DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1978, n. 915 - Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra

Coming into Force01 Febbraio 1979
ELIhttp://www.normattiva.it/eli/id/1979/01/29/078U0915/CONSOLIDATED/20150930
Enactment Date23 Dicembre 1978
Published date29 Gennaio 1979
Official Gazette PublicationGU n.28 del 29-01-1979 - Suppl. Ordinario
Articoli
Art 1.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 13 della legge 29 novembre 1977, n. 875;

Udito il parere della speciale Commissione parlamentare di cui al predetto art. 13;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; Decreta:

E' approvato il testo unico, allegato al presente decreto, delle norme in materia di pensioni di guerra.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 23 dicembre 1978 PERTINI

ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 gennaio 1979 Atti di Governo, registro n. 20, foglio n. 4

Titolo I DEI SOGGETTI DEL DIRITTO A PENSIONE DI GUERRA
Art 2.

Soggetti militari o ad essi equiparati

Ai militari delle forze armate, agli appartenenti ai corpi o servizi ausiliari, alle infermiere volontarie della Croce rossa italiana, a coloro i quali, ai sensi del regio decreto-legge 30 marzo 1943, n. 123, assumono di diritto la qualita' di militarizzato, che abbiano in guerra riportato ferite o lesioni o contratto infermita', da cui sia derivata perdita o menomazione della capacita' lavorativa generica, e ai loro congiunti, quando dalle predette ferite, lesioni o infermita' sia derivata la morte, sono conferite pensioni, assegni o indennita' di guerra, alle condizioni, nei modi stabiliti e secondo l'ordine previsto dalle norme del presente testo unico.

Spetta la pensione, l'assegno o l'indennita' di guerra, quando sussistano le altre condizioni necessarie, anche ai militari dei corpi o servizi operanti in Paesi esteri o in Paesi militarmente occupati o nelle ex colonie, e, in caso di morte, ai loro congiunti la pensione, assegno o indennita' di guerra spetta, altresi' agli appartenenti a reparti militari o a corpi o servizi ausiliari impiegati, per conto dell'Organizzazione delle Nazioni Unite nelle zone di intervento di cui alla legge 11 dicembre 1962 n. 1746, e, in caso di morte, ai loro congiunti.

Art 3.

Categorie speciali di soggetti militari e ad essi equiparati

Hanno diritto a pensione, assegno o indennita' di guerra allo stesso titolo e alle stesse condizioni dei soggetti previsti nel primo comma dell'art. 2:

  1. gli ex militari dell'Esercito e della Marina del cessato impero austro-ungarico, e, in caso di morte, i loro congiunti, pertinenti ai territori annessi all'Italia dopo la guerra 1915-18, purche' divenuti cittadini italiani in accoglimento di domande presentate a termini dei trattati di pace;

  2. i militari, anche volontari, del Corpo di occupazione che tenne la citta' di Fiume dal 12 settembre 1919 al 31 dicembre 1920 e, in caso di morte, i loro congiunti, nonche' i volontari che, anche successivamente e fino al 31 marzo 1922, parteciparono, nella citta' e nel territorio di Fiume ed in Dalmazia, a conflitti armati per la causa nazionale e, in caso di morte, i loro congiunti;

  3. i partigiani combattenti per la lotta di liberazione; i cittadini italiani che, per l'attivita' svolta in qualita' di patrioti, abbiano ottenuto il riconoscimento delle campagne di guerra; i cittadini italiani che, successivamente all'8 settembre 1943, hanno partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari dipendenti dalle Forze armate italiane o alleate; i cittadini italiani che hanno partecipato, dopo la predetta data, alla guerra di liberazione anche in territorio estero, sempreche' tali partecipazioni risultino da attestazioni dei comandi delle Forze armate nelle quali o al seguito delle quali gli stessi operarono e, in caso di morte, i loro congiunti;

  4. i militari che hanno prestato servizio nelle Forze armate della sedicente Repubblica sociale italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, nonche' le appartenenti al Corpo delle ausiliarie che abbiano riportato ferite o lesioni o contratto infermita' invalidanti durante il servizio al seguito dei reparti operanti e, in caso di morte, i loro congiunti;

  5. I cittadini italiani che, dopo l'8 settembre 1943, hanno prestato servizio nelle formazioni militari organizzate dalle Forze armate tedesche nelle province di Trieste, Gorizia, Udine, Belluno, Bolzano, Trento, Fiume, Pola e Zara e, in caso di morte, i loro congiunti;

  6. gli alto atesini e le persone residenti prima del 1 gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna, i quali hanno fatto parte, durante la guerra 194045, delle Forze armate germaniche o di formazioni armate da esse dipendenti e, in caso di morte, i loro congiunti, sempre che colui che chiede la pensione abbia conservato la cittadinanza italiana o l'abbia riacquistata prima della data di entrata in vigore del presente testo unico ovvero la riacquisti entro tre mesi dalla predetta data o abbia prodotto domanda a tal fine entro l'indicato termine di tre mesi.

    I soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) non hanno diritto a pensione, assegno o indennita' ed, in ogni caso, ne decadono dal diritto qualora risulti che essi abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie o qualora siano stati cancellati dai ruoli delle Forze armate dello Stato per il comportamento tenuto negli avvenimenti successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943;

  7. gli appartenenti all'amministrazione della pubblica sicurezza, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'Unione nazionale protezione antiaerea ed alla Croce rossa italiana e, in caso di morte, i loro congiunti, purche' la loro partecipazione alle operazioni di guerra sia comprovata da dichiarazione, rilasciata dai rispettivi competenti Dicasteri, dalla quale risulti che siano stati effettivamente impiegati in zone ove si siano svolte operazioni di guerra o siano state effettuate incursioni aeree o navali nemiche. Per ognuna delle incursioni aeree o navali non potra' essere computato, come servizio di guerra, un periodo di tempo superiore a quindici giorni;

  8. gli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto infermita' invalidanti in dipendenza dell'intervento nella guerra civile di Spagna e, in caso di morte, i loro congiunti. Gli invalidi di cui alla presente lettera decadono dal diritto qualora risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione al conflitto. La disposizione non si applica ai soggetti la cui invalidita' sia ascrivibile alla prima categoria;

  9. i cittadini italiani appartenenti a formazioni militari repubblicane in Spagna nel periodo dal 18 luglio 1936 al 31 marzo 1939, e, in caso di morte, i loro congiunti;

  10. i militari delle Forze armate dello Stato che abbiano riportato ferite o lesioni, o contratto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT