LEGGE 31 dicembre 1991, n. 416 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per il triennio 1992-1994

Coming into Force15 Gennaio 1992
Enactment Date31 Dicembre 1991
Published date31 Dicembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/12/31/091G0465/CONSOLIDATED/19921029
Official Gazette PublicationGU n.305 del 31-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 94
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Stato di previsione dell'entrata e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle imposte e delle tasse di ogni specie e il versamento nelle casse dello Stato delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 1992, giusta l'annesso stato di previsione per l'entrata (Tabella n. 1).

  2. E' altresi' autorizzata l'emanazione dei provvedimenti necessari per rendere esecutivi i ruoli delle imposte dirette pertinenti il medesimo anno.

  3. In relazione all'acquisizione delle entrate derivanti dalla emanazione dei programmati provvedimenti amministrativi, il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione tra i pertinenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1992 delle somme iscritte nei capitoli 1034 e 1252 del medesimo stato di previsione.

Art 2.

(Stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese della Presidenza del Consiglio dei ministri e degli organi dipendenti, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 1/A).

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1272 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 1992.

  3. Il Ministro del tesoro e', altresi' autorizzato ad apportare, con propri decreti, variazioni compensative in termini di competenza, di cassa e in conto residui, nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992, ai fini dell'attuazione della legge 23 agosto 1988, n. 400, concernente disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  4. Le somme dovute dagli istituti di credito ai sensi dell'articolo 33 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono versate al capitolo 3689 dello stato di previsione dell'entrata per essere correlativamente iscritte, in termini di competenza e cassa, con decreti del Ministro del tesoro, al capitolo 7422 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  5. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla ripartizione delle somme iscritte al capitolo 1680 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 1992.

  6. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, in termini di competenza, di cassa e in conto residui, le variazioni compensative di bilancio occorrenti per l'attuazione dell'articolo 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

  7. Ai fini della destinazione delle risorse definite dal piano di risanamento dell'Adriatico di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, lo stanziamento iscritto per competenza e cassa al capitolo 7370 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

  8. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, sullo stanziamento iscritto al capitolo 7653 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, variazioni compensative di bilancio, ai fini dell'attuazione della legge 15 dicembre 1990, n. 396.

  9. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, tra le Amministrazioni interessate, le somme iscritte al capitolo 2770 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art 3.

(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative).

  1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del tesoro, per l'anno finanziario 1992, in conformita' dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 2).

  2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a concedere, anche in quote mensili, all'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni anticipazioni, a copertura del disavanzo di gestione per l'anno 1992, fino all'importo massimo di lire 1.666.534.860.000.

  3. Le anticipazioni di cui al comma 2 saranno corrisposte nelle forme, alle condizioni e con le modalita' che verranno stabilite con apposita convenzione da approvarsi con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

  4. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a corrispondere, per il periodo 1° gennaio 1992-31 agosto 1992, mensilmente, un dodicesimo dell'importo complessivo di cui al comma 2, anche nelle more del perfezionamento della convenzione di cui al comma 3.

  5. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra gli stati di previsione delle varie Amministrazioni statali i fondi iscritti, per competenza e cassa, ai capitoli 6682, 6683, 6684, 6741, 6771, 6772, 6773, 6857, 6862, 6864, 6868, 6869, 6875, 6877, 8908, 9006, 9007, 9008 e 9010 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Il Ministro del tesoro e', altresi', autorizzato ad apportare, con propri decreti, ai bilanci delle aziende autonome le variazioni connesse con le ripartizioni di cui al presente comma.

  6. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro degli affari esteri, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento, ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati, per l'anno finanziario 1992, degli stanziamenti iscritti, per competenza e cassa, al capitale 9005 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

  7. Il Ministro del tesoro, sentiti i Ministri dei trasporti e della difesa, e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero della difesa, per l'anno finanziario 1992, dello stanziamento iscritto, per competenza e cassa, al capitolo 4641 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, in relazione all'effettivo fabbisogno dipendente dal trasferimento dal predetto Ministero della difesa all'azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale delle funzioni previste dagli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1981, n. 145.

  8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 127.800 miliardi.

  9. Il limite degli impegni assumibili dalla Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE) per la garanzia di durata sino a ventiquattro mesi, di cui all'articolo 17, lettera a), della legge 24 maggio 1977, n. 227, e' fissato per l'anno finanziario 1992, in lire 18.000 miliardi.

  10. Il limite degli impegni assumibili dalla predetta SACE per la garanzia di durata superiore ai ventiquattro mesi di cui all'articolo 17, lettera b), della citata legge 24 maggio 1977, n. 227, e succes- sive modificazioni, e' fissato, per l'anno finanziario 1992, in lire 12.000 miliardi.

  11. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, al trasferimento delle somme occorrenti per l'effettuazione delle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e per l'attuazione dei referendum, dai fondi iscritti, per competenza e cassa, al capitolo 6853 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992 a capitoli, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione del medesimo Ministero del tesoro e dei Ministeri delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri e dell'interno per lo stesso anno finanziario, concernenti competenze ai componenti i seggi elettorali, nomine e notifiche dei presidenti di seggio, compensi per lavoro straordinario, compensi agli estranei all'Amministrazione, missioni, premi, indennita' e competenze varie alle Forze di polizia, trasferte e trasporto delle Forze di polizia, rimborsi per facilitazioni di viaggio agli elettori, spese di ufficio, spese telegrafiche e telefoniche, fornitura di carta e stampa di schede, manutenzione ed acquisto di materiale elettorale, servizio automobilistico ed altre esigenze derivanti dall'effettuazione delle predette consultazioni elettorali.

  12. Il Ministro del tesoro, di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:

    1. alla ripartizione del fondo di lire...

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