Sentenza nº 232 da Constitutional Court (Italy), 16 Giugno 2006

RelatoreRomano Vaccarella
Data di Resoluzione16 Giugno 2006
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 232

ANNO 2006

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

-† Annibale††††††††††††††††††††††††††††† MARINI†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Presidente

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† BILE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† † Giudice

-† Giovanni Maria††††††††††††††††††† FLICK ††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††ì

-† Francesco††††††††††††††††††††††††††† AMIRANTE†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Ugo†††††††††††††††††††††††††††††††††††† DE SIERVO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Romano†††††††††††††††††††††††††††††† VACCARELLA†††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Paolo†††††††††††††††††††††††††††††††††† MADDALENA††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfio†††††††††††††††††††††††† FINOCCHIARO††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Alfonso††††††††††††††††††††††††††††††† QUARANTA†††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Franco†††††††††††††††††††††††††††††††† GALLO††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Luigi †††††††††††††††††††††††††††††††††† MAZZELLA†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Gaetano†††††††††††††††††††††††††††††† SILVESTRI††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Sabino†††††††††††††††††††††††††††††††† CASSESE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Maria Rita††††††††††††††††††††††††††† SAULLE††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

-† Giuseppe†††††††††††††††††††††††††††† TESAURO†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††† ì

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimit‡ costituzionale dellíarticolo unico della legge della Regione Trentino-Alto Adige/S¸dtirol 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dellíarticolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7), promosso con ordinanza dellí8 novembre 2004 dalla Corte díappello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, sugli appelli riuniti proposti da Rolando Girardi ed altri contro Luis Durnwalder ed altri, iscritta al n. 66 del registro ordinanze 2005 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dellíanno 2005.

†††††††† Visti gli atti di costituzione di Rolando Girardi ed altri e di Luis Durnwalder ed altri, nonchÈ gli atti di intervento della Regione Trentino-Alto Adige/S¸dtirol e della Provincia autonoma di Bolzano;

†††††††† udito nellíudienza pubblica del 16 maggio 2006 il Giudice relatore Romano Vaccarella;

†††††††† uditi gli avvocati Giuseppe Ramadori e Gianni Lanzinger per Rolando Girardi ed altri, Alessandro Pace, Leonardo Di Brina e Gerhard Brandst‰tter per Luis Durnwalder ed altri, Giuseppe de Vergottini per la Regione Trentino-Alto Adige/S¸dtirol e Giuseppe Franco Ferrari per la Provincia autonoma di Bolzano.

Ritenuto in fatto

†††††††† 1.- Nel corso di un giudizio elettorale la Corte díappello di Trento, sezione distaccata di Bolzano, ha sollevato, con ordinanza dellí8 novembre 2004, questione di legittimit‡ costituzionale - in riferimento agli artt. 4, 25 e 47 dello statuto speciale del Trentino-Alto Adige/S¸dtirol, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, e successive modificazioni, nonchÈ agli artt. 3, 51 e 102 della Costituzione - dellíarticolo unico della legge della Regione Trentino-Alto Adige/S¸dtirol 29 settembre 2004, n. 3 (Interpretazione autentica dellíarticolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7), il quale (sotto la rubrica ´Interpretazione autenticaª) cosÏ recita: ´1. Nellíarticolo 11, comma 1, della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7, e successive modifiche, le espressioni ìamministratori o dirigentiî, ovunque ricorrano, sono riferite esclusivamente a soggetti titolati alla rappresentanza esterna dellíente o societ‡ª.

†††††††† 1.1.- In punto di fatto, il giudice a quo riferisce che il sig. Rolando Girardi e altri, tutti cittadini iscritti nelle liste elettorali di Comuni della Provincia autonoma di Bolzano, in tale qualit‡ chiamati a partecipare alle elezioni del Consiglio della medesima Provincia indette per il giorno 26 ottobre 2003, adirono il Tribunale ordinario di Bolzano, domandando che il consigliere eletto Luis Durnwalder fosse dichiarato decaduto di diritto, fin dallíorigine, per avere ricoperto, per vari anni e fino alla data del 14 maggio 2004, la carica di membro del consiglio di amministrazione della societ‡ Sadobre s.p.a., partecipata dalla Provincia autonoma per oltre la met‡ del capitale sociale, ed essersi, pertanto, trovato, alla data dellíultimo giorno fissato per la presentazione delle candidature, nella situazione di ineleggibilit‡ prevista dal combinato disposto degli artt. 10 e 11 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 7 (Testo unico delle leggi regionali per líelezione del Consiglio regionale), trasfusa nel decreto del Presidente della Giunta regionale 29 gennaio 1987, n. 2/L (Approvazione del testo unico delle leggi regionali per líelezione del Consiglio regionale), e recepita dallíart. 1, comma 1, della legge provinciale 14 marzo 2003, n. 4 (Disposizioni sullíelezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano per líanno 2003).

