N. 121 RICORSO PER LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE 7 - 18 ottobre 2011

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri (c.f.

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Nei confronti della Regione Calabria in persona del Presidente della Giunta regionale p.t. per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge della Regione Calabria del 10 agosto 2011 n. 30, pubblicata il 10 agosto 2011 nel Suppl. ord. n. 4 al B.U.R. n.

14 del 10 agosto 2011, recante 'Disposizioni transitorie in materia di assegnazioni di sedi farmaceutiche', ove in particolare all'art.

1, comma 1, si prevede che 'I farmacisti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, gestiscono da almeno tre anni in via provvisoria una sede farmaceutica, attribuita ai sensi della legislazione vigente in materia, hanno diritto di conseguire per una sola volta la titolarita' della farmacia'.

Il suddetto art. 1 e' impugnato anche nei commi successivi al comma 1, in quanto ad esso collegati e dipendenti.

Le disposizioni riportate in epigrafe vengono impugnate, giusta delibera del Consiglio dei ministri in data 6 ottobre 2011, perche' in contrasto con gli artt. 97 e 117, secondo comma della Costituzione in relazione ai principi del pubblico concorso e della tutela della salute.

1) Con la legge n. 30/2011, il legislatore regionale si e' proposto di regolarizzare, mediante una disciplina definita transitoria perche' diretta ad operare per una sola volta, la situazione di farmacisti titolari in via provvisoria e da almeno 3 anni di farmacie ottenute mediante scorrimento della graduatoria del concorso regionale bandito nel 1997, che non abbiano gia' usufruito nel decennio antecedente l'emanazione della legge di altro analogo beneficio.

La legge presenta tuttavia profili di illegittimita' costituzionale con riferimento all'art. 1, che ne costituisce in realta' l'intero corpo normativo, poiche' il complesso omogeneo di norme ivi contenuto, che, come detto, prevedono e disciplinano il conferimento per una sola volta della titolarita' delle farmacie a favore di coloro che ne abbiano la gestione provvisoria almeno da tre anni, eccede dalle competenze regionali, contenendo una palese deroga al principio generale (ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 177 del 1988, al punto 2.4.1. del 'Considerato in diritto') dell'assegnazione della titolarita' delle...

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