Sentenza nº 260 da Constitutional Court (Italy), 13 Dicembre 2016

RelatoreAugusto Antonio Barbera
Data di Resoluzione13 Dicembre 2016
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 260

ANNO 2016

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Paolo GROSSI Presidente

- Alessandro CRISCUOLO Giudice

- Giorgio LATTANZI ”

- Aldo CAROSI ”

- Marta CARTABIA ”

- Mario Rosario MORELLI ”

- Giancarlo CORAGGIO ”

- Giuliano AMATO ”

- Silvana SCIARRA ”

- Daria de PRETIS ”

- Nicolò ZANON ”

- Augusto Antonio BARBERA ”

- Giulio PROSPERETTI ”

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio per conflitto di attribuzione tra enti sorto a seguito della deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, del 22 aprile 2015, n. 227, promosso dalla Regione Veneto, con ricorso notificato il 22 giugno 2015, depositato in cancelleria il 30 giugno 2015 ed iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2015.

Visto l’atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 novembre 2016 il Giudice relatore Augusto Antonio Barbera;

uditi l’avvocato Luigi Manzi per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Pio Giovanni Marrone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – La Regione Veneto, con ricorso notificato il 22 giugno 2015, depositato il 30 giugno 2015 e iscritto al n. 5 del registro conflitti tra enti 2015, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, in relazione alla deliberazione della Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, del 22 aprile 2015, n. 227, e di quelle presupposte ed eventualmente adottate medio tempore, con cui è stata dichiarata l’irregolarità dei rendiconti presentati dai gruppi consiliari regionali per l’esercizio finanziario 2014.

    Secondo la ricorrente la deliberazione sarebbe lesiva degli articoli 5, 100, 113, 114, 117, 118, 119, 121, 122 e 123 della Costituzione, in relazione all’autonomia istituzionale, legislativa, amministrativa, contabile e statutaria della Regione Veneto; del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 (Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 7 dicembre 2012, n. 213; dell’autonomia costituzionale e statutaria del Consiglio regionale e dei gruppi consiliari, secondo quanto disposto dallo statuto regionale del Veneto approvato con legge regionale 17 aprile 2012, n. 1; nonché del principio di leale collaborazione.

    1.1.– La ricorrente premette che il giudizio in corso costituirebbe lo sviluppo di una vicenda che attiene alla contestazione delle irregolarità nella rendicontazione dei gruppi consiliari regionali, ai sensi dell’art. 1, commi 9, 10, 11 e 12, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 213 del 2012, già portata all’attenzione della Corte costituzionale e decisa in sede di giudizio incidentale di legittimità costituzionale con la sentenza n. 39 del 2014 e in sede di conflitto di attribuzioni con la sentenza n. 130 del 2014.

    1.2.– Prosegue la ricorrente, che con la sentenza n. 39 del 2014, la Corte costituzionale avrebbe evidenziato che il sindacato della Corte dei conti sulle spese dei gruppi consiliari assume come parametro la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, e «deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi». Con la sentenza n. 130 del 2014, la Corte avrebbe inoltre riconosciuto che il comma 11 dell’art. 1 «attribuisce alla sezione regionale di controllo un giudizio di conformità dei rendiconti medesimi alle prescrizioni dettate dall’art. 1, e quindi ai criteri contenuti nelle linee guida. Il dettato normativo configura dunque il potere di controllo in esame come condizionato alla previa individuazione dei criteri per il suo esercizio e ciò sull’evidente presupposto della loro indispensabilità».

    1.3.– Secondo la ricorrente, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 1130 del 1988 avrebbe definito i gruppi consiliari «organi del Consiglio regionale, caratterizzati da una peculiare autonomia e determinanti per il funzionamento e l’attività dell’assemblea». Data l’ampia discrezionalità circa la valutazione delle esigenze obiettive proprie dei gruppi consiliari rimessa ai consigli regionali, la Corte costituzionale potrebbe «sindacare ed, eventualmente, dichiarare incostituzionali, unicamente le decisioni di spesa manifestamente irragionevoli o arbitrarie».

    1.4.– Fatte queste premesse, la ricorrente lamenta l’illegittimità della delibera impugnata per interferenza e menomazione delle competenze costituzionalmente riservate al Consiglio regionale. La delibera impugnata applicherebbe criteri diversi e ulteriori rispetto a quelli deliberati in sede di Conferenza Stato-Regioni, esigendo una documentazione non richiesta ed esercitando un tipo di controllo che non sarebbe né previsto né consentito dalla legge e comunque contrario all’autonomia costituzionalmente garantita al Consiglio regionale e alle sue necessarie articolazioni interne: dunque, la sezione di controllo avrebbe esercitato un controllo autonomo «di legittimità e di merito» sulle singole spese risultanti dai rendiconti medesimi, in oggettiva «carenza di potere».

    1.5.– Per suffragare simile posizione la ricorrente richiama la sentenza della Corte dei Conti, sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale...

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