Sentenza nº 176 da Constitutional Court (Italy), 23 Aprile 1991

RelatoreVincenzo Caianiello
Data di Resoluzione23 Aprile 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.176

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Dott. Aldo CORASANITI,

Giudici

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

Prof. Giuliano VASSALLI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo comma, 458 secondo comma e 441 del codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 31 maggio 1990 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Massenza Abele Sergio iscritta al n. 733 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto in fatto

  1. - Nel corso di un processo penale, dopo aver disposto il giudizio immediato, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, ritenendo ammissibile la successiva richiesta dell'imputato di celebrare il giudizio con il rito abbreviato - richiesta sulla quale il pubblico ministero aveva espresso il Proprio consenso - ha sollevato, con ordinanza in data 31 maggio 1990 (ord. n. 733 del 1990), questione di legittimità costituzionale degli artt. 442, secondo comma, del codice di procedura penale in relazione all'art. 76 della Costituzione, 458, secondo comma, e 441, dello stesso codice, per contrasto con gli arti. 25, primo comma, e 102, terzo comma, della Costituzione, nonchè dell'art. 441 del medesimo codice per violazione dell'art. 101 della Costituzione.

    Ad avviso del giudice a quo, la prima delle norme impugnate, prescrivendo che, nel giudizio abbreviato, in caso di condanna, la pena dell'ergastolo possa essere sostituita con quella della reclusione ad anni trenta, si porrebbe in contrasto con l'art. 2, punto 53 della legge delega 16 febbraio 1987, n. 81, che limita l'applicabilità della diminuzione di un terzo delle pene ai soli reati puniti con pena pecuniaria o con pena detentiva temporanea, così implicitamente escludendo i delitti puniti con la pena edittale dell'ergastolo.

    Inoltre, gli artt. 458, secondo comma, e 441 dei codice di procedura penale, nella parte in cui prevedono che il giudizio abbreviato si svolga dinanzi al giudice per le indagini preliminari anche in relazione a procedimenti aventi ad oggetto delitti di competenza della Corte di assise, violerebbero gli arti. 25, secondo comma, e 102, terzo comma, della Costituzione. In seguito ad una scelta dell'imputato si opererebbe, difatti, una deroga alla norma generale (art. 5 lett. a) cod. proc. pen.) che attribuisce una specifica competenza per materia ad un giudice collegiale, a composizione mista e qualificato dalla diretta partecipazione popolare.

    Infine, il diretto controllo della collettività sulle modalità di svolgimento del processo, che si realizza con la pubblicità...

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