Ordinanza nº 263 da Constitutional Court (Italy), 19 Giugno 1995
Date | 19 Giugno 1995 |
Issuer | Constitutional Court (Italy) |
ORDINANZA N.263
ANNO 1995
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Prof. Antonio BALDASSARRE
Giudici
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
Prof. Francesco GUIZZI
Prof. Cesare MIRABELLI
Prof. Fernando SANTOSUOSSO
Avv. Massimo VARI
Dott. Cesare RUPERTO
Dott. Riccardo CHIEPPA
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, dell'art. 69, primo comma, del codice penale e dell'art. 8 del decreto- legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa l'11 luglio 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Benvenuto Giuseppe Croce iscritta al n. 575 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994; 2) ordinanza emessa il 1o agosto 1994 dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo nel procedimento penale a carico di Benvenuto Giuseppe Croce iscritta al n. 776 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1995. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 20 aprile 1995 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello
Ritenuto che nel corso del procedimento penale per il reato di omicidio pluriaggravato in danno del dott. Rosario Livatino il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Caltanissetta, all'udienza preliminare, ha sollevato, con ordinanza dell'11 luglio 1994, questione di legittimità costituzionale degli articoli 442, comma 2, del codice di procedura penale, 69, primo comma, del codice penale e 8 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, in riferimento agli articoli 3, 25 (recte: 24) e 27 della Costituzione; che nel sollevare la questione il rimettente muove dal rilievo per cui la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato non può essere accolta, allo stato della disciplina positiva quale risultante da decisioni della Corte costituzionale, giacchè l'accesso a detto rito speciale non è consentito a favore dell'imputato di un reato punibile, in astratto, con la pena dell'ergastolo, come è nel caso di specie; che la riferita preclusione, sussistente anche quando il giudice per l'udienza...
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