Sentenza nº 1 da Constitutional Court (Italy), 09 Gennaio 1991

Date09 Gennaio 1991
IssuerConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.1

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3, primo comma, legge 14 novembre 1987, n. 468, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379 (rectius, art. 3, primo comma, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, recante , convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1987, n.468); 3, primo comma, della legge 17 aprile 1985, n. 141 (Perequazione dei trattamenti pensionistici in atto dei pubblici dipendenti); 15, legge 29 aprile 1976, n. 177 (Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni.

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza); 165, legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 1o luglio 1989 dalla Corte dei conti sui ricorsi riuniti proposti da Ricciardi Enzo ed altri contro Ministero del Tesoro ed altri, iscritta al n. 539 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 25 settembre 1989 dalla Corte dei conti sui ricorsi riuniti proposti da Sensi Federico ed altri contro Ministero affari esteri ed altri, iscritta al n. 80 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1990;

3) ordinanza emessa il 21 febbraio 1990 dalla Corte dei conti Sezione giurisdizionale per la Regione Sicilia-sul ricorso proposto da Rivarola Augusto contro Ministero della pubblica istruzione, iscritta al n. 486 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di costituzione di Petraccone Dario, Mazzantini Giuliano ed altri, Ricciardi Enzo ed altri, Sensi Federico ed altri, Colaci Vincenzo ed altri, Dusi Bruno, nonchè gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 13 novembre 1990 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi gli avvocati Walter Prosperetti per Sensi Federico ed altri, Michelangelo Pascasio per Mazzantini Giuliano ed altri, Filippo de Iorio ed Evandro De Petris per Dusi Bruno, e l'Avvocato dello Stato Giuseppe Nucaro per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Alcuni alti dirigenti dello Stato, appartenenti a varie amministrazioni, collocati a riposo in data anteriore al lo gennaio 1979, proponevano ricorso alla Corte dei conti per ottenere il riconoscimento dei loro diritto al permanente adeguamento della pensione alla retribuzione corrisposta ai dirigenti in attività di servizio, con pari qualifiche di anzianità, e, comunque, un trattamento pari a quello dei loro colleghi collocati in pensione in data posteriore al 10 gennaio 1979, nonchè la riliquidazione della pensione per effetto di miglioramenti retributivi disposti dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

    Proponevano alcune questioni di legittimità costituzionale delle norme che regolano i trattamenti pensionistici dei dirigenti statali.

  2. - La Corte dei conti, con ordinanza del Il luglio 1989 (R.0.n.539 del 1989), sollevava, in via principale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge n. 468 del 1987, nella parte in cui non dispone che la prevista riliquidazione delle pensioni si estenda anche al personale dirigente statale collocato in pensione anteriormente al I° gennaio 1979.

    Ed in via subordinata, in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, primo comma, della legge 17 aprile 1985, n. 141, nella parte in cui stabilisce per le pensioni dei dirigenti dello Stato percentuali fisse di adeguamento anzichè istituire un meccanismo permanente di perequazione alla dinamica retributiva.

    2.1- Riteneva che l'art. 3 della legge n. 468 del 1987, pur introducendo il criterio dell'allineamento delle pensioni alla retribuzione del personale di pari qualifica in attività di servizio, mediante la riliquidazione delle stesse e pur garantendo, così, la proporzionalità delle pensioni, quali retribuzioni differite, alla quantità e qualità del lavoro, per avere escluso il personale collocato in pensione in data anteriore al Il gennaio 1979, aveva prodotto una irrazionale ed ingiustificato discriminazione tra soggetti che si trovavano in identica posizione funzionale, avendo prestato la medesima attività lavorativa di pari qualità onde la palese violazione dell'art. 3 della Costituzione. Tanto più grave, nella specie, in quanto i pensionati di data anteriore al I' gennaio 1979 hanno avuto aumenti di pensione tra il 13% e il 180/o, mentre quelli di data posteriore aumenti del 123%.

    Rilevava anche una ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione in quanto si era verificata una contraddittoria ed irrazionale consistenza, nel medesimo arco di tempo, di un duplice ordinamento pensionistico: l'uno per il personale collocato a riposo in data anteriore al I' gennaio 1979 e l'altro, invece, dopo la detta data. Così operando, il legislatore aveva esercitato il suo potere discrezionale in modo palesemente irrazionale non sussistendo alcuna valida ragione giustificatrice.

    Escludeva la possibilità di applicare il principio del fluire del tempo in quanto valido solo per la liquidazione originaria della pensione.

    2.2- A parere della Corte remittente sussisterebbe anche la violazione degli artt. 36 e 38 della Costituzione perchè la pensione erogata, quale retribuzione differita, non risulta proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato ed al pensionato ed alla sua famiglia non sono assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita, in relazione al mutato potere...

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