo' essere assentita, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro:

1) che siano stati dichiarati falliti;

2) che abbiano riportato, con sentenza passata in giudicato, condanna per un delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, o, nel massimo, a cinque anni, ovvero condanna che importi la interdizione dai pubblici uffici di durata superiore a tre anni;

3) che siano sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o siano stati dichiarati delinquenti abituali;

4) che abbiano riportato, nel quinquennio precedente, condanne per violazioni costituenti delitti, a termini del decreto-legge 5 maggio 1957, n. 271, convertito in legge, con modificazioni, con la legge 2 luglio 1957, n. 474, e successive modificazioni.

L'accertamento dei requisiti di cui al primo comma e' effettuato d'ufficio ai sensi dell'art. 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e dell'art. 606 del codice di procedura penale.

Art 8.

Il prefetto, entro un mese dalla data di scadenza del termine di 60 giorni stabilito nel primo comma del precedente art. 6, procede ad un esame preliminare delle domande pervenute, respingendo quelle che risultino prive delle indicazioni e dei documenti di cui allo stesso art. 6 o presentate da soggetti che si trovino in una delle condizioni previste dal precedente art. 7.

Qualora il richiedente non abbia...

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