n. 58 ORDINANZA (Atto di promovimento) 12 gennaio 2017 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO Il Tribunale, nella persona dei Giudici: dott. Eugenio Forgillo, Presidente relatore;

dott. Andrea Dell'Orso - Giudice;

dott. Francesco Lupia - Giudice;

ha pronunciato la seguente ordinanza, nella causa civile di I Grado iscritta al n.r.g. 1679/2015 promossa da: S. T. (...), elettivamente domiciliato in via Garibaldi, n. 195, Avezzano con l'avv. Cipolloni Walter (CPLWTR72B04A515C), dal quale rappresentato e difeso, attore/i;

e pubblico ministero presso la Procura della Repubblica di Avezzano (81004370664), convenuto/i. Conclusioni Parte attrice ha concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 29 giugno 2016. Ragioni di fatto e di diritto 1 - Svolgimento del processo. Con atto di citazione ai sensi della legge n. 164/1982 e ss. modifiche, parte attrice chiedeva al Tribunale di Avezzano di disporre la rettificazione di attribuzione di sesso, con conseguente ordine all'Ufficiale dello stato civile del Comune di .... (AQ) o altro competente di effettuare la rettificazione nel relativo registro, dell'atto concernente T. S. (...) da sesso maschile a sesso femminile, con cambiamento del nome a T. A., nonche' l'autorizzazione in via preventiva e futura e soprattutto eventuale all'adeguamento dei caratteri sessuali con trattamento medico chirurgico. Nel corso dell'istruttoria veniva disposta la CTU con seguente quesito «Dica il CTU attraverso accertamenti medico legali sulla persona, eventuale somministrazione di test o colloqui clinici, se necessari, se l'attore, anche a seguito della terapia ormonale e percorso psicologico in atto, come da documentazione in atti, percepisce la propria identita' sessuale come sesso femminile, e quali interventi sono necessari per il mutamento effettivo di sesso. Dica se sussiste nell'attore una identificazione formale sotto il profilo psicologico tale da rendere necessario il mutamento dei dati anagrafici e tratti somatici e caratteri sessuali, accerti se sussiste nell'attore una conflittualita' tra sesso anatomico identita' di genere e verifichi l'idoneita' dello stesso a sottoporsi a un cambiamento di genere». All'udienza del 29 giugno 2016 la causa veniva trattenuta per la decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. Scaduti i suddetti termini - sospesi nel periodo feriale - la questione viene ora in rilievo. 2 - La petizione di parte attrice. Per una compiuta analisi della questione in esame giova riprendere alcuni passi della conclusionale di parte attrice, riepilogativi dell'evoluzione giurisprudenziale sulla materia. Cio' in quanto «l'attrice, nel richiedere la rettificazione di genere, esclude il ricorso all'intervento chirurgico» (letterale). I passi che seguono riportati in caratteri piu' piccoli e con rientri di paragrafo sono integralmente estratti dalla conclusionale di parte attrice. «Sul punto si fa rilevare la crescente sensibilizzazione dei Tribunali di merito (1) sulle problematiche connesse all'imprescindibilita' o meno di un intervento chirurgico per la riattribuzione anagrafica del sesso in considerazione dell'invasivita' dell'intervento richiesto che ha portato poi alle sentenza della Corte di cassazione (n. 15138/2015) e della Corte costituzionale (n. 221/2015) ampiamente citate nell'atto introduttivo. Lo scarso rigore terminologico della disposizione e la gia' evidenziata vaghezza dell'espressione «modificazione dei caratteri sessuali» avevano, altresi', determinato, all'interno del filone giurisprudenziale che riteneva comunque imprescindibile l'intervento chirurgico, significativi scostamenti in ordine al tipo e al grado di invasivita' dell'intervento chirurgico minimo ritenuto necessario ai fini della rettificazione. In difetto di specificazione normativa, infatti, l'intervento richiesto ben poteva riguardare la demolizione dei soli caratteri sessuali esterni (2) , oppure anche di quelli interni (3) , ovvero che fosse sufficiente l'intervento demolitorio di tutti (o alcuni) dei caratteri sessuali preesistenti (4) o, al contrario, che fosse necessario l'ulteriore e delicato intervento ricostruttivo dei caratteri propri del nuovo sesso (5) . Omissis. In questo contraddittorio panorama giurisprudenziale, infatti, poteva accadere che, da un lato, un/a transessuale non ottenesse la rettificazione di sesso (pur avendo affrontato un'invasiva terapia ormonale e la demolizione dei caratteri sessuali primari e secondari) soltanto perche', temendo per la propria salute, non si fosse sottoposto/a (anche) alla riattribuzione chirurgica del sesso;

