Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Prescrizione - Termini - Modifiche normative comportanti un regime piu' favorevole al reo - Disciplina transitoria - Inapplicabilita' ai processi gia' pendenti in grado di appello - Denunciata irragionevolezza ed ingiustificata disparita' di trattamento fra imputati - Om...

LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Presidente: Franco BILE; Giudici: Giovanni Maria FLICK, Francesco AMIRANTE, Ugo DE SIERVO, Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Alfonso QUARANTA, Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Maria Rita SAULLE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO ; ha pronunciato la seguente

Sentenza nei giudizi di legittimita' costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005 n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di usura e di prescrizione), promossi con ordinanze del 24 marzo 2006 dalla Corte di appello di l'Aquila, del 20 dicembre 2006, del 10 gennaio e del 19 febbraio 2007 dalla Corte di appello di Roma e del 22 gennaio 2007 dalla Corte di appello di Palermo rispettivamente iscritte al n. 273 del registro ordinanze 2006 ed ai nn. 105, 106, 107, 347, 383 e 642 del registro ordinanze 2007 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, 1ª serie speciale, dell'anno 2006 e nn. 12, 20, 21 e 37, 1ª serie speciale, dell'anno 2007.

Visti l'atto di costituzione di Medici Giacomo nonche' gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 15 gennaio 2008 il giudice relatore Alfio Finocchiaro;

Uditi l'avvocato Fabrizio Lemme per Medici Giacomo e l'avvocato dello Stato Massimo Giannuzzi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.1. - Con ordinanza del 24 marzo 2006 (r.o. n. 273 del 2006), la Corte d'appello di L'Aquila ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione), nella parte in cui esclude l'applicabilita' della nuova disciplina della prescrizione nei processi pendenti dinanzi alla Corte d'appello.

Afferma il rimettente che, secondo la costante giurisprudenza della Corte di cassazione, anche la durata della prescrizione rientra nella normativa disciplinata dal principio di retroattivita' della norma piu' favorevole di cui all'art. 2 del codice penale, e che la nuova disciplina della materia crea una disuguaglianza di trattamento non giustificabile, in quanto irragionevolmente rimessa a criteri di selezione assolutamente distonici rispetto alla ratio dell'istituto della prescrizione, quale permane anche dopo la novella del 2005.

Rileva il giudice a quo che, qualora si applicasse la nuova normativa, il reato per cui e' processo dovrebbe essere dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

1.2. - Nel giudizio innanzi alla Corte e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile o comunque infondata.

Secondo l'Avvocatura generale, la questione sarebbe inammissibile, perche' dalla lettura dell'ordinanza di rimessione non sarebbe possibile ricostruire l'iter logico seguito dal giudice a quo per sostenere l'incompatibilita', con la ratio della prescrizione, dei criteri adottati dal legislatore per delimitare l'ambito di operativita' della nuova disciplina della prescrizione, introdotta dalla legge n. 251 del 2005.

Nel merito, la questione sarebbe infondata in quanto, ferma restando la necessita' di rispettare il principio di retroattivita' della legge piu' favorevole al reo, il legislatore puo' graduare nel tempo e differenziare l'applicazione di nuovi e piu' favorevoli termini di prescrizione dei reati in relazione ai diversi stati e gradi dei procedimenti pendenti.

2.1. - Con tre distinte, ma sostanzialmente identiche, ordinanze del 20 dicembre 2006 (r.o. n. 105, n. 106 e n. 107 del 2007), la Corte d'appello di Roma ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2005, nella parte in cui esclude l'applicazione dei termini di prescrizione piu' brevi ai processi gia' pendenti in grado di appello alla data di entrata in vigore della medesima legge.

Con la prima di tali ordinanze, la rimettente fa presente di dover giudicare dell'appello di un imputato condannato dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Roma con sentenza dell'8 febbraio 2001 per il reato di cui agli artt. 453 e 455 cod. pen., commesso il 7 febbraio 2005.

Con la seconda, il giudice a quo espone di dover giudicare dell'appello di un imputato condannato dal giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Roma con sentenza 18 aprile 2000 (per il reato di cui all'art. 368 cod. pen., commesso il 9 aprile 1998), a seguito della sentenza della Corte di cassazione 30 settembre 2002, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di Roma 25 ottobre 2001, con la quale e' stata confermata la sentenza del giudice dell'udienza preliminare.

