DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 2010, n. 204 - Attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (10G0223)

Coming into Force01 Luglio 2011
Enactment Date26 Ottobre 2010
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/2010/12/10/010G0223/CONSOLIDATED/20180908
Published date10 Dicembre 2010
Official Gazette PublicationGU n.288 del 10-12-2010
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

VISTA la legge 2 ottobre 1967, n. 895, recante disposizioni per il controllo delle armi;

VISTA la legge 18 giugno 1969, n. 323, recante rilascio della licenza di porto d'armi per l'esercizio dello sport del tiro a volo;

VISTA la legge 18 aprile 1975, n. 110, recante norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi, e successive modificazioni;

VISTA la legge 25 marzo 1986, n. 85, recante norme in materia di armi per uso sportivo;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell'ordinamento militare, ed in particolare gli articoli 250 e 251;

VISTA la legge 6 marzo 1987, n. 89, recante, norme per l'accertamento medico dell'idoneita' al porto delle armi e per l'utilizzazione di mezzi di segnalazione luminosi per il soccorso alpino, e in particolare l'articolo 1;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, ed in particolare l'articolo 13;

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante attuazione della direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

VISTA la legge 16 marzo 2006, n. 146, recante ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli della Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ed in particolare l'articolo 15;

VISTA la legge 7 luglio 2009, n. 88 - Legge comunitaria 2008, ed in particolare gli articoli 1, 2 e 36;

VISTA la direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 luglio 2010;

ACQUISITO il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 2010;

SULLA PROPOSTA del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, della difesa e della salute; EMANA il seguente decreto legislativo Art. 1. Oggetto e campo di applicazione

  1. Il presente decreto legislativo integra la disciplina relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Art 2.

Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527

  1. Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

“1. Il presente decreto legislativo costituisce attuazione

della direttiva 91/477/CEE, come modificata dalla direttiva

2008/51/CE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.”;

  1. dopo l'articolo 1 e' inserito il seguente:

    “ Art. 1 - bis Ai fini del presente decreto, si intende per:

  2. “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile a canna che

    espelle, e' progettata ad espellere o puo' essere trasformata

    al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile

    mediante l'azione di un combustibile propellente, a meno che

    non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III

    dell'allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive

    modificazioni. Un oggetto e' considerato idoneo ad essere

    trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o

    un proiettile mediante l'azione di un combustibile

    propellente se ha l'aspetto di un'arma da fuoco e, come

    risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del

    materiale a tal fine utilizzato, puo' essere cosi' trasformata;

  3. “parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio

    specificamente progettato per un'arma da fuoco e

    indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna,

    il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo,

    l'otturatore o il blocco di culatta, nonche' ogni dispositivo

    progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;

  4. “parte essenziale”: il meccanismo di chiusura, la camera e

    la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti,

    rientrano nella categoria in cui e' stata classificata l'arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;

  5. “munizione”: l'insieme della cartuccia o dei componenti,

    compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un'arma da fuoco;

  6. “tracciabilita”: il controllo sistematico del percorso

    delle armi da fuoco e, ove possibile, delle loro parti e

    munizioni, dal fabbricante all'acquirente, con l'intento di

    assistere le autorita' dello Stato italiano e degli Stati

    dell'Unione europea ad individuare, indagare e analizzare la fabbricazione ed il traffico illeciti;

  7. intermediario”: una persona fisica o giuridica, diversa

    dall'armaiolo, che eserciti un'attivita' professionale

    consistente integralmente o parzialmente nella vendita,

    nell'acquisto e nella organizzazione del trasferimento di

    armi, loro parti e munizioni, pur senza averne la materiale disponibilita'. Non sono intermediari i meri vettori;

  8. “armaiolo”: qualsiasi persona, fisica o giuridica, che

    eserciti un'attivita' professionale consistente integralmente

    o parzialmente nella fabbricazione, nel commercio, nello

    scambio, nell'assemblaggio, nella riparazione, nella

    disattivazione e nella locazione delle armi, loro parti e munizioni.”;

  9. all'articolo 2:

    1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:

    “2. Possono chiedere il rilascio della carta europea d'arma

    da fuoco le persone residenti o i cittadini dell'Unione

    europea domiciliati nel territorio dello Stato in possesso di

    licenza di porto d'armi e che detengono una o piu' armi da

    fuoco denunciate a norma dell'articolo 38 del testo unico

    delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.”;

    2) al comma 3, primo periodo, dopo le parole : “di residenza”

    sono inserite le seguenti: “o, per i cittadini dell'Unione europea, al questore della provincia di domicilio”.

Art 3.

Modifiche al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773

  1. Al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modificazioni:

    1. all'articolo 28:

      1) al primo comma, dopo le parole: “sono proibite la fabbricazione,” e' inserita la seguente: “ l'assemblaggio,”;

      2) al secondo comma e' aggiunto il seguente periodo: “La validita' della licenza e' di 2 anni.”;

      3) al quarto comma, le parole: “ e con la multa da euro cinquecento a euro tremila” sono sostituite dalle seguenti: “con la multa da 3.000 euro a 30.000 euro”;

    2. all'articolo 31:

      1) al primo comma, dopo le parole: “fabbricare altre armi,” e' inserita la seguente: “ assemblarle,” 2) dopo il secondo comma e' aggiunto in fine il seguente:

      “Salvo quanto previsto per la collezione di armi, la validita' della licenza e' di 3 anni.”;

    3. dopo l'articolo 31 e' inserito il seguente:

      “Art. 31-bis - 1. Per esercitare l'attivita' di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 527, nel settore delle armi e' richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validita' di 3 anni.

  2. Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorita' che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate

  3. La mancata comunicazione puo' comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza.

  4. Le modalita' di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento.”;

    1. l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:

    “Art. 35 -“1. L'armaiolo di cui all'articolo 1- bis , comma 1, lettera g), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, e' obbligato a tenere un registro delle operazioni giornaliere, nel quale devono essere indicate le generalita' delle persone con cui le operazioni stesse sono compiute. Il registro e' tenuto in formato elettronico, secondo le modalita' definite nel regolamento.

  5. Il registro di cui al comma 1 deve essere esibito a richiesta degli ufficiali od agenti di pubblica sicurezza e deve essere conservato per un periodo di 50 anni.

  6. Alla cessazione dell'attivita', i registri delle operazioni giornaliere, sia in formato cartaceo che elettronico, devono essere consegnati all'Autorita' di pubblica sicurezza che aveva rilasciato la licenza, che ne cura la conservazione per il periodo necessario. Le informazioni registrate nel sistema informatico di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n. 8, sono conservate per i 50 anni successivi alla cessazione dell'attivita'.

  7. Gli armaioli devono, altresi', comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' dei privati che hanno acquistato o venduto loro le armi, nonche' la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati. Le comunicazioni possono essere trasmesse anche per via telematica.

  8. E' vietato vendere o in qualsiasi altro modo cedere armi a privati che non siano muniti di permesso di porto d'armi ovvero di nulla osta all'acquisto rilasciato dal questore.

  9. Il nulla osta non puo' essere rilasciato ai minori di 18 anni, ha la validita' di un mese ed e' esente da ogni tributo. La domanda e' redatta in carta libera.

  10. Il questore subordina il rilascio del nulla osta alla presentazione di...

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