Sentenza nº 177 da Constitutional Court (Italy), 18 Febbraio 1988

RelatoreAntonio Baldassarre
Data di Resoluzione18 Febbraio 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.177

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Francesco SAJA,

Giudici

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 della legge 22 dicembre 1984 n. 892 recante: , promossi con ricorsi dei Presidenti delle Giunte Provinciali di Bolzano e Trento e delle Giunte Regionali della Toscana e della Lombardia, notificati rispettivamente il 26, 25 e 28 gennaio 1985, e depositati in cancelleria il 31 gennaio, 4 e 5 febbraio 1985 ed iscritti ai nn. 8, 9, 10 e 13 del registro ricorsi 1985.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 settembre 1987 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avv. Sergio Panunzio per le Province di Bolzano e Trento, l'Avv. Alberto Predieri per la Regione Toscana, l'Avv. Valerio Onida per la Regione Lombardia e l'Avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Considerato in diritto

l.-Oggetto dei presenti giudizi e la legge 22 dicembre 1984, n. 892, contenente norme sulla gestione in via provvisoria delle farmacie rurali nonchè alcune modificazioni delle precedenti leggi regolanti il servizio farmaceutico. I ricorsi sono stati promossi dalla Provincia di Bolzano, che ha impugnato gli articoli da 1 a 6; dalla Regione Toscana, che ha contestato gli artt. 3 e 5; e, infine, dalla Regione Lombardia e dalla Provincia di Trento, che hanno prospettato dubbi di costituzionalità sul solo art. 5.

Per la parziale identità del loro oggetto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere decisi con un'unica sentenza.

  1. -Una prima serie di censure e rivolta dalla Provincia di Bolzano nei confronti degli artt. 1, 2, 3, 4 e 6 della legge n. 892 del 1984 e, limitatamente all'art. 3 della stessa legge, dalla Regione Toscana. Il motivo comune posto a base di ambedue le impugnazione e che negli articoli anzidetti si rinvengono disposizioni in materia di sanità o, più precisamente, in materia di servizi farmaceutici, che, a giudizio delle ricorrenti, rivelano un carattere specifico e di dettaglio, tale da escludere che si sia in presenza di norme di principio o di indirizzo. Su tale base, e nei limiti delle rispettive impugnazioni, tanto la Provincia di Bolzano quanto la Regione Toscana ne chiedono la dichiarazione d'illegittimità costituzionale per violazione della autonomia legislativa (concorrente) e amministrativa costituzionalmente garantita, alla prima, dagli artt. 9, n. 10, e 16, primo comma, St. T.A.A. e, alla seconda, dagli artt. 117 e 118 della Costituzione.

    2.1 -A dire il vero, l'insieme delle disposizioni oggetto della presente impugnazione presenta profili di costituzionalità che sono nettamente distinguibili secondo una duplice articolazione.

    Mentre un primo gruppo di disposizioni, costituito dai primi tre articoli della legge impugnata, contiene un complesso omogeneo di norme, relativo al conferimento della titolarità di farmacie rurali o di farmacie ubicate in comuni dichiarati disastrati o terremotati a favore di chi ne avesse una gestione provvisoria da almeno tre anni, un secondo gruppo di disposizioni invece-e precisamente quello costituito dagli artt. 4 e 6 della legge impugnata-pone norme modificative della precedente disciplina generale sulle farmacie, prevedendo in particolare alcuni criteri innovativi, tanto sulla localizzazione delle sedi farmaceutiche, quanto sull'acquisto delle stesse, in mancanza di concorso, per determinati soggetti (persone dichiarate idonee in concorsi per il conferimento della titolarità di farmacie, persone con pratica professionale di almeno un biennio).

    Poichè nell'uno e nell'altro caso si pongono differenti problemi di costituzionalità, é opportuno tenerne distinta la trattazione.

