DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 ottobre 1968, n. 1084 - Concessione di amnistia e di indulto

Coming into Force25 Ottobre 1968
End of Effective Date21 Dicembre 2008
Enactment Date25 Ottobre 1968
Published date25 Ottobre 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/10/25/068U1084/CONSOLIDATED/20080625
Official Gazette PublicationGU n.273 del 25-10-1968
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 79 della Costituzione;

Vista la legge di delegazione per la concessione di amnistia e di indulto del 24 ottobre 1968;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la grazia e la giustizia; Decreta:

Art 1.

E' concessa amnistia per i seguenti reati, se commessi, anche con finalita' politiche, a causa ed in occasione di agitazioni e manifestazioni studentesche o sindacali:

  1. reati punibili con pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni di reclusione, ovvero con pena pecuniaria sola o congiunta a detta pena;

  2. reati preveduti dagli articoli 338 - limitatamente a violenza o minaccia ad un Corpo amministrativo - 419 - limitatamente al reato di devastazione - e 423 del codice penale;

  3. reati di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66;

  4. reati di cui alla legge 8 febbraio 1948, n. 47;

  5. delitto di cui all'articolo 4 della legge 2 ottobre 1967, n. 895.

Art 2.

Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

  1. si ha riguardo alla pena stabilita dalla legge per ciascun reato consumato o tentato;

  2. non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dalla continuazione e dalla recidiva;

  3. non si tiene conto dell'aumento della pena dipendente dal concorso di tre circostanze aggravanti - anche se queste determinano la pena in maniera autonoma - salvo nei casi di lesioni personali gravissime di cui al capoverso dell'articolo 583 del codice penale e di morte come conseguenza di altro delitto di cui agli articoli 586 e 588 del codice penale;

  4. si tiene conto della diminuzione della pena dipendente dall'eta'.

Art 3.

L'amnistia ha efficacia per i reati commessi fino al 27 giugno 1968.

Art 4.

L'amnistia non si applica a coloro i quali, alla data di entrata in vigore del decreto, abbiano riportato una o piu' condanne, sia pure con la medesima sentenza, a pena detentiva per delitti non colposi, complessiva mente per oltre tre anni di reclusione.

Nella valutazione dei precedenti penali non si tiene conto a) delle

condanne per le quali sia intervenuta o si ottenga la

riabilitazione; b) dei reati estinti, alla data di entrata in vigore del decreto, per il decorso dei termini della sospensione condizionale della pena a norma...

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