Ricorso per questione di legittimita' costituzionale depositato in cancelleria il 5 maggio 2006 (della Regione Lazio) Stupefacenti e sostanze psicotrope - Disposizioni per favorire il recupero dei tossicodipendenti recidivi - Affidamento anche a strutture private autorizzate dei compiti in precedenza riservati alle sole strutture del servizio pu...

Ricorso della Regione Lazio, in persona del presidente della giunta e legale rappresentante pro tempore dott. Pietro Marrazzo, rappresentato e difeso, in virtu' della procura a margine del presente atto e di delibera di giunta regionale n. 236 del 21 aprile 2006, dal prof.avv. Gennaro Terracciano ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, alla piazza di Spagna, n. 35, nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri per la declaratoria di illegittimita' costituzionale ai sensi dell'art. 127 cost. della legge 21 febbraio 2006, n. 49 recante "Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2006 - Supplemento ordinario n. 45, relativamente all'art. 4-undecies "modificazioni all'art. 94 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990"), all'art. 4-quaterdecies "Modifica dell'art. 113 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990") e all'art. 4-quinquiesdecies "modifica dell'art. 116 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990.".

La legge 21 febbraio 2006, n. 49 concernente "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2006, n. 48, contiene alcune norme introdotte in sede di conversione e relative al recupero dei tossicodipendenti recidivi che apportano modifiche al Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Tali specifiche norme si pongono in contrasto con principi e norme costituzionali, sia perche' appaiono gravemente lesive della potesta' legislativa regionale costituzionalmente riconosciuta, sia perche' sono state adottate in palese violazione del principio di leale collaborazione.

A) Gli articoli 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies della legge 21 febbraio 2006, n 49, violano innanzitutto le competenze legislative regionali concorrenti in materia di "tutela della salute" stabilite dall'art. 117, terzo comma, della Costituzione, nonche' le competenze legislative regionali esclusive in materia di "assistenza sociale" stabilite dall'art. 117, quarto comma, della Costituzione.

Quanto al primo aspetto, e' noto che il nuovo testo dell'art. 117, terzo comma, come modificato dall'art. 3 della legge costituzionale n. 3/2001, individua le materie di legislazione concorrente e tra di esse vi fa rientrare la "tutela della salute".

Nelle materie in cui lo Stato e le regioni esplicano potesta' legislativa concorrente, le regioni legiferano dovendo rispettare i soli limiti stabiliti dall'art. 117, comma 1, nonche' i principi fondamentali di volta in volta rilevanti ratione materiae la cui enucleazione e' riservata alla legislazione statale.

La previsione di una legislazione regionale concorrente con quella statale consente allo Stato, nelle materie in questione, solo di porre i principi fondamentali entro i quali la legislazione regionale puo' muoversi nell'esplicazione di un'autonomia legislativa graduata o conformata, adottando la normazione di dettaglio.

La ratio della disposizione va individuata nella volonta' del legislatore costituente di fissare un limite positivo alla potesa' legislativa concorrente delle regioni, con conseguente obbligo per le regioni stesse di uniformarsi, nelle materie di legislazione concorrente, ai principi fondamentali determinati, in tali materie, dalla legislazione statale. Ed infatti, in tanto puo' parlarsi di "principi fondamentali" nelle materie di legislazione concorrente, in quanto gli stessi siano destinati a disciplinare in maniera uniforme determinati aspetti delle materie in questione sull'intero territorio nazionale, e costituiscano, quindi, un vincolo per la potesta' legislativa concorrente delle regioni tenute, in ogni caso, alla loro osservanza per esigenze di uniformita' di disciplina sull'intero territorio nazionale. E' evidente, invece, che la disciplina contenuta negli articoli 4-undecies, 4-quaterdecies e 4-quinquiesdecies della legge 21 febbraio 2006, n. 49, non costituisce un insieme di principi fondamentali, ma al contrario e' dotata di una forza autoapplicativa ed ha una natura sostanzialmente eccezionale e derogatoria della disciplina vigente in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope e dei relativi stati di tossicodipendenza.

Nel dettaglio, si rileva che, con la sostituzione dell'art. 116 del d.P.R. n. 309/l990 (recante "Livelli essenziali relativi alla liberta' di scelta dell'utente ed ai requisiti per l'autorizzazione per le strutture private"), introdotta dall'articolo 4-quinquiesdecies della legge n. 49/2006, il legislatore nazionale ha disposto che "1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano assicurano, quale livello essenziale delle prestazioni ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, la liberta' di scelta di ogni singolo utente relativamente alla prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze. La realizzazione di strutture e l'esercizio di attivita' sanitaria e socio-sanitaria a favore di soggetti tossicodipendenti o alcooldipendenti e' soggetta ad autorizzare ai sensi del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni. 2. L'autorizzazione alla specifica attivita' prescelta e' rilasciata in presenza dei seguenti requisiti minimi, che rappresentano livelli essenziali ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lett. m) della Costituzione: a) personalita' giuridica di diritto pubblico o privato o natura di associazione riconosciuta o riconoscibile ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile; b) disponibilita' di locali e attrezzature adeguate al tipo di attivita' prescelta, c)personale dotato di comprovata esperienza nel settore di attivita' prescelto, d) presenza di un'equipe multidisciplinare composta dalle figure professionali del medico con specializzazioni attinenti alle patologie correlate alla tossicodipendenza o del medico formato e perfezionato in materia di tossicodipendenza, dello psichiatra e dello psicologo abilitato all'esercizio della psicoterapia e dell'infermiere professionale, qualora l'attivita' prescelta sia quella di diagnosi della tossicodipendenza; e) presenza numericamente adeguata di educatori, professionali e di comunita'...

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