LEGGE 29 aprile 1976, n. 177 - Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza

Coming into Force22 Maggio 1976
Published date07 Maggio 1976
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1976/05/07/076U0177/CONSOLIDATED/20100508
Enactment Date29 Aprile 1976
Official Gazette PublicationGU n.120 del 07-05-1976
CAPO I COLLEGAMENTO DELLE PENSIONI ALLA DINAMICA DELLE RETRIBUZIONI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Perequazione automatica delle pensioni

Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.

La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonche' delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere e' a carico dei fondi e delle casse predette.

Art 1.

Perequazione automatica delle pensioni

Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.4

La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonche' delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere e' a carico dei fondi e delle casse predette.4

Art 1.

Perequazione automatica delle pensioni

Le pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, e gli assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, a carico dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della citta' di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli archivi notarili e del cessato Commissariato per la emigrazione, sono soggette alla perequazione automatica secondo le disposizioni dei successivi articoli 2, 3 e 4.(4)

La perequazione automatica prevista dal precedente comma si applica anche sulle pensioni a carico del Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere, della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale, del Fondo per il trattamento di quiescenza e assegni straordinari al personale del lotto, nonche' delle casse pensioni amministrate dalla Direzione generale degli istituti di previdenza del Ministero del tesoro. Il relativo onere e' a carico dei fondi e delle casse predette.(4)6

Art 2.

Indice delle retribuzioni

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali, saranno stabiliti i criteri per la determinazione annuale dell'indice di incremento delle retribuzioni da applicare sulle pensioni avendo riguardo al confronto tra due periodi consecutivi di dodici mesi ciascuno dei trattamenti economici fondamentali ed accessori, fissi e continuativi, dovuti con carattere di generalita' per le categorie del personale in attivita' di servizio.

Sino a quando non sara' determinato l'indice di cui al precedente comma e comunque non oltre l'anno 1978, sara' applicato sulle pensioni l'indice valevole per lo aggancio alla dinamica salariale del settore privato.

Art 3.

Perequazione delle pensioni per gli anni 1976 e 1977

Per l'anno 1976 le misure annue lorde delle pensioni di cui al precedente articolo 1 sono aumentate del 6,9 per cento, come stabilito per la perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale dall'articolo 2 del decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro in data 29 novembre 1975.

Per l'anno 1977, le misure annue delle pensioni saranno ulteriormente aumentate in relazione alla percentuale di variazione che sara' accertata ai sensi dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Gli aumenti di cui ai precedenti commi non operano sulle pensioni relative a cessazioni dal servizio con effetto posteriore al 31 dicembre 1975.

Art 4.

Criteri di applicazione dell'indice

Le variazioni percentuali di aumento dell'indice delle retribuzioni di cui al precedente articolo 3 sono applicate direttamente dagli uffici che amministrano le partite di pensione.

CAPO II TRASFERIMENTO ASSEGNI VITALIZI AL FONDO SOCIALE E COSTITUZIONE DELLA POSIZIONE ASSICURATIVA.
Art 5.

...

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