SENTENZA Nº 202100100 di TAR Marche, 13-01-2021

Presiding JudgeCONTI SERGIO
Date13 Gennaio 2021
Published date05 Febbraio 2021
Judgement Number202100100
CourtTribunale Amministrativo Regionale delle Marche (Italia)
Pubblicato il 05/02/2021

N. 00100/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00350/2020 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per le Marche

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 350 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alessia Fiore, Eugenio Pini, Andrea Zazzara, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Eugenio Pini, in Roma, via della Giuliana n.82;

contro

Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza e Questura di -OMISSIS-, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliati presso la sede della stessa, in Ancona, corso Mazzini, 55;

per l'annullamento

previa idonea misura cautelare,

ivi compresa la reintegrazione/riammissione in servizio

- del Decreto N. -OMISSIS- del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, in persona del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 11 maggio 2020 e dell'allegata Deliberazione del Consiglio Provinciale di Disciplina istituito presso la Questura di -OMISSIS-, datata 03.03.2020, notificati il 30.05.2020, con cui è stata disposta la destituzione del ricorrente dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, a decorrere dal 10 giugno 2016, ai sensi dell'art. 7, nn. 1, 2 e 4 e 6 del D.P.R. 737/1981, ed altresì disposto che il periodo di sospensione cautelare sofferto dal dipendente, dal 10 giugno 2016 alla data di notifica del decreto di destituzione, “…non è valido né ai fini giuridici né a quelli di quiescenza, assistenza e previdenza…”,

nonché

di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche tacito, presupposto, preparatorio, connesso e/o consequenziale, anche se non conosciuti, ivi compresi, tra gli altri, per quanto di ragione e nella misura in cui lesivi, tutti gli atti e provvedimenti richiamati nei suddetti Decreto e Delibera, ivi compresi, ma per quanto occorrer possa: la contestazione degli addebiti datata 23.11.2019 e notificata il 25.11.2019; la relazione conclusiva del Funzionario Istruttore, comprensiva di eventuali allegati, se ed ove intervenuta, ma sconosciuta; la nota con cui il ricorrente è stato deferito al Consiglio Provinciale di Disciplina, sconosciuta; la convocazione dinanzi al C.P.D.,

nonché e per l'effetto

dichiarare il ripristino degli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro nonché la reintegrazione in servizio con il diritto a percepire il trattamento economico non corrisposto, maggiorato di rivalutazione ed interessi fino al saldo.


Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, della Questura di -OMISSIS- e del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2021 il dott. Tommaso Capitanio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.


FATTO

1. Il ricorrente, all’epoca dei fatti sovrintendente della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di -OMISSIS-, impugna, chiedendone l’annullamento, il decreto del Capo della Polizia indicato in epigrafe, con cui è stata disposta la sua destituzione dal servizio, a decorrere dal 10 giugno 2016, ai sensi dell’art. 7, nn. 1), 2), 4) e 6), del D.P.R. 737/1981, ed è stato altresì disposto che il periodo di sospensione cautelare sofferto dal dipendente, dal 10 giugno 2016 alla data di notifica del decreto di destituzione, “…non è valido né ai fini giuridici né a quelli di quiescenza, assistenza e previdenza…”, nonché tutti gli atti presupposti e connessi, fra cui la contestazione degli addebiti datata 23 novembre 2019, la relazione conclusiva del funzionario istruttore, comprensiva di eventuali allegati, la nota con cui il ricorrente è stato deferito al Consiglio Provinciale di Disciplina, la convocazione dinanzi al C.P.D. e la deliberazione assunta dallo stesso Consiglio.

In accoglimento del ricorso, il sig. -OMISSIS- chiede altresì che il Tribunale dichiari il ripristino degli effetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro nonché la reintegrazione in servizio, con diritto a percepire il trattamento economico non corrisposto nel periodo in cui il provvedimento impugnato ha avuto esecuzione, maggiorato di rivalutazione ed interessi fino al saldo.

2. In punto di fatto, e dopo aver ripercorso la brillante carriera svolta al servizio della Polizia di Stato a partire dal 1983, il sig. -OMISSIS-, con riguardo alle vicende che hanno dato luogo alla sanzione qui avversata, espone quanto segue.

2.1. Nel 2012, in qualità di addetto all’Ufficio Denunce presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di -OMISSIS- del Servizio, esso ricorrente, suo malgrado, si trovava ad essere coinvolto in una vicenda penale riguardante due (ancorché tenui, come definite e riconosciute dal Giudice penale) ipotesi delittuose, una in materia di concussione, (delitto poi riqualificato in “induzione indebita a dare o promettere utilità”) ed un’altra per peculato.

Quanto al delitto previsto e punito dall’art. -OMISSIS-, poi riqualificato con il delitto previsto e punito dall’art. -OMISSIS-quater c.p., “…perché, nella sua qualità di -OMISSIS- della Polizia di Stato, in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso della Questura di -OMISSIS- con mansioni di addetto all’Ufficio Denunce, pertanto di pubblico ufficiale, abusando con le condotte di seguito descritte della sua qualità e dei suoi poteri, costringeva -OMISSIS-, con minaccia di trasmettere all’autorità Giudiziaria la denuncia-querela presentata nei suoi confronti da -OMISSIS- in data 25 maggio 2012, e da lui ricevuta, nel caso non avesse consentito a dare al -OMISSIS-, a titolo di restituzione della somma di € 4.000,00, la somma di € 3.000,00 (di cui € 2.000,00 in contanti consegnata in data 31 maggio 2012 ed € 1.000,00 con assegno consegnato in data 21 giugno 2012), nonché la somma di € 500,00 a lui consegnata in contanti in data 7 agosto 2012 ed indebitamente trattenuta. Abuso consistito:

- nell’omettere di effettuare nell’immediatezza l’inserimento di essa nel sistema informatico S.D.I., limitandosi alla prenotazione dell’iscrizione nel relativo registro;

- nell’omettere la fascicolazione e la registrazione presso l’archivio della Questura, provvedendo ad inserire l’originale uso-ufficio della denuncia-querela in una cartellina recante...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT