Sentenza nº 1130 da Constitutional Court (Italy), 22 Dicembre 1988
Relatore | Antonio Baldassarre |
Data di Resoluzione | 22 Dicembre 1988 |
Emittente | Constitutional Court (Italy) |
SENTENZA N.1130
ANNO 1988
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente
Dott. Francesco SAJA,
Giudici
Prof. Giovanni CONSO
Prof. Ettore GALLO
Dott. Aldo CORASANITI
Prof. Giuseppe BORZELLINO
Dott. Francesco GRECO
Prof. Renato DELL'ANDRO
Prof. Gabriele PESCATORE
Avv. Ugo SPAGNOLI
Prof. Francesco Paolo CASAVOLA
Prof. Antonio BALDASSARRE
Prof. Vincenzo CAIANIELLO
Avv. Mauro FERRI
Prof. Luigi MENGONI
Prof. Enzo CHELI
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale del 29 gennaio 1987 riapprovata il 5 marzo 1987 dal Consiglio regionale della Lombardia avente per oggetto:
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;
uditi l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta, per il ricorrente, e l'Avv. Umberto Pototschnig per la Regione.
Considerato in diritto
-
-L'oggetto del presente giudizio di legittimità costituzionale, introdotto dal ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri indicato in epigrafe, è dato dalla legge della Regione Lombardia, dal titolo
, la quale è stata approvata dal Consiglio regionale della Lombardia il 29 gennaio 1987 e riapprovata, a seguito del rinvio governativo, il 5 marzo 1987. Secondo il ricorrente, la legge regionale impugnata violerebbe il principio del buon andamento degli uffici pubblici, garantito dall'art. 97 Cost., sia allorché permette ai gruppi consiliari della Regione di disporre di un maggior numero di addetti, ivi compresi dirigenti della prima qualifica funzionale e una quota più elevata di esterni all'amministrazione regionale, sia allorché dispone un aumento dei contributi mensili da versare ai gruppi stessi. L'illegittimità costituzionale di tali previsioni deriverebbe, a giudizio del ricorrente, dalla sproporzione che sussisterebbe tra gli incrementi finanziari e di personale concessi e la possibilità di utilizzare anche dirigenti regionali o esterni, da un lato, e le obiettive esigenze di qualità e di quantità dei servizi propri dei gruppi consiliari, dall'altro.
Contro tale censura la Regione Lombardia ha presentato un'eccezione di inammissibilità-che, come tale, va esaminata pregiudizialmente-, asserendo che i rilievi proposti dal Presidente del Consiglio dei Ministri riguarderebbero l'opportunità della legge impugnata. Tali rilievi, infatti, atterrebbero ad aspetti puramente quantitativi, rispetto ai quali, secondo la resistente, sarebbe impossibile determinare il limite oltre il quale l'erogazione di somme o la messa a disposizione di maggiore personale dovrebbero considerarsi costituzionalmente illegittime.
-
- L'eccezione di inammissibilità va rigettata.
In effetti, la censura prospettata con il presente ricorso contro la legge impugnata pone a questa Corte una questione che comporta lo svolgimento di un giudizio di ragionevolezza delle scelte compiute dal legislatore regionale. ciò è pienamente congruente con il particolare profilo di costituzionalità sollevato, poiché, secondo la costante...
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