Sentenza nº 188 da Constitutional Court (Italy), 02 Maggio 1991
Relatore | Luigi Mengoni |
Data di Resoluzione | 02 Maggio 1991 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.188
ANNO 1991
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Aldo CORASANITI,
Giudici
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
Dott. Renato GRANATA
Prof. Giuliano VASSALLI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art.4 lett. b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990 (Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), promosso con ordinanza emessa il 9 gennaio 1990 dal Tribunale di Crotone nel procedimento civile vertente tra Rocca Salvatore ed altra e Fabiano Antonia ed altra iscritta al n. 39 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 19 marzo 1991 il Giudice relatore Luigi Mengoni;
udito l'Avvocato dello Stato Oscar Fiumara per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto in fatto
-
- Nel corso di un giudizio civile promosso in seguito ad un in stradale, avvenuto nel luglio 1983, nel quale era deceduto, investito in una manovra di retromarcia, "un minore discendente legittimo" (nipote ex filio) del conducente del veicolo investitore, il Tribunale di Crotone, con ordinanza del 9 gennaio 1990, pervenuta alla Corte Costituzionale il 23 gennaio 1991, ha sollevato, in riferimento agli artt.2 e 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lettera b) della legge 24 dicembre 1969, n. 990, modificato dal d.l. 23 dicembre 1976, n. 857, convertito in legge 26 febbraio 1977, n. 39, "nella parte in cui dispone che non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge il coniuge, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi delle persone indicate alla lettera a) nonchè gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado delle stesse persone, quando convivano con queste o siano a loro carico".
Circa la rilevanza della questione il giudice remittente osserva che nel caso di specie non é invocabile l'art. 3 della direttiva del Consiglio della C.E.E. 30 dicembre 1983, n...
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