LEGGE 8 febbraio 1948, n. 47 - Disposizioni sulla stampa

Coming into Force21 Febbraio 1948
Published date20 Febbraio 1948
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1948/02/20/048U0047/CONSOLIDATED/20091214
Enactment Date08 Febbraio 1948
Official Gazette PublicationGU n.43 del 20-02-1948
Articoli

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente il 20 gennaio 1948:

Art 1.

Definizione di stampa o stampato

Sono considerate stampe o stampati, ai fini di questa legge, tutte le riproduzioni tipografiche o comunque ottenute con mezzi meccanici o fisico-chimici in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione.

Art 2.

Indicazioni obbligatorie sugli stampati

Ogni stampato deve indicare il luogo e l'anno della pubblicazione, nonche' il nome e il domicilio dello stampatore e, se esiste, dell'editore.

I giornali, le pubblicazioni delle agenzie d'informazioni e i periodici di qualsiasi altro genere devono recare la indicazione:

del luogo e della data della pubblicazione del nome e del domicilio dello stampatore;

del nome del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile.

All'identita' delle indicazioni, obbligatorie e non obbligatorie, che contrassegnano gli stampati, deve corrispondere identita' di contenuto in tutti gli esemplari.

Art 3.

Direttore responsabile

Ogni giornale o altro periodico deve avere un direttore responsabile.

Il direttore responsabile deve essere cittadino italiano e possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Puo' essere direttore responsabile anche l'italiano non appartenente alla Repubblica, se possiede gli altri requisiti per la iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Quando il direttore sia investito di mandato parlamentare, deve essere nominato un vice direttore, che assume la qualita' di responsabile.

Le disposizioni della presente legge, concernenti il direttore responsabile, si applicano alla persona che assume la responsabilita' ai sensi del comma precedente.

Art 4.

Proprietario

Per poter pubblicare un giornale o altro periodico, il proprietario, se cittadino italiano residente in Italia, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se il proprietario e' cittadino italiano residente all'estero, deve possedere gli altri requisiti per l'iscrizione nelle liste elettorali politiche.

Se si tratta di minore o di persona giuridica, i requisiti indicati nei comma precedenti devono essere posseduti dal legale rappresentante.

I requisiti medesimi devono essere posseduti anche dalla persona che esercita l'impresa giornalistica, se essa e' diversa dal proprietario.

Art 5.

Registrazione

Nessun giornale o periodico puo' essere pubblicato se non sia stato registrato presso la cancelleria del tribunale, nella cui circoscrizione la pubblicazione deve effettuarsi.

Per la registrazione occorre che siano depositati nella cancelleria:

1) una dichiarazione, con le firme autenticate del proprietario e del direttore o vice direttore responsabile, dalla quale risultino il nome e il domicilio di essi e della persona che esercita l'impresa giornalistica, se questa e' diversa dal proprietario, nonche' il titolo e la natura della pubblicazione;

2) i documenti comprovanti il possesso dei requisiti indicati negli articoli 3 e 4;

3) un documento da cui risulti l'iscrizione nell'albo dei giornalisti, nei casi in cui questa sia richiesta dalle leggi sull'ordinamento professionale;

4) copia dell'atto di costituzione o dello statuto, se proprietario e' una persona giuridica.

Il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato, verificata la regolarita' dei documenti presentati, ordina, entro quindici giorni, l'iscrizione del giornale o periodico in apposito registro tenuto dalla cancelleria.

Il registro e' pubblico.

Art 6.

Dichiarazione dei mutamenti

Ogni mutamento che intervenga in uno degli elementi enunciati nella dichiarazione prescritta dall'art. 5, deve formare oggetto di nuova, dichiarazione da depositarsi, nelle forme ivi previste, entro quindici giorni dall'avvenuto mutamento, insieme con gli eventuali documenti.

L'annotazione del mutamento e' eseguita nei modi indicati nel terzo comma dell'art. 5.

L'obbligo previsto nel presente articolo incombe sul proprietario o sulla persona che esercita, l'impresa giornalistica, se diversa dal proprietario.

Art 7.

Decadenza della registrazione

L'efficacia, della registrazione cessa qualora, entro sei mesi dalla data di essa, il periodico non sia stato pubblicato, ovvero si sia verificata nella pubblicazione una, interruzione di oltre un anno.

Art 8.

Risposte e rettifiche

Il direttore o vice direttore responsabile e' tenuto a far inserire nel periodico, integralmente e gratuitamente, le risposte, rettifiche o dichiarazioni delle persone cui siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni lesivi della loro dignita' o da mese ritenuti contrari a verita', purche' le risposte, rettifiche o dichiarazioni non abbiano contenuto che possa dar luogo a incriminazione penale.

La pubblicazione prevista nel comma precedente deve farsi entro tre giorni per i quotidiani e nel numero successivo per gli altri periodici, nella medesima edizione, pagina o rubrica del periodico e con i medesimi caratteri dello scritto che l'ha determinata.

La rettifica non puo' sorpassare la lunghezza dell'articolo o del passo a cui essa si riferisce. Essa potra', tuttavia, raggiungere le venti righe, qualora l'articolo o il passo da rettificare sia di una lunghezza minore.

Il rifiuto di ottemperare all'obbligo anzidetto e' punito con la reclusione sino a mesi sei e la multa da trentamila a cinquantamila lire.

La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel periodico stesso. Essa, ove ne...

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