Sentenza nº 971 da Constitutional Court (Italy), 14 Ottobre 1988

RelatoreGiuseppe Borzellino
Data di Resoluzione14 Ottobre 1988
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N.971

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art,. 236 delle norme della Regione siciliana di cui al d.lgv. pres. 29 ottobre 1955 n. 6 (Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana) e art. 85 lett. a) d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa l'8 novembre 1985 dal T.A.R. per la Sicilia sez. Catania sul ricorso proposto da Iuvara Vincenzo contro Comune di Ispica, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23, 1° s.s. del 1988;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Considerato in diritto

1.1. - 'art. 85 lett. a) d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3 (statuto degli impiegati civili dello Stato), direttamente applicabile ai dipendenti degli enti locali della Sicilia per effetto dell'art. 236 dell'ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana (d.lgv. pres. 29 ottobre 1955 n. 6), dispone che l'impiegato incorre nella destituzione, escluso il procedimento disciplinare, a seguito di condanna per taluni delitti specificamente elencati, fra cui il peculato, così come dedotto in fattispecie.

1.2. - Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale di tale normativa per la rigidità della massima sanzione espulsiva, senza cioé che attraverso il procedimento disciplinare sia possibile operare, nella misura della sanzione, alcuna graduazione riferita al caso concreto: in tal modo verrebbero a esser vulnerati, oltre la tutela del lavoro (artt. 4 e 35) e del buon andamento amministrativo (art. 97), i principi fondamentali di ragionevolezza chiaramente desumibili dall'art. 3 Cost.

2.1. - La questione é fondata.

La Corte ha già avuto modo di considerare, per identiche fattispecie, come l'ordinamento appaia vieppiù orientato, oggi, verso la esclusione di sanzioni rigide, avulse da un confacente rapporto di adeguatezza col caso concreto ed ha osservato esser ciò largamente tendenziale - in adempimento del principio di eguaglianza - nell'area punitiva penale e con identica incidenza anche nel campo disciplinare amministrativo (sent. n. 270 del 1986).

La necessità di razionalizzare il sistema, in atto stemperato nell'indistinto poichè diverse e difformi in parte le corrispondenti norme contenute nei vari ordinamenti per i pubblici...

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