    2.2 - Pochi dubbi possono sussistere sul fatto che gli artt. 1-3 della legge n. 892 del 1984 contengano disposizioni specifiche, puntuali e di immediata applicazione. Ai farmacisti che da almeno un triennio alla data di entrata in vigore della legge gestiscono in via provvisoria una farmacia rurale viene riconosciuto, all'art. 1, il diritto a conseguire, per una sola volta, la titolarità della farmacia, semprechè questa, al momento della domanda, non sia stata già assegnata o non sia in corso di assegnazione a seguito di un concorso già espletato. Nei commi seguenti dello stesso articolo si stabiliscono le regole per il computo del triennio di gestione provvisoria, nonchè l'esclusione dal beneficio di chi abbia già trasferito la titolarità di altra farmacia, ai sensi dell'art. 12, quarto comma, della legge n. 475 del 1968. Con l'art. 2, poi, il beneficio ora menzionato viene esteso al di la dell'ambito delle farmacie rurali, per collegarlo alla gestione provvisoria triennale di farmacie ubicate in comuni dichiarati disastrati (ai sensi del D.P.C.M. 30 aprile 1981) e alle sedi farmaceutiche divenute vacanti in conseguenza del verificarsi delle condizioni di cui all'art. 1, u.c., della legge n. 12 del 1982 (chiusura a seguito del sisma occorso in Basilicata e in Campania nel 1980 e nel 1981). Infine, con l'art. 3 si dispone che le domande degli interessati dirette a ottenere i predetti benefici debbano pervenire, debitamente documentate, all'autorità sanitaria competente per territorio nel termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge impugnata. Lo stesso art. 3 stabilisce in chiusura che l'accertamento dei requisiti richiesti per ottenere i benefici di cui alla legge in questione debba essere effettuato entro un mese dalla presentazione delle domande.

    Come appare evidente, qui si é in presenza di un insieme di disposizioni contenente una disciplina in sè compiuta e autoapplicativa, che, come tale, non lascia il minimo spazio non solo per un'ipotetica legiferazione ulteriore, ma persino per una normazione secondaria di mera esecuzione.

    Sotto questo profilo va, dunque, respinta la prospettazione avanzata dall'Avvocatura dello Stato che, in diametrale contrapposizione con l'opinione delle ricorrenti, riscontra nelle disposizioni appena menzionate il carattere di norme di principio relativamente alla materia farmaceutica ovvero quello di norme dirette a stabilire standards minimi e uniformi per l'efficienza del servizio farmaceutico, secondo uno dei paradigmi della funzione di indirizzo e coordinamento spettante allo Stato nelle materie attribuite alla competenza legislativa (che, nel caso, é di tipo concorrente) e amministrativa delle Regioni e delle Province autonome.

    2.3.l.-Dei principi della materia mancano alle disposizioni impugnate sia i caratteri sostanziali sia quelli strutturali che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, dovrebbero essere loro propri.

    Non si può certo rinvenire nelle disposizioni oggetto della presente questione la natura di norme espressive di scelte politico-legislative fondamentali o, quantomeno, di criteri o di modalità generali tali da costituire un saldo punto di riferimento in grado di orientare l'esercizio del potere legislativo regionale. Al contrario, qui si é in presenza di una disciplina che ha il carattere della temporaneità e una natura sostanzialmente provvedimentale, in quanto appare diretta a sanare una situazione particolarissima che il legislatore nazionale, nel suo discrezionale apprezzamento, ha considerato di dover risolvere.

    Neppure sotto il profilo strutturale può riconoscersi alle disposizioni impugnate la natura di norme di principio, poichè in ipotesi si tratta di statuizioni al più basso grado di astrattezza, che, per il loro carattere di estremo dettaglio, non solo sono insuscettibili di sviluppi o di svolgimenti ulteriori, ma richiedono, ai fini della loro concreta applicazione, soltanto un'attività di materiale esecuzione.

    Sotto i profili esaminati, in nessuna delle disposizioni contenute negli artt. 1-3 della legge n. 892 del 1984 possono dunque rinvenirsi i caratteri essenziali che la giurisprudenza di questa Corte ha scorto nei principi delle materie (sentt. nn. 153 del 1985 e 83 del 1982).

    2.3.2-Analogamente non può neppure affermarsi, come sembra dire l'Avvocatura dello Stato, che nelle disposizioni impugnate possano...

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