dall'altro, altro/a transessuale ottenesse la richiesta rettificazione pur in difetto di qualunque intervento medico-chirurgico perche', secondo il diverso tribunale adito, si poteva procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma. La Corte costituzionale, si ribadisce, ha anzitutto rilevato che l'art. 1, comma 1, della legge n. 164/1982 "...costituisce l'approdo di un'evoluzione culturale e normativa volta al riconoscimento del diritto all'identita' di genere quale elemento costitutivo del diritto all'identita' personale, rientrante a pieno titolo nell'ambito dei diritti fondamentali della persona (art. 2 della Costituzione e art. 8 CEDU)". La legge n. 164 del 1982, infatti, ha accolto un concetto di identita' sessuale che conferisce rilievo non solo agli organi genitali esterni, quali accertati al momento della nascita o "naturalmente evolutisi", ma anche ad elementi di carattere psicologico e sociale. Presupposto della disciplina, in questa prospettiva, e' dunque la concezione di sesso quale dato complesso della personalita' determinato da un insieme di fattori dei quali va agevolato o ricercato l'equilibrio. Non solo. La legge si colloca, ha affermato la Corte, nell'alveo di una civilta' giuridica ancora in evoluzione, sempre piu' attenta ai valori di liberta' e dignita' della persona umana, valori ricercati e tutelati anche nelle situazioni minoritarie ed considerate "anomale". Venendo alla specifica disposizione oggetto di censura, nella sentenza si legge che il fatto che essa preveda, senza ulteriori specificazioni, che "La rettificazione si fa in forza di sentenza passata in giudicato che attribuisca ad una persona sesso diverso da quello enunciato nell'atto di nascita a seguito di intervenute modificazioni dei suoi caratteri sessuali", indica che e' stato lasciato all'interprete il compito di definire il perimetro di tali modificazioni e delle modalita' attraverso le quali realizzarle. Ed invero, la mancanza di qualsivoglia riferimento testuale alle modalita' (chirurgiche, ormonali, ovvero conseguenti ad una situazione congenita), ha portato la Consulta ad escludere la necessita', ai fini dell'accesso al percorso giudiziale di rettificazione anagrafica, del trattamento chirurgico, il quale costituisce solo una delle possibili tecniche per realizzare l'adeguamento dei caratteri sessuali. In coerenza con i supremi valori costituzionali, pertanto, essa ha stabilito che e' rimessa al singolo, con l'assistenza del medico e di altri specialisti, la scelta delle modalita' attraverso le quali realizzare il percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identita' di genere. In coerenza con i supremi valori costituzionali, pertanto, essa ha stabilito che e' rimessa al singolo, con l'assistenza del medico e di altri specialisti la scelta delle modalita' attraverso le quali realizzare il percorso di transizione, il quale deve comunque riguardare gli aspetti psicologici, comportamentali e fisici che concorrono a comporre l'identita' di genere. Di conseguenza, ad ogni istanza di rettificazione anagrafica deve seguire un rigoroso accertamento giudiziale delle modalita' attraverso le quali il cambiamento e' avvenuto, nonche' del suo carattere definitivo, ma il trattamento chirurgico, in quest'ottica, costituisce solo, viene ribadito, uno strumento eventuale, che puo' aiutare a raggiungere la tendenziale corrispondenza dei tratti somatici con quelli del sesso di appartenenza e il conseguimento di un pieno benessere. Il Giudice delle leggi ha, inoltre, osservato come vada letto nella soprindicata prospettiva anche il riferimento alla eventualita' del trattamento medico-chirurgico di cui all'art. 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011: il legislatore ha voluto lasciare apprezzare al giudice, nell'ambito del procedimento di autorizzazione all'intervento, la sua effettiva necessita', in relazione alle specificita' del caso concreto. In particolare, l'intervento e' auspicabile nei casi in cui la divergenza tra sesso anatomico e psicosessualita' determina nel transessuale un atteggiamento di rifiuto della propria morfologia anatomica. In conclusione, la Consulta ha affermato l'importante principio secondo cui la corrispondenza fra sesso anatomico e sesso anagrafico e' recessiva rispetto alla prevalente tutela della salute dell'individuo, con la conseguenza che l'intervento chirurgico non puo' mai essere un prerequisito per accedere al procedimento di rettificazione anagrafica, ma solo un possibile mezzo per il conseguimento della salute intesa in senso lato. Il diritto all'identita' di genere, quale espressione del diritto all'identita' personale (art. 2 Cost. e art. 8 CEDU), nell'interpretazione abbracciata dalla Consulta, risulta quindi pienamente rispettato sia dall'art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164, sia dall'art. 31 del decreto legislativo n. 150 del 2011. Queste disposizioni, inoltre, lette nei predetti termini, non contrastano affatto, ma anzi promuovono, anche la piena realizzazione del diritto alla salute. Omissis. Alla luce delle considerazioni svolte va osservato come l'indirizzo giurisprudenziale che autorizzava la rettificazione di attribuzione di sesso "solo previo intervento chirurgico", tendenzialmente maggioritario nel nostro Paese sino alla sentenza della Corte costituzionale n. 221/2015 e di quella della...

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