Sentenza nº 561 da Constitutional Court (Italy), 18 Dicembre 1987

RelatoreUgo Spagnoli
Data di Resoluzione18 Dicembre 1987
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 561

ANNO 1987

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente:

dott. Francesco SAJA;

Giudici:

prof. Giovanni CONSO,

dott. Aldo CORASANITI,

prof. Giuseppe BORZELLINO,

dott. Francesco GRECO,

prof. Renato DELL'ANDRO,

prof. Gabriele PESCATORE,

avv. Ugo SPAGNOLI,

prof. Francesco Paolo CASAVOLA,

prof. Antonio BALDASSARRE,

prof. Vincenzo CAIANIELLO;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 10, primo comma e 22, primo comma della legge 10 agosto 1950, n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle pensioni di guerra); artt. 9, primo comma e 11, primo comma della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra); artt. 1, primo comma, 8, primo comma, 11, primo comma e 83 del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa l'11 marzo 1981 dalla Corte dei Conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso proposto da Pannozzo Maria Vincenza, iscritta al n. 653 del registro ordinanze 1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 dell'anno 1982;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 ottobre 1987 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto in fatto

  1. - A seguito degli esiti della violenza carnale patita da parte di tre soldati marocchini il 22.5.1944, la signora M.V. Pannozzo, otteneva, a far tempo dal 1.9.1949 e per la durata di due anni, un assegno di guerra rinnovabile di ottava categoria. Con istanza del 17.3.1966 la medesima presentò istanza di aggravamento della infermità già indennizzata. Avendo la prevista visita medica accertato la inesistenza di esiti in atto della allegata violenza carnale, il Ministero del Tesoro respinse la domanda di aggravamento. Contro tale provvedimento l'interessata propose ricorso alla Corte dei Conti, Sez. III giurisdizionale, la quale ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 10, 22, primo comma, l. n. 648 del 1950; 9, 11, primo comma, l. n. 313 del 1968; 1, primo comma, 8, primo comma, 11, primo comma, 83 d.P.R. 23.12.1978, n. 915 (T.U. delle norme in materia di pensioni di guerra), nella parte in cui non prevedono il risarcimento del danno morale nei confronti di cittadini vittime di violenza carnale in occasione di operazioni belliche.

    Le disposizioni impugnate conferiscono il diritto al trattamento pensionistico di guerra, oltre che alle famiglie dei morti, anche ai cittadini italiani divenuti invalidi "per qualsiasi fatto di guerra che sia stato la causa violenta, diretta ed immediata della invalidità" (l. n. 648 del 1950, art. 10, primo comma) e cioé per fatto avvenuto ad opera di forze armate nazionali o estere, alleate o nemiche, anche se soltanto "occasionato" dalle operazioni belliche (art. 10, secondo comma), precisando poi (art. 22, primo comma) che tale trattamento consiste in un assegno rinnovabile o nella pensione vitalizia a seconda che la "menomazione dell'integrità personale" causa dell'invalidità (e di cui alle allegate tabelle) sia o meno suscettibile col tempo di modificazione. Delle altre norme impugnate, gli artt. 9, 11, primo comma, l. n. 313 del 1968, e gli artt. 8, primo comma e 11, primo comma T.U. n. 915 del 1978, reiterano, con formule pressoché identiche, questa disciplina, mentre l'art. 83 del T.U. del 1978 dispone che con l'adozione delle norme pensionistiche di guerra si ritiene regolato qualsiasi diritto verso lo Stato, tra l'altro, di tutti coloro che abbiano contratto invalidità per fatto di guerra.

  2. - La Corte dei Conti premette che la questione sollevata é rilevante nel giudizio a quo, e ciò in quanto - sia per le caratteristiche peculiari della propria giurisdizione pensionistica, sia per la operatività dell'istituto della rivalutazione (art. 53, terzo comma, l. n. 648 del 1950 e succ. modif.) - essa Corte può, nel giudizio in...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA
2 temas prácticos
  • Sentenza nº 141 da Constitutional Court (Italy), 07 Giugno 2019
    • Italia
    • 7 Junio 2019
    ...contro pagamento di denaro o di altra […] utilità». Si sarebbe al cospetto di un diritto costituzionalmente protetto: con la sentenza n. 561 del 1987, la Corte costituzionale ha, infatti, affermato che la sessualità rappresenta «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana»,......
  • n. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2017 -
    • Italia
    • Gazzetta Ufficiale 26 Aprile 2017
    • 12 Enero 2017
    ...In definitiva, pur salvaguardata l'identita' sessuale (Corte costituzionale n. 161 del 1985) e la liberta' sessuale (Corte costituzionale n. 561 del 1987), mancano ulteriori addentellati costituzionali per giustificare un passaggio ulteriore all'adeguamento che la societa' dovrebbe fare per......
1 sentencias
  • Sentenza nº 141 da Constitutional Court (Italy), 07 Giugno 2019
    • Italia
    • 7 Junio 2019
    ...contro pagamento di denaro o di altra […] utilità». Si sarebbe al cospetto di un diritto costituzionalmente protetto: con la sentenza n. 561 del 1987, la Corte costituzionale ha, infatti, affermato che la sessualità rappresenta «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana»,......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT