n. 112 SENTENZA 16 aprile - 5 maggio 2014 -

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti), promosso dal Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna nel procedimento vertente tra C.M.R. e il Ministero dell'interno con ordinanza del 16 ottobre 2013, iscritta al n. 279 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 2014. Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 marzo 2014 il Giudice relatore Giuliano Amato. Ritenuto in fatto 1.- Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimita' costituzionale dell'art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737 (Sanzioni disciplinari per il personale dell'Amministrazione di pubblica sicurezza e regolamentazione dei relativi procedimenti). La norma impugnata, rubricata «Destituzione di diritto», prevede che: «L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza incorre nella destituzione di diritto: [...] per applicazione di una misura di sicurezza personale di cui all'art. 215 del codice penale [...]». 2.- Il giudizio principale ha ad oggetto il ricorso promosso da C.M.R., assistente capo della Polizia di Stato, contro il decreto del Capo della Polizia del 7 agosto 2012, con il quale - ai sensi dell'art. 8, primo comma, lettera c), del d.P.R. n. 737 del 1981 - e' stata disposta la destituzione del ricorrente e, per l'effetto, la sua cessazione dal servizio, in conseguenza dell'applicazione di una misura di sicurezza personale. Il Collegio riferisce in particolare che al ricorrente erano stati contestati «i reati di cui agli articoli 610 c.p., 628, comma 1 e 3 c.p., 61 n. 2 c.p. e artt. 4 e 7 della legge n. 895/1967, nonche' [...] i reati di cui agli articoli 635 c.p., 697 c.p., 703 c.p., 73, 80 comma 1 lettera d) del d.P.R. n. 309/1990». In esito al giudizio abbreviato - con sentenza del 29 febbraio 2012, irrevocabile il 18 giugno successivo - il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Tempio Pausania aveva assolto il ricorrente dal reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990, perche' il fatto non e' previsto dalla legge come reato, e da tutti gli altri reati perche' l'imputato «al momento dei fatti, era incapace di intendere e di volere a cagione di vizio totale di mente». Con la medesima sentenza, il giudice aveva disposto nei confronti del ricorrente l'applicazione della misura di sicurezza della liberta' vigilata, con obbligo di dimora presso una comunita'...

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