Sentenza nº 37 da Constitutional Court (Italy), 31 Gennaio 1991

RelatoreUgo Spagnoli
Data di Resoluzione31 Gennaio 1991
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.37

ANNO 1991

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Giudici

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

Dott. Renato GRANATA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4 e 9 della legge 5 giugno 1990, n. 135 (Programma di interventi urgenti per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS), promossi con ricorsi delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione Lombardia, notificati il 7 luglio 1990, depositati in cancelleria il 13 e 16 luglio 1990 ed iscritti ai nn. 49, 50 e 51 del registro ricorsi 1990.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

uditi gli avv.ti Sergio Panunzio e Roland Riz per la Provincia autonoma di Bolzano, Valerio Onida per la Regione Lombardia e per la Provincia autonoma di Trento, e l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. - Con ricorso del 6 luglio 1990, notificato il successivo 7 luglio, la Provincia autonoma di Bolzano ha impugnato l'art. 1, commi secondo, terzo, quarto e quinto; l'art. 2, commi secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo; l'art. 3, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto; l'art. 4, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto e l'art. 9, commi primo e secondo, della legge 5 giugno 1990, n. 135, in riferimento all'art. 8, cifre 1, 3, 5, 6, 17, 22 e 29; - all'art. 9, cifra 10; all'art. 16, comma primo; all'art. 52, ultimo comma; agli artt. 79, 83, 84, 89, 99, 100, 101, 102, 104 ed al titolo VI dello Statuto di autonomia d.P.R.31 agosto 1972, n. 670, nonchè alle relative norme di attuazione ed all'art. 80 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

    In particolare, per quanto concerne l'art. 1, comma secondo, della legge, la Provincia lamenta:

    1. che esso disciplini dettagliatamente il servizio per il trattamento a domicilio dei soggetti affetti da AIDS, fissando anche il numero massimo dei posti da ripartire tra le regioni: ciò in violazione della competenza provinciale ed in contrasto puntuale con la disciplina locale che ha già istituito una "commissione provinciale per la profilassi e la tempia dei malati di AIDS", nonchè un apposito centro di raccolta e di cura presso l'ospedale di Bolzano;

    2. che esso affidi al Ministro di fissare con proprio decreto le modalità di convenzionamento con istituzioni e personale esterno, allo scopo di attuare il servizio in residenze collettive o case alloggio, così sottraendo alla Provincia - e non soltanto in via eccezionale e sostitutiva - un potere ad essa spettante; ciò in violazione anche della competenza esclusiva di quest'ultima in tema di ordinamento degli uffici e del personale e delle norme statutarie sulla proporzionale etnica e il bilinguismo. . L'art. 1, comma terzo, é impugnato nella parte in cui affida ad un atto di indirizzo e coordinamento - da adottare ai sensi dell'art. 5 della legge n. 833 del 1978 - di stabilire criteri uniformi per l'attivazione del servizio, sia nella sede ospedaliera, sia nella forma domiciliare: secondo la Provincia, pur ammettendo in via di principio che un simile atto possa essere indirizzato anche ad essa - e ciò pur in mancanza di una compiuta definizione della relativa funzione, da adottarsi con norme di attuazione del "pacchetto" a favore della popolazione altoatesina - ne contesta, nella specie, la legittimità per tre ragioni: a) perchè, in materia sanitaria, interventi statali così limitativi sarebbero esclusi, in via generale, dalla stessa legge n. 833 del 1978 (art. 80); b) perchè dovrebbe comunque negarsi che, per questa via, la Provincia medesima possa essere spodestata del potere di determinare quali siano le UU.SS.LL. e quali e quanti i posti di assistenza per i malati di AIDS; c) perchè non sarebbe stato osservato il principio di legalità (cfr. spec. sentenze nn. 150 del 1982, 242 e 338 del 1989), poichè la norma impugnata non definirebbe nè l'organo competente, nè l'oggetto, nè gli interessi unitari da perseguire, nè i criteri di esercizio della funzione.

    Premesso poi che, nel suo complesso, la legge impugnata violerebbe la competenza provinciale in tema di igiene e sanità per contenere una disciplina analitica e puntuale, quale neppure la esigenza di indirizzo e coordinamento potrebbe giustificare, la Provincia lamenta altresì, in particolare, la violazione da parte dell'art. 1, comma quarto, - in tema di interventi di costruzione e ristrutturazione dei posti letto e di adeguamento degli organici - delle competenze esclusive provinciali sull' e "piani regolatori", "tutela del paesaggio", "lavori pubblici di interesse provinciale", con relativa viabilità e acquedotti, "espropriazioni per pubblica utilità".

    L'art. 1, comma quinto, violerebbe anche l'autonomia finanziaria della Provincia, nel disporre che i finanziamenti per la costruzione e ristrutturazione dei reparti di ricovero per malattie infettive (art. 1, comma primo, lettera b" siano iscritti in apposito capitolo dello stato di previsione dal Ministero della sanità, anzichè assegnare pro quota alla Provincia (v. spec. artt. 79 St. e 5 legge n. 386 del 1989); e ciò anche in violazione della c.d. "garanzia di bilancio" ex art. 84 St., nonchè dello speciale procedimento previsto per modificare le norme statutarie sull'autonomia finanziaria (art. 104 St.).

    L'art. 2, comma secondo, poi, sarebbe illegittimo perchè nel prevedere un potere sostitutivo del Ministro della sanità - in caso di mancata determinazione nel termine, da parte della Provincia, della distribuzione e localizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di educazione di nuove strutture per malattie infettive - non rispetterebbe i criteri più volte dettati in materia dalla giurisprudenza di questa Corte.

    L'art. 2, comma terzo, é impugnato nella parte in cui: a) affida al C.I.P.E. di approvare il programma degli interventi e di indicare la localizzazione e il dimensionamento delle opere da realizzare; b) riconosce allo stesso C.I.P.E. il potere di individuare i soggetti incaricati dell'espletamento, in concessione di servizi, dei compiti organizzativi afferenti all'esecuzione dei programma; c) stabilisce che il decreto ministeriale che rende esecutiva la delibera del C.I.P.E. valga come dichiarazione implicita di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere; d) attribuisce al Ministro della sanità di stipulare la convenzione con i soggetti concessionari: tutto ciò in violazione della competenza provinciale concorrente in materia sanitaria e delle competenze esclusive in tema di ordinamento degli uffici e del personale, tutela del patrimonio storico-artistico e popolare, urbanistica e piani regolatori, tutela del paesaggio, viabilità, acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale, espropriazione per pubblica utilità, addestramento e formazione professionale.

    L'art. 2, comma quarto, quinto, sesto e settimo, sarebbe illegittimo in quanto estrometterebbe del tutto la Provincia dal procedimento di realizzazione delle opere.

    L'art. 3, commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto, violerebbe la competenza esclusiva provinciale in tema di urbanistica, tutela ambientale e del paesaggio e di conservazione del patrimonio storico-artistico e popolare, perchè attribuisce alla Conferenza regionale il giudizio di compatibilità dei progetti, prevedendo, in assenza di unanimità, l'intervento sostitutivo del Presidente dei Consiglio dei ministri: la semplice partecipazione alla Conferenza di un rappresentante della Provincia, per di più un semplice funzionario, non potrebbe costituire infatti valido surrogato delle attribuzioni esclusive della Provincia medesima.

    L'art. 4, commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, é impugnato perchè: a) prevede, nelle strutture ospedaliere, l'assunzione di personale in deroga alle disposizioni vigenti e fissa la composizione delle commissioni e le procedure di concorso; b) affida alle UU.SS.LL. il compito di organizzare corsi di addestramento e formazione professionale; c) autorizza le UUSS.LL. all'assunzione di infermieri professionali, in deroga alle leggi in vigore: tutto ciò in violazione delle norme sulla proporzionale etnica e sul bilinguismo, perchè, in particolare, non si sarebbero istituiti, per il personale dipendente dallo Stato, i ruoli distinti per gruppi linguistici e non si sarebbe fatto luogo alla conseguente assegnazione dei posti, nè si sarebbe imposto il possesso dell'attestato della conoscenza delle lingue italiana e tedesca, previsto come obbligatorio per il personale sanitario dalla legge provinciale n. 5 del 1975 (e successive modificazioni), e comunque necessario in ogni servizio pubblico, anche secondo la giurisprudenza costituzionale.

    L'art. 9, comma primo, violerebbe le norme sui poteri "tali di sostituzione, perchè prevede che il Ministro della sanità possa nominare commissari ad acta nel caso in cui la Provincia non predisponga nel termine i programmi per le attività di cui all'art. 1, commi primo (lettere c), d), e), t" e secondo.

    L'art. 9, comma secondo, sarebbe incostituzionale perchè nel prevedere l'istituzione di centri di riferimento per i servizi e le strutture anti-AIDS, inciderebbe su materia riservata alla Provincia e le imporrebbe di creare uffici da essa già autonomamente istituiti.

    Infine, l'intera legge n. 135 del 1990 sarebbe viziata sotto il profilo formale perchè alla approvazione dei relativo disegno di legge non avrebbe partecipato il Presidente della Giunta provinciale di Bolzano, non invitato nell'apposita seduta del Consiglio dei ministri: ciò in violazione dell'art. 52 St., e delle norme di attuazione (art. 19...

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