LEGGE 18 marzo 1968, n. 313 - Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra

Coming into Force21 Aprile 1968
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1968/04/06/068U0313/CONSOLIDATED/19980708
Enactment Date18 Marzo 1968
Published date06 Aprile 1968
Official Gazette PublicationGU n.90 del 06-04-1968 - Suppl. Ordinario n. 900
TITOLO I DEI SOGGETTI DEL DIRITTO A PENSIONE DI GUERRA

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art 1.

(Soggetti militari)

Ai militari delle forze armate, agli appartenenti a Corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorative generica, e ai loro congiunti, quando dalle ferite, lesioni o infermita' sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalla presente legge.

Spetta la pensione, l'assegno o la indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei Corpi o servizi operanti in paesi esteri o in paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, ed ai loro congiunti.

Art 1.

ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 23 DICEMBRE 1978, N. 915

Art 2.

(Categorie speciali di soggetti militari)

Hanno diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti menzionati nel primo comma dell'art. 1:

  1. gli ex militari dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico, ed in caso di morte i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purche' divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate ai termini dei trattati di pace. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado rivestito, secondo la equiparazione dei gradi dell'esercito e della marina del cessato impero austro-ungarico con quelli delle forze armate nazionali, approvata con decreto ministeriale 25 gennaio 1939, di cui all'annessa tabella P. Alle persone contemplate nella presente lettera non si applica il secondo comma del successivo art. 102, quando il fatto sia avvenuto durante il servizio prestato nell'esercito e nella marina dell'Austria-Ungheria;

  2. i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la citta' di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e i loro congiunti, nonche' i volontari che, anche posteriormente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono nella citta' e nel territorio di Fiume, ed in Dalmazia a conflitti armati per la causa nazionale e i loro congiunti;

  3. i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle forze armate italiane od alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, sempreche' tali partecipazioni risultino attestate dai comandi delle forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e i loro congiunti. La liquidazione della pensione viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato italiano alla data dell'8 settembre 1943, ancorche' a tale data non fossero in servizio, qualora il grado medesimo sia superiore a quello corrispondente alla qualifica partigiana eventualmente riconosciuta a norma del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 93, di cui all'annessa tabella R. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate dello Stato ed ai quali non sia stata riconosciuta la qualifica partigiana la liquidazione e' effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa;

  4. i militari che hanno prestato servizio nelle forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana, e i loro congiunti, nonche' le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermita' invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e i loro congiunti;

  5. I cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle forze armate tedesche nelle province, di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e i loro congiunti.

    Ai soggetti di cui alle lettere d) ed e) del presente articolo la liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennita' viene effettuata sulla base del grado da essi rivestito nelle forze armate regolari dello Stato alla data dell'8 settembre 1943. Per coloro che non abbiano fatto parte delle forze armate regolari dello Stato la liquidazione e' effettuata nella misura stabilita per il gruppo dei militari di truppa;

  6. gli alto atesini e le persone residenti prima del 1 gennaio 1940 nelle zone mistilingue di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 1940-45, delle forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti, e i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato o riacquistato la cittadinanza italiana ovvero la riacquisti o ne faccia domanda entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. La liquidazione della pensione, dell'assegno o dell'indennita' viene effettuata in base al grado rivestito nelle forze armate tedesche.

    I soggetti di cui alle lettere d), e) ed 1) non hanno diritto a pensione, assegno o indennita' ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;

  7. gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce Rossa italiana, ed in caso di morte i loro congiunti, purche' la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione rilasciata dai rispettivi competenti dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra, o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potra' essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni. La liquidazione della pensione, assegno o indennita' di guerra e' effettuata in base al grado da essi rivestito secondo la equiparazione di cui alla annessa tabella U;

  8. gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermita' invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e i loro congiunti.

    Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidita' sia ascrivibile alla prima categoria;

  9. i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo...

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