Giurisprudenza di legittimità

AutoreCasa Editrice La Tribuna
Pagine1161-1185

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@CORTE DI CASSAZIONE CIVILE Sez. I, 4 agosto 2004, n. 14920. Pres. Panebianco - Est. Petitti - P.M. Ceniccola (conf.) - Di Luccia (avv. Nigro) c. Regione Autonoma Valle d'Aosta.

Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Udienza di comparizione - Mancata comparizione dell'opponente - Convalida dell'ordinanza oppostaAmmissibilità in caso di rinvio della prima udienza di comparizione.

Nel procedimento relativo ad apposizione a ordinanzaingiunzione ai sensi della legge n. 689 del 1981, allorquando si sia svolta la prima udienza e l'opponente o il suo procuratore non siano comparsi, ma abbiano addotto un legittimo impedimento ed il giudice abbia disposto il rinvio dell'udienza, il potere di convalidare l'ordinanza opposta, ai sensi dell'art. 23, quinto comma, legge cit., non può più essere esercitato, dovendosi ritenere ormai conclusa, anche con il solo provvedimento di rinvio giustificato dall'impedimento dell'opponente o del suo procuratore, o per qualsiasi diversa ragione, la fase della prima udienza, nella quale soltanto può essere adottato lo speciale provvedimento di convalida; ove, viceversa, la prima udienza di comparizione non abbia avuto luogo e sia stata rinviata per festività sopravvenuta o per impedimento del giudice designato o per qualsiasi altro motivo - ipotesi, queste, nelle quali trova applicazione l'art. 82, secondo comma (divenuto terzo dopo la riforma introdotta dall'art. 79 della legge 26 novembre 1990, n. 353), att. c.p.c. - deve ritenersi che il giudice, ricorrendone gli altri, possa procedere alla convalida dell'ordinanza opposta: in tali casi, infatti, non essendo stata tenuta l'udienza di prima comparizione, resta impregiudicato l'onere dell'opponente o del suo procuratore di comparire alla successiva udienza - individuabile in base al decreto annuale che determina il calendario delle udienze e per la quale non è quindi necessaria alcuna comunicazione, o alla diversa udienza stabilita dal giudice, della quale deve invece esser dato specifico avviso alle parti - ovvero di giustificare la mancata comparizione, e resta salvo il potere del giudice, ove non vi sia comparizione dell'opponente o del suo procuratore e non venga addotto un legittimo impedimento, di convalidare l'ordinanza opposta. (Att. c.p.c., art. 82; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 23) (1).

    (1) Per l'ipotesi contemplata dalla prima parte della massima de qua v., nello stesso senso, Cass. civ. 4 gennaio 2002, n. 48, in Arch. civ. 2002, 1235; mentre per il caso di prima udienza rinviata per festività sopravvenuta o impedimento del giudice designato, v., in perfetta aderenza a quanto espresso nella sentenza in epigrafe, Cass. civ. 12 dicembre 2002, n. 17716, ivi 2003, 1082.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. - Con ricorso ex art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, Di Luccia Giovanni proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione emessa nei suoi confronti dal Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta per presunta violazione dell'art. 142, comma 8, c.s.

Con ordinanza pronunciata in esito all'udienza del 19 gennaio 2000, il Tribunale di Aosta, in composizione monocratica, «accertata la mancata comparizione all'udienza odierna dell'opponente e del suo procuratore; preso atto che l'opponente ha informato telefonicamente il giudice di essere impossibilitato ad essere presente in quanto ammalato, senza tuttavia essere disponibile a presentare un certificato medico; considerato che la causa era già stata rinviata una volta per indisponibilità dell'opponente; ritenuto di convalidare l'ordinanza ai sensi del quinto comma dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981, in quanto non risultava dalla documentazione allegata dall'opponente l'illegittimità dell'ordinanza stessa», convalidava l'ordinanza-ingiunzione n. 6134/1/cds del 31 marzo 1999.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il Di Luccia sulla base di tre motivi. L'amministrazione intimata non si è costituita.

MOTIVI DELLA DECISIONE. - Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 23, comma quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il giudice dell'opposizione non avrebbe potuto convalidare l'ordinanza-ingiunzione perché la citata disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima. Inoltre, l'art. 23, comma 5, fa riferimento alla prima udienza, mentre, nella specie, la causa era già stata rinviata per tre volte. Il giudice avrebbe quindi dovuto pronunciare nel merito ai sensi dell'art. 23, comma 8, della medesima legge.

Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 dello stesso codice, perché il giudice non aveva valutato con prudente apprezzamento l'attestato dell'assistente giudiziario di Acropoli, in data 25 maggio 1998, che certificava la presenza in ufficio dell'avv. Di Luccia, che provava sufficientemente che questi non aveva commesso l'infrazione contestata.

Con il terzo motivo, il Di Luccia deduce violazione degli artt. 200 e 201 c.s. e dell'art. 383 del regolamento di esecuzione, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., non essendovi stata contestazione immediata del presunto illecito al trasgressore, benché, in considerazione della velocità non eccessiva, tale contestazione avrebbe potuto essere effettuata.

Il primo motivo di ricorso è fondato. L'art. 23, comma quinto, della legge 24 novembre 1981, n. 689 dispone che «se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza ricorribile per cassazione, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione».

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Tale disposizione è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, una prima volta, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando la illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione allegata dall'opponente (Corte cost., sent. n. 534 del 1990) e, una seconda volta, nella parte in cui prevede che il pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando l'amministrazione irrogante abbia omesso il deposito dei documenti di cui al secondo comma dello stesso art. 23 (Corte cost., sent. n. 507 del 1995).

Questa Corte ha chiarito che il potere del giudice di convalidare l'ordinanza opposta può essere esercitato solo nel caso in cui l'opponente o il suo procuratore (che non deve essere necessariamente un procuratore generale o speciale, ma può essere il procuratore legale: Cass. 28 dicembre 1989, n. 5904) non si presentino alla prima udienza, poiché, in assenza di un legittimo impedimento a comparire, il loro comportamento consente di presumere che l'opposizione sia stata abbandonata. Invero, la mancata comparizione, non tempestivamente giustificata, costituisce un comportamento processuale volontario del soggetto interessato che, o per la riconosciuta infondatezza dei motivi dedotti nell'atto di opposizione o per qualsiasi altra ragione fa presumere che sia cessato l'interesse a coltivare l'opposizione o a proseguire il relativo giudizio, per non avere ragioni da far valere o un interesse ulteriore di difendersi (Cass. 16 febbraio 1990, n. 1435, in motivazione).

Il potere di cui all'art. 23, comma quinto, pertanto, non può certamente essere esercitato nel caso in cui l'opponente diserti taluna delle udienze successive alla prima (Cass. 4 giugno 1996, n. 5123; Cass. 13 dicembre 2000, n. 15757).

Peraltro, non è privo di rilievo che nella pronuncia da ultimo citata e nella successiva sentenza 4 gennaio 2002, n. 48, si sia sottolineato come la disposizione di cui all'art. 23, comma quinto della legge n. 689 del 1981 abbia carattere speciale, in quanto tale insuscettibile di essere applicata ad ipotesi diverse da quelle in essa espressamente disciplinate. E tale impossibilità risulta ancor più evidente ove si consideri che la disposizione in esame ha un indubbio carattere sanzionatorio: la convalida dell'ordinanza-ingiunzione in caso di mancata comparizione alla prima udienza dell'opponente o del suo procuratore, costituisce, al pari di altri istituti, quali la inammissibilità o la improcedibilità di un gravame, una sanzione processuale per il mancato adempimento, da parte dell'interessato, di un onere posto a suo carico (per la esplicita qualificazione come sanzione processuale della convalida dell'ordinanza-ingiunzione in caso di mancata comparizione alla prima udienza, v. Cass. 21 settembre 1998, n. 9439, in motivazione).

Che l'espressione «prima udienza», allorquando ad essa siano collegati effetti sanzionatori dal punto di vista processuale, debba essere interpretata in senso restrittivo, e cioè come l'udienza nella quale vi sia stato lo svolgimento di attività processuale anche se limitata ad un provvedimento di mero rinvio della trattazione ad un'udienza successiva, con conseguente preclusione della proposizione dell'appello incidentale anche se il rinvio era stato fatto con salvezza dei diritti di prima udienza, è stato del resto affermato da questa Corte in riferimento alla formulazione dell'art. 343 c.p.c., nel testo anteriore alla modifica introdotta dall'art. 51 della L. 26 novembre 1990, n. 353 (Cass. 16 novembre 1994, n. 955; Cass. 24 marzo 1997, n. 2567; Cass. 28 giugno 2001, n. 8847).

Si deve quindi affermare che, allorquando si sia svolta la prima udienza e l'opponente o il suo procuratore non siano comparsi, ma abbiano addotto un legittimo impedimento ed il giudice abbia disposto il rinvio dell'udienza, il potere di convalidare l'ordinanza opposta non può più essere esercitato, dovendosi...

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