Massimario di legittimità

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I testi dei documenti qui riprodotti sono desunti dagli Archivi del Centro elettronico di documentazione della Corte di cassazione. I titoli sono stati elaborati dalla redazione.

@Abusivo esercizio di una professione - Consulente del giudice - Mancata iscrizione al relativo albo - Configurabilità del reato

È configurabile il reato di esercizio abusivo di una professione anche nell'ipotesi in cui l'atto posto in essere da parte del soggetto non iscritto all'apposito albo (nella specie, il ruolo dei periti assicurativi) consista nell'espletamento di consulenza tecnica per l'autorità giudiziaria, non rilevando la circostanza che le norme regolanti la nomina di consulenti e periti abbiano carattere ordinario e che l'autorità giudiziaria possa nominare persone munite di particolare competenza, in determinate materie, indipendentemente dall'iscrizione in apposito albo, atteso che, in ogni caso, la scelta non è assolutamente discrezionale e che un'indicazione eccentrica rispetto al normale accesso agli albi esige adeguata motivazione, la cui mancanza rende impugnabile la nomina.

    Cass. pen., sez. VI, 14 luglio 2000, n. 2811 (c.c. 15 giugno 2000), P.M. in proc. Campiano ed altri. (C.p.p., art. 348; c.p.p., art. 221; att. c.p.p., art. 67; c.p.c., art. 61). [RV216935]


@Appello penale - Cognizione del giudice di appello- Pena patteggiata - Ricorso per cassazione

Nell'ipotesi del c.d. «patteggiamento in appello» (previsto dagli artt. 599 e 602 c.p.p., e caratterizzato dalla medesima natura pattizia dell'ipotesi regolamentata dall'art. 444 c.p.p.), non è consentito all'imputato rimettere in discussione la descrizione del fatto e la sua qualificazione giuridica una volta che, sulla base di esse, si sia raggiunto un accordo con il pubblico ministero; ne consegue che deve dichiararsi l'inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto avverso la sentenza pronunciata in appello in esito all'accordo raggiunto ai sensi del citato art. 599 e fondato sull'inesattezza della qualificazione giuridica del fatto (prospettata come nullità di carattere generale ed insanabile, riconducibile all'attività del P.M. e all'esercizio dell'azione penale), atteso che, in tal modo, l'imputato tende a conseguire l'effetto, incompatibile con l'irrevocabilità e immodificabilità del consenso prestato, di rimettere in discussione l'accordo già raggiunto.

    Cass. pen., sez. III, 5 giugno 2000, n. 6609 (ud. 25 gennaio 2000), Pantaleo A. (C.p.p., art. 599; c.p.p., art. 602; c.p.p., art. 444). [RV216965]

@Appello penale - Cognizione del giudice di appello - Potere di dare al fatto una diversa definizione giuridica - Sussistenza

Il giudice di appello, investito di una impugnazione tempestivamente prodotta relativa all'attribuzione di responsabilità, ha il potere, anche se a ciò non espressamente sollecitato, di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, ritenendo un reato diverso e meno grave di quello ritenuto dal primo giudice. Ne consegue che, allorché in presenza di una contestazione di concorso nella detenzione illecita di sostanza stupefacente, venga sollecitata con i motivi di appello la configurazione del meno grave reato di favoreggiamento personale, anche soltanto deducendo la semplice connivenza, il giudice non può ritenere inammissibile il motivo adducendone la novità in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti, atteso che il giudicato, non essendo ancora definitiva la statuizione sulla attribuzione di responsabilità, non si è ancora formato.

    Cass. pen., sez. IV, 19 maggio 2000, n. 5868 (ud. 18 aprile 2000), Gualano M. ed altri. (C.p.p., art. 597). [RV216691]

@Appello penale - Dibattimento- Rinnovazione dell'istruzione - Motivazione

In tema di rinnovazione, in appello, della istruzione dibattimentale, il giudice, pur investito - con i motivi di impugnazione - di specifica richiesta, è tenuto a motivare solo nel caso in cui a detta rinnovazione acceda; invero, in considerazione del principio di presunzione di completezza della istruttoria compiuta in primo grado, egli deve dare conto dell'uso che va a fare del suo potere discrezionale, conseguente alla convinzione maturata di non poter decidere allo stato degli atti. Non così, viceversa, nella ipotesi di rigetto, in quanto, in tal caso, la motivazione potrà anche essere implicita e desumibile dalla stessa struttura argomentativa della sentenza di appello, con la quale si evidenzia la sussistenza di elementi sufficienti alla affermazione, o negazione, di responsabilità.

    Cass. pen., sez. V, 8 agosto 2000, n. 8891 (ud. 16 maggio 2000), Callegari F. (C.p.p., art. 603). [RV217209]

@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Limite all'appellabilità delle sentenze introdotto con la L. n. 468/1999- Ambito di applicabilità

La disposizione di cui all'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468, la quale, modificando l'art. 593, comma 3, c.p.p., ha reso inappellabili le sentenze di condanna relative a reati per i quali sia stata irrogata la sola pena pecuniaria, trova applicazione solo nei confronti delle sentenze emanate successivamente alla data della sua entrata in vigore, ovvero di quelle emanate anche precedentemente, ma i cui termini di impugnazione non siano in quel momento ancora decorsi.

    Cass. pen., sez. V, 22 giugno 2000, n. 7329 (ud. 19 maggio 2000), Fugazzaro. (C.p.p., art. 593; L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 18). [RV216593]

@Appello penale - Provvedimenti appellabili e inappellabili - Sentenze di condanna alla sola pena pecuniaria- Inappellabilità in base a norma sopravvenuta

In applicazione del principio tempus regit actum, da ritenersi valido, in materia processuale quando manchino norme transitorie che ad esso eventualmente deroghino, deve escludersi che possa attribuirsi effetto retroattivo alla nuova formulazione dell'art. 593, comma 3, c.p.p., introdotta dall'art. 18 della legge 24 novembre 1999 n. 468, secondo la quale sono inappellabili tutte le sentenze di condanna a sola pena pecuniaria; e ciò anche in considerazione dell'ingiusto pregiudizio che verrebbe a subire chi, avendo a suo tempo proposto legittimamente appello, in conformità alla norma- tiva all'epoca vigente, con prospettazione di argomenti puramente di merito, ovvero avvalendosi di un difensore non cassazionista, si vedrebbe dichiarata inammissibile tale impugnazione, anche se convertita (ammesso che ciò fosse possibile), in ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 568, comma 5, c.p.p.

    Cass. pen., sez. VI, 4 settembre 2000, n. 3058 (c.c. 3 luglio 2000), Bonapersona. (C.p.p., art. 593; L. 24 novembre 1999, n. 468, art. 18). [RV216822]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Pena - Determinazione - Errore nel calcolo

Nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse; ne deriva che gli eventuali errori di calcolo commessi nel determinare la sanzione concordata ed applicata dal giudice non assumono alcuna rilevanza, perché il risultato finale non si traduca in una pena illegale.

    Cass. pen., sez. IV, 12 aprile 2000, n. 518 (c.c. 28 gennaio 2000), Carrello. (C.p.p., art. 444). [RV216881]

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@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Presupposti - Accordo con il P.M. - Dissenso

In tema di patteggiamento, la sentenza che applichi la pena richiesta dall'imputato a seguito di dibattimento celebrato per il mancato consenso del P.M., ritenuto dal giudice ingiustificato, è appellabile anche dall'imputato, atteso che la rinunzia a contestare l'accusa, implicita nella richiesta di patteggiamento, ha effetto solo e unicamente nel caso in cui sia stato raggiunto l'accordo tra le parti sulla pena da applicare.

    Cass. pen., sez. IV, 16 novembre 2000, n. 4585 (c.c. 10 ottobre 2000), Bettini. (C.p.p., art. 444; c.p.p., art. 445). [RV217254]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Forma- Procura speciale

Il difensore nominato procuratore speciale per proporre richiesta di pena patteggiata, ex art. 446, comma terzo, c.p.p. non può, in mancanza di volontà dell'imputato espressa nelle stesse forme previste per la procura speciale, farsi validamente sostituire, con la conseguenza che deve ritenersi illegittima la sentenza di applicazione della pena emessa sulla base di richiesta proveniente da soggetti diversi dall'imputato o dai soggetti da questo indicati con procura speciale.

    Cass. pen., sez. VI, 19 aprile 2000, n. 4858 (ud. 3 dicembre 1999), Giarnieri. (C.p.p., art. 446). [RV217109]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Richiesta - Nel corso delle indagini preliminari - Fissazione dell'udienza

In tema di patteggiamento, l'omesso avviso al difensore di fiducia della data fissata per l'udienza camerale prevista dall'art. 447 c.p.p. per la decisione sulla richiesta, (che, nella specie, essendo stata proposta personalmente dall'imputato, alla presenza del difensore, nel corso della precedente udienza di convalida dell'arresto, aveva ricevuto il consenso del pubblico ministero), costituisce una nullità a regime intermedio, atteso che, a norma dell'art. 447, comma secondo, c.p.p., la presenza delle parti in tale udienza non è obbligatoria, e che, in ogni caso, né il difensore né l'imputato hanno interesse a eccepire la suddetta nullità, non essendo più modificabile l'accordo raggiunto dalle parti.

    Cass. pen., sez. VI, 14 gennaio 2000, n. 344 (ud. 29 novembre 1999), De Martino. (C.p.p., art. 447; c.p.p., art. 391). [RV216831]

@Applicazione della pena su richiesta delle parti - Sentenza- Annullamento- Pattuizione di clausole in violazione di legge

In tema di applicazione della pena su richiesta, qualora, in sede di legittimità, si rilevi che una clausola dell'accordo concluso tra le parti sia stata pattuita in violazione di legge, la sentenza pronunciata a...

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