LEGGE 2 ottobre 1967, n. 895 - Disposizioni per il controllo delle armi

Coming into Force27 Ottobre 1967
Enactment Date02 Ottobre 1967
Published date12 Ottobre 1967
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1967/10/12/067U0895/CONSOLIDATED/20101210
Official Gazette PublicationGU n.255 del 12-10-1967
Articoli

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2.000.000.

Non si applica la precedente disposizione qualora si tratti di collezione di armi artistiche, rare o antiche.

Art 1.

Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.

Art 1.

Chiunque senza licenza dell'autorita' fabbrica o introduce nello Stato o pone in vendita o cede a qualsiasi titolo armi da guerra o tipo guerra, o parti di esse, atte all'impiego, munizioni da guerra, esplosivi di ogni genere, aggressivi chimici o altri congegni micidiali, ovvero ne fa raccolta, e' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire quattrocentomila a lire due milioni.5

Art 2.

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000.

Art 2.

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art 2.

Chiunque illegalmente detiene a qualsiasi titolo le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo precedente e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.5

Art 2 bis.

Art. 2-bis.

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art 2 bis.

Art. 2-bis.

Chiunque fuori dei casi consentiti da disposizioni di legge o di regolamento addestra taluno o fornisce istruzioni in qualsiasi forma, anche anonima, o per via telematica sulla preparazione o sull'uso di materiali esplosivi, di armi da guerra, di aggressivi chimici o di sostanze batteriologiche nocive o pericolose e di altri congegni micidiali e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione da uno a sei anni.

Art 3.

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento dell'emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 50.000 a lire 800.000.

Art 3.

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.

Art 3.

Chiunque trasgredisce all'ordine, legalmente dato dall'autorita', di consegnare nei termini prescritti le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, da lui detenuti legittimamente sino al momento della emanazione dell'ordine, e' punito con la reclusione da uno a otto anni e con la multa da lire duecentomila a lire un milione e cinquecentomila.5

Art 4.

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da due o piu' persone, o in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in luogo abitato.

Art 4.

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da due o piu' persone, o in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in luogo abitato. 1

Art 4.

Chiunque illegalmente porta in luogo pubblico o aperto al pubblico le armi o parti di esse, le munizioni, gli esplosivi, gli aggressivi chimici e i congegni indicati nell'articolo 1, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 200.000 a lire 2 milioni.

La pena e' aumentata se il fatto e' commesso da due o piu' persone, o in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in luogo abitato. (1)23

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT