LEGGE 18 novembre 1991, n. 366 - Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende autonome per l'anno finanziario 1991

Coming into Force04 Dicembre 1991
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date18 Novembre 1991
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1991/11/19/091G0415/CONSOLIDATED/20080625
Published date19 Novembre 1991
Official Gazette PublicationGU n.271 del 19-11-1991 - Suppl. Ordinario n. 74
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Disposizioni generali

  1. Nello stato di previsione dell'entrata, negli stati di previsione dei Ministeri e nei bilanci delle amministrazioni e aziende autonome, approvati con la legge 29 dicembre 1990, n. 406, sono introdotte, per l'anno finanziario 1991, le variazioni di cui alle annesse tabelle.

Art 2.

Stato di previsione del Ministero del tesoro

1. Il comma 8 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, e' sostituito dal seguente:

"8. L'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare, e' stabilito in lire 126.000 miliardi".

2. I commi 17 e 18 dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, sono sostituiti dai seguenti:

"17. Il Ministro del tesoro e' autorizzato a ripartire, con propri decreti, le somme conservate nel conto da residui sui capitoli numeri 5926, 5952, 6771, 6872 e 8908 dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

18. Gli importi dei fondi previsti dagli articoli 7, 8 e 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, sono stabiliti, rispettivamente, in lire 1.850 miliardi, lire 300 miliardi e lire 60 miliardi".

3. All'articolo 3 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, e aggiunto il seguente comma:

"29-bis. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, in termini di competenza e di cassa, le variazioni compensative di bilancio per trasferire dal capitolo 4351 dello stato di previsione del Ministero del tesoro ai bilanci delle aziende autonome le somme occorrenti per la riliquidazione delle pensioni al personale interessato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 1991".

Art 3.

Stato di previsione del Ministero del bilancio

  1. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 406, e' sostituito dal seguente:

"2. 11 Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare, su proposta del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il riparto tra le Amministrazioni interessate, nonche' le eventuali successive variazioni, delle disponibilita' in conto residui e di cassa sul capitolo n. 7511 e dei fondi iscritti in termini di competenza e dl cassa sul capitolo n. 7510 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il finanziamento dei progetti immediatamente eseguibili per interventi di rilevante interesse economico sul territorio, nell'agricoltura, nell'edilizia e nelle infrastrutture, nonche' per la...

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