Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 16 maggio 2006 (della Regione Lazio) Agricoltura - Turismo - Legge statale sull'agriturismo - Disciplina dei requisiti igienico-sanitari degli immobili e delle attrezzature da utilizzare per attivita' agrituristiche - Ricorso della Regione Lazio - Lamentata adozion...

Ricorso della Regione Lazio, in persona del presidente della giunta, dott. Pietro Marrazzo, rappresentato e difeso, in virtu' di procura a margine del presente atto e di delibera di giunta regionale n. 237 del 21 aprile 2006, dal prof. avv. Gennaro Terracciano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla piazza di Spagna, n. 35;

Nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per la declaratoria di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost. della legge 20 febbraio 2006, n. 96, recante "Disciplina dell'agriturismo" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 16 marzo 2006, relativamente all'art. 5 ("Norme igienico-sanitarie"), all'art. 7 ("Abilitazione e disciplina fiscale") e all'art. 11 ("Programmazione e sviluppo dell'agriturismo"), all'art. 12 ("Attivita' assimilate"), all'art. 13 ("Osservatorio nazionale dell'agriturismo").

F a t t o

Nella Gazzetta Ufficiale del 16 marzo 2006, n. 63 e' stata pubblicata la legge 20 febbraio 2006, n. 96, concernente "Disciplina dell'agriturismo", che si propone come "testo unico", accogliendo in se' tutta una serie di norme che, nel tempo, hanno riguardato l'agriturismo, determina i principi fondamentali a cui le regioni si devono uniformare ed abroga la precedente legge sull'agriturismo del 5 dicembre 1985, n. 730.

Tale legge reca una disciplina incidente sulla materia dell'agricoltura - cui appartiene la disciplina dell'agriturismo - e del turismo - cui sono riconducibili taluni aspetti dell'attivita' agrituristica - che, a seguito della riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione rientrano nella competenza legislativa residuale esclusiva delle regioni ai sensi dell'art. 117, quarto comma Cost.

In particolare tale legge, laddove detta criteri in ordine ai requisiti igienico-sanitari per lo svolgimento dell'attivita' agrituristica (art. 5), prevede che le regioni disciplinino le modalita' per il rilascio del certificato di abilitazione all'esercizio (art. 7), riserva al Ministro delle politiche agricole e forestali la programmazione in materia di agriturismo (art. 11), assimila all'attivita' agrituristica quella dei pescatori che offrono ospitalita' e somministrano pasti con prodotti derivanti dall'attivita' di pesca (art. 12) ed istituisce l'Osservatorio nazionale dell'agriturismo (art. 13) reca una disciplina incidente su materie di competenza regionale, ponendosi in contrasto con principi e norme costituzionali, sia perche' gravemente lesive della potesta' legislativa regionale costituzionalmente riconosciuta, sia perche' adottate in palese violazione del principio di leale collaborazione.

Un siffatto intervento, per la segnalata portata e per i contenuti della previsione, concreta una serie di vizi di legittimita' costituzionale, con violazione delle prerogative della Regione Lazio, che inducono alla proposizione del presente ricorso per i seguenti

M o t i v i

  1. - Illegittimita' costituzionale per violazione dell'art. 117 Cost.

    A) Si deve preliminarmente rilevare che nel quadro della ripartizione delle competenze normative fra Stato e regioni derivante dalla modifica costituzionale di cui alla legge costituzionale n. 3 del 2001, la materia agriturismo ricade nell'ambito delle materie di cui al comma quarto dell'art. 117 Cost., che attribuisce alle regioni la competenza generale residuale (c.d. "esclusiva"). In tale ambito ricadono, del resto, tutte le materie relative allo sviluppo delle attivita' produttive non menzionate nel comma terzo di detto articolo, ivi comprese quelle concernenti l'agricoltura ed il turismo (delle quali l'"agriturismo" rappresenta una specifica interazione). La legge in esame risulta, inoltre, totalmente scoordinata con l'evoluzione del quadro dei rapporti istituzionali fra Stato e regioni.

    B) Non puo' non rilevarsi come prima della riforma del Titolo V della Costituzione, la materia dell'agricoltura era contemplata nel testo antecedente dell'art. 117 Cost. tra quelle di competenza concorrente.

    Era considerata nella sua oggettivita' come "fenomeno produttivo di prodotti alimentari per uomini ed animali" e qualificata come una materia "complessa", in quanto composta da piu' oggetti capaci di autonoma considerazione (quali, a titolo esemplificativo, il "mercato dei prodotti gricoli" o il "lavoro agricolo").

    A seguito della entrata in vigore della legge cost. n. 3 del 2001 l'"agricoltura" non risulta contemplata nel nuovo testo dell'art. 117 Cost. ne' negli elenchi delle materie di competenza esclusiva statale ne' di quelle di competenza concorrente, sicche' si ritiene che essa sia riconducibile alla competenza residuale delle regioni.

    Nel 2004, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 12, ha confermato tale interpretazione stabilendo espressamente che l'"agricoltura", il cui nocciolo duro e' costituito dalla "produzione di vegetali e animali destinati all'alimentazione", appartiene alla competenza residuale delle regioni, sottratta alla competenza legislativa statale.

    C) Anche nel settore del turismo, rientrante anch'esso nella potesta' residuale esclusiva della regione, deve ritenersi venuta meno la legittimazione statale, in quanto, spetta ora alle regioni legiferare in materia, nel rispetto della Costituzione e con i soli limiti derivanti dall'Ordinamento comunitario e del ritrovato interesse nazionale.

    Tanto che e' apparsa anacronistica ed in controtendenza rispetto ai principi del dettato costituzionale la legislazione del turismo a carattere nazionale (di cui alla legge n. 135/2001), impugnata da molte regioni perche' ritenuta invasiva delle proprie competenze e sulla quale si e' raggiunto un accordo solo a seguito del regolamento di attuazione d.P.C.m. del 13 settembre 2002) adottato d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, al fine di assicurare l'unitarieta' del comparto. Va specificato inoltre che proprio nell'ambito del suddetto tra l'altro, si e' espressamente concordato tra le parti che "il turismo e' materia di esclusiva competenza regionale".

    La stessa Corte costituzionale dopo aver confermato piu' volte che la materia del turismo appartiene alla competenza residuale delle regioni (n. 90 del 6 marzo 2006; n. 459 del 14 dicembre 2005; si veda anche Cons. Stato, sez. IV, 23 settembre 2004, n. 6213) ha chiarito che "si tratta di un'ulteriore conferma del fatto che, a decorrere dall'entrata in vigore del nuovo Titolo V della Costituzione, le regioni ben possono esercitare in materia di turismo tutte quelle attribuzioni di cui ritengono di essere titolari approvando una disciplina legislativa, che ben puo' anche essere sostitutiva di quella statale (cfr. sentenza n. 510 del 2002), fatto naturalmente salvo il potere governativo del ricorso previsto dall'art. 127 della Costituzione" (n. 197 del 23 maggio 2003).

    D) Proprio perche' la materia relativa all'agriturismo costituisce la necessaria e specifica interazione tra la materia dell'agricoltura e quella del turismo, una legge nazionale organica in questa materia risulta, gia' nel suo impianto generale, contrastante con il Titolo V della parte seconda della Costituzione perche' non e' ricompresa nell'elenco delle materie riservate allo Stato, ai sensi dell'art. 117, secondo comma Cost., ne' in quello delle materie soggette alla potesta' legislativa concorrente (il solo che legittimerebbe ugualmente un intervento dello Stato).

    E) A questo proposito risulta ormai definitivamente acclarato che per la potesta' legislativa residuale valgono solo i limiti generali derivanti dalla prima parte della Costituzione e i limiti indicati all'art. 117, comma 1. Vale, altrettanto sicuramente, il limite territoriale. Una prima differenza fra i due tipi di potesta' legislativa regionale sta proprio in questo: che mentre nelle materie di legislazione concorrente la regione deve muoversi entro il quadro definito dai principi fondamentali dettati dallo Stato, o comunque desumibili dalla legislazione statale, nelle materie di cui all'art. 117, quarto comma, la potesta' legislativa regionale si puo' estendere anche alla determinazione dei principi fondamentali, nella misura in cui ve ne sia necessita'. Mentre nel caso della legislazione concorrente la riserva alla regione impedisce allo Stato di porre una disciplina di dettaglio, nel caso della potesta' legislativa residuale e' precluso qualsiasi intervento legislativo statale. Nel primo caso lo Stato ha un titolo di intervento aggiuntivo rispetto a quelli elencati nell'art. 117, secondo comma, nel secondo caso non dispone di titoli abilitativi...

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