†††††††† Il convenuto consigliere Durnwalder, costituitosi, resistette alla domanda, deducendo che la disposizione dellíart. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7 del 1983, deve interpretarsi nel senso che la causa di ineleggibilit‡ da essa prevista riguarda unicamente gli ´amministratori o dirigentiª che rivestono la qualifica di ´legali rappresentantiª di ´societ‡ per azioni con capitale maggioritario della Regione o delle Province autonomeª e che in tal senso la norma era stata costantemente interpretata ed applicata dal Consiglio regionale da varie legislature.

†††††††† Líadito Tribunale, con sentenza del 24 agosto 2004, rigettÚ la domanda, ritenendo che la carica ricoperta dal consigliere Durnwalder integrava una causa di incompatibilit‡, e non gi‡ di ineleggibilit‡, venuta meno in epoca anteriore alla data della delibera di convalida della contestata elezione.

†††††††† Avverso la sentenza di primo grado i cittadini elettori e il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale proposero appello, censurando líinterpretazione posta a base della decisione.

†††††††† Líappellato resistette alle impugnazioni, chiedendone il rigetto.

†††††††† Nella pendenza dei giudizi di gravame, poi riuniti, il Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige/S¸dtirol approvÚ la legge n. 3 del 2004, entrata in vigore lo stesso giorno (27 ottobre 2004) per il quale era fissata líudienza di discussione davanti alla Corte díappello.

†††††††† 1.2.- In diritto, la Corte rimettente osserva che va riconosciuta la intrinseca natura interpretativa della legge regionale n. 3 del 2004, pur a prescindere dalla conforme autodefinizione emergente dal suo titolo, poichÈ essa non Ë venuta a innovare il contenuto dellíart. 11 della legge regionale n. 7 del 1983, bensÏ solo a rendere pi˘ chiara e inequivoca la portata delle espressioni in essa adoperate.

†††††††† Ricordato che la commissione di convalida del Consiglio regionale (ed il Consiglio stesso) aveva da pi˘ legislature interpretato la norma nel senso sostenuto dal Durnwalder, la Corte pone in evidenza gli elementi testuali, lessicali e sintattici, nonchÈ i rilievi di carattere sistematico, che depongono nel senso che la norma si prestasse a dubbi interpretativi, per eliminare i quali Ë intervenuta la legge in questione.

†††††††† La Corte, quindi, confuta la tesi interpretativa seguita dal primo giudice, secondo cui, nella specie, trattavasi di una causa di incompatibilit‡.

†††††††† 1.3.- Quanto alla rilevanza della questione, il giudice rimettente afferma, da un lato, che ´dalla ritenuta incontrovertibile natura interpretativaª della legge regionale denunciata discende ´la sua retroattiva forza vincolante e concreta applicabilit‡ alla fattispecie da esaminareª, e, dallíaltro lato, che la posizione del consigliere Durnwalder va valutata alla stregua del disposto dellíart. 11 della legge regionale n. 7 del 1983, ´da intendersi come dettato a disciplina di ipotesi di autentica ineleggibilit‡ª.

†††††††† 1.4.- In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il giudice a quo osserva, in primo luogo, che - a seguito delle modifiche apportate dallíart. 4 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 (Disposizioni concernenti líelezione diretta dei presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano), allo statuto speciale del Trentino-Alto Adige/S¸dtirol, approvato con d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 - il Consiglio regionale risulta dalla ìsommatoriaî dei due Consigli provinciali di Trento e di Bolzano, essendo composto dai membri di detti Consigli (art. 25), separatamente eletti, e che a ciascuna Provincia autonoma Ë attribuita la competenza a disciplinare, con ´legge provinciale, approvata dal Consiglio provinciale con la maggioranza assoluta dei suoi componentiª, tra líaltro, ´le modalit‡ di elezione del Consiglio provinciale, del Presidente della Provincia e degli assessori, i rapporti tra gli organi della Provincia, la presentazione e líapprovazione della mozione motivata di sfiducia nei confronti del Presidente della Provincia, i casi di ineleggibilit‡ e di incompatibilit‡ con le predette caricheª (art. 47, secondo comma).

†††††††† Lo stesso art. 4 della legge costituzionale n. 2 del 2001 detta disposizioni transitorie ´fino alla data di entrata in vigore della legge provinciale prevista dallíarticolo 47 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, come modificato dal comma 1 del presente articoloª, disciplinando, per la Provincia di Trento, le modalit‡ di elezione del Presidente e del Consiglio provinciale (commi 2 e 3), e, per la Provincia di Bolzano, stabilendo che ´continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le leggi elettorali vigentiª (comma 4).

†††††††† Entrambe le Province autonome - osserva la...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT