LEGGE 22 dicembre 1984, n. 892 - Norme concernenti la gestione in via provvisoria di farmacie rurali e modificazioni delle leggi 2 aprile 1968, n. 475 e 28 febbraio 1981, n. 34

Coming into Force13 Gennaio 1985
Published date29 Dicembre 1984
Enactment Date22 Dicembre 1984
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1984/12/29/084U0892/CONSOLIDATED/19911116
Official Gazette PublicationGU n.356 del 29-12-1984
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

I farmacisti che gestiscono da almeno tre anni alla data di entrata in vigore della presente legge una farmacia rurale in via provvisoria, ai sensi dell'articolo 129 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni e integrazioni, hanno diritto, per una sola volta, a conseguire la titolarita' della farmacia, purche' la stessa al momento della presentazione della domanda di cui al successivo articolo 3 non sia stata assegnata con l'effettivo rilascio della prescritta autorizzazione o non sia in via di assegnazione essendo stato espletato il concorso.

Il periodo di tre anni di gestione di cui al primo comma viene calcolato in via continuativa, ovvero per sommatoria di servizi prestati, in qualita' di titolare, direttore o collaboratore di farmacia, nell'arco degli ultimi sei anni con interruzioni non superiori ad un semestre, purche' al momento dell'entrata in vigore della presente legge il beneficiario gestisca la farmacia rurale da almeno un anno.

E' escluso dal beneficio il farmacista che abbia gia' trasferito la titolarita' di altra farmacia, ai sensi dell'articolo 12, quarto comma, della legge 2 aprile 1968, n. 475.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362.

Art 2.

Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche alla gestione di farmacie ubicate nei comuni dichiarati disastrati ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1981 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981, ed alle sedi resesi vacanti in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, come modificato dalla legge di conversione 26 gennaio 1982, n. 12.

Art 2.

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 8 NOVEMBRE 1991, N. 362.

Art 3.

Le domande, debitamente documentate, devono pervenire, a pena di decadenza, all'autorita' sanitaria competente per territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

L'accertamento dei requisiti previsti dagli articoli precedenti e' effettuato entro...

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