Con la terza, infine, la rimettente fa presente di dover giudicare dell'appello di un imputato condannato dal Tribunale di Chieti con sentenza 17 dicembre 1997 (per i reati di cui agli artt. 110, 61, numero 2, 423 cod. pen. e agli artt. 110, 56, 640, 61, numero 7, cod. pen., commessi il 29 novembre 1993), a seguito della sentenza della Corte di cassazione 28 gennaio 2005, che ha annullato con rinvio la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila 2 febbraio 2001, con la quale e' stata confermata la sentenza del Tribunale di Chieti.

A sostegno della rilevanza della questione, il giudice a quo osserva, con identica motivazione nelle tre ordinanze, che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 157 e 161, secondo comma, cod. pen., come sostituiti dall'art. 6, commi 1 e 5, della legge n. 251 del 2005, il reato risulterebbe prescritto de plano, mentre, in virtu' dell'art. 10, comma 3, della stessa legge, applicabile ai procedimenti de quibus, in quanto pendenti in appello alla data di entrata in vigore della legge medesima, il termine di prescrizione non si e' ancora compiuto, dovendosi applicare la pregressa normativa, giusto il richiamo ad essa fatto dal comma censurato.

Ritiene, pertanto, la rimettente che la questione e' rilevante ai fini della decisione in quanto, nel caso di applicazione della nuova disciplina ai processi de quibus, deriverebbe la pronuncia di sentenza di non doversi procedere per prescrizione, pronuncia di cui, invece, alla stregua della disciplina originaria, l'imputato non potrebbe usufruire.

La questione, inoltre, ad avviso del giudice a quo, non e' manifestamente infondata, poiche' la scelta di non rendere applicabile la disciplina della legge n. 251 del 2005 ai procedimenti pendenti in appello non appare sorretta da giustificazioni di ordine logico e giuridico ne' ispirata a finalita' tali da giustificare il diverso trattamento riservato a diverse categorie di cittadini.

Afferma ancora lo stesso giudice che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 393 del 2006, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 10, comma 3, della legge n. 251 del 2006, limitatamente alle parole "dei processi gia' pendenti in primo grado ove vi sia stata dichiarazione di apertura del dibattimento, nonche", ritenendo non ragionevole la scelta del legislatore di non applicare la disciplina ai processi di primo grado gia' in corso, alla data di entrata in vigore della legge medesima. La Corte costituzionale, dopo aver rilevato che anche le norme sulla prescrizione costituiscono legge piu' favorevole, ha statuito che "lo scrutinio di costituzionalita' ex art. 3 Cost., sulla scelta di derogare alla retroattivita' di una norma penale piu' favorevole al reo deve superare un vaglio positivo di ragionevolezza", in quanto, sebbene il principio della retroattivita' della lex mitior non sia costituzionalmente garantito, tuttavia lo stesso e' sancito sia dalla normativa interna (art. 2 cod. pen.), per la quale la retroattivita' della legge piu' favorevole e' la regola (salvo il giudicato), sia dalle norme internazionali (articolo 15 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, recante Ratifica ed esecuzione del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonche' del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici) ed europee (Trattato sull'Unione europea nel testo risultante dal Trattato sottoscritto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997, ratificato e reso esecutivo con la legge 16 giugno 1998, n. 209, recante Ratifica ed esecuzione del trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull'Unione europea; decisioni della Corte di giustizia delle Comunita' europee, Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000).

Conclude, infine, la rimettente, affermando che non risulta ragionevole non applicare la nuova disciplina della prescrizione ai processi gia' pendenti in appello, non essendo indicata la pendenza in appello tra gli atti interruttivi della prescrizione e dipendendo la pendenza stessa dalla data in cui il processo perviene presso il giudice ad quem, data che dipende a sua volta da una pluralita' di fattori esterni (gli incombenti di cancelleria per la trasmissione del fascicolo) e non da attivita' puramente giurisdizionale, e che, inoltre, il fatto da giudicare nel processo d'appello, proprio per l'ulteriore decorso del termine rispetto a quello di primo grado, sarebbe connotato da minore allarme sociale e al contempo renderebbe piu' difficile l'esercizio del diritto di difesa.

2.2. - Nei giudizi introdotti con le citate ordinanze di rimessione, e' intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, con tre distinti ma identici atti, chiedendo che la questione venga...

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