Sentenza nº 141 da Constitutional Court (Italy), 07 Giugno 2019

RelatoreFranco Modugno
Data di Resoluzione07 Giugno 2019
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 141

ANNO 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

Presidente: Giorgio LATTANZI;

Giudici: Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), promosso dalla Corte d’appello di Bari, nel procedimento penale a carico di G. T. e altri, con ordinanza del 6 febbraio 2018, iscritta al n. 71 del registro ordinanze 2018 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 19, prima serie speciale, dell’anno 2018.

Visti gli atti di costituzione di G. T. e di M. V., nonché l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri e gli atti di intervento dell’Associazione Rete per la Parità e altre e dell’Associazione Differenza Donna Onlus;

udito nell’udienza pubblica del 5 marzo 2019 il Giudice relatore Franco Modugno;

uditi gli avvocati Antonella Anselmo per l’Associazione Rete per la Parità e altre, Maria Teresa Manente per l’Associazione Differenza Donna Onlus, Nicola Quaranta per G. T., Ascanio Amenduni e Gioacchino Ghiro per M. V. e l’avvocato dello Stato Gabriella Palmieri per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

  1. – Con ordinanza del 6 febbraio 2018, la Corte d’appello di Bari ha sollevato, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 25, secondo comma, 27 e 41 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 3, primo comma, numeri 4), prima parte, e 8), della legge 20 febbraio 1958, n. 75 (Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui), «nella parte in cui configura come illecito penale il reclutamento ed il favoreggiamento della prostituzione volontariamente e consapevolmente esercitata».

    1.1.– La Corte rimettente premette di essere investita dell’appello avverso la sentenza del Tribunale di Bari del 13 novembre 2015, che ha dichiarato i quattro imputati appellanti colpevoli, in rapporto a distinti capi di imputazione, del delitto di reclutamento di persone a fini di prostituzione, di cui all’art. 3, primo comma, numero 4), della legge n. 75 del 1958, e – limitatamente a uno degli appellanti – anche del delitto di favoreggiamento della prostituzione, di cui al numero 8) del medesimo art. 3.

    Con riguardo ad alcuni dei capi di imputazione, il Tribunale ha ritenuto, altresì, assorbito il delitto di favoreggiamento, originariamente contestato agli imputati, in quello di reclutamento, per il quale è stata pronunciata condanna. Di conseguenza, ove in esito al giudizio di appello dovesse essere riformata la condanna per il reato di reclutamento, riemergerebbe l’esigenza di valutare la responsabilità degli imputati per il reato già dichiarato assorbito.

    La Corte barese riferisce, per altro verso, che i fatti oggetto di giudizio sono costituiti, nella sostanza, «dall’aver gli imputati organizzato, in favore dell’allora premier S[…] B[…], incontri con escort occasionalmente o professionalmente dedite alla prostituzione»: dovendosi intendere per «escort», secondo «la più comune e consolidata accezione del termine», «l’accompagnatrice ovvero la persona retribuita per accompagnare qualcuno e che è disponibile anche a prestazioni sessuali», con esclusione, quindi, delle forme di esercizio della prostituzione a carattere coattivo o «necessitato da ragioni di bisogno». Le condotte per le quali si procede si collocherebbero, dunque, in un contesto che non implica costrizioni incidenti sulla determinazione della prostituta di effettuare prestazioni sessuali a pagamento.

    Le questioni sollevate – intese a censurare la configurazione come illecito penale del reclutamento e del favoreggiamento della prostituzione, anche quando si tratti di prostituzione liberamente e volontariamente esercitata – sarebbero, di conseguenza, rilevanti ai fini della decisione sul gravame. Il loro accoglimento imporrebbe, infatti, la riforma della sentenza appellata e l’assoluzione degli imputati, per non essere i fatti loro contestati più previsti come reato.

    1.2.– Quanto, poi, alla non manifesta infondatezza, la Corte pugliese assume che il «fenomeno sociale della prostituzione professionale delle escort» rappresenterebbe un elemento di «novità» atto a far dubitare della legittimità costituzionale della legge n. 75 del 1958, ideata in un’epoca storica nella quale il fenomeno stesso non era conosciuto e «neppure concepibile».

    Verrebbe, al riguardo, segnatamente in rilievo il «principio della libertà di autodeterminazione sessuale della persona umana»: libertà che, nel caso delle escort, si esprimerebbe nella scelta di disporre della propria sessualità «nei termini contrattualistici dell’erogazione della prestazione sessuale contro pagamento di denaro o di altra […] utilità». Si sarebbe al cospetto di un diritto costituzionalmente protetto: con la sentenza n. 561 del 1987, la Corte costituzionale ha, infatti, affermato che la sessualità rappresenta «uno degli essenziali modi di espressione della persona umana», sicché «il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l’art. 2 Cost. impone di garantire».

    La libertà di esercitare la prostituzione non sarebbe stata, in verità, misconosciuta dalla legge n. 75 del 1958. Essa era concepita, tuttavia, dal legislatore dell’epoca essenzialmente come esigenza di sottrarre le prostitute allo sfruttamento e al «potere organizzativo» altrui: finalità alle quali era preordinata la disposta abolizione delle case di prostituzione. Nell’odierno contesto storico, di contro, il concetto di libertà assumerebbe «una connotazione ben più positiva e piena»: la scelta di prostituirsi verrebbe in evidenza, cioè, «come modalità autoaffermativa della persona umana, che percepisce il proprio sé in termini di erogazione della propria corporeità e genitalità (e del piacere ad essa connesso) verso o contro la dazione di diversa utilità».

    La collocazione della libertà di autodeterminazione sessuale – e, con essa, della scelta di offrire sesso a pagamento – nell’ambito della tutela accordata dall’art. 2 Cost. imporrebbe, peraltro, di rimuovere ogni interferenza normativa che ostacoli la sua piena esplicazione.

    L’inviolabilità di tale diritto sarebbe intaccata, in specie, dalla sottoposizione a pena di attività di terzi che, senza interferire sulla libera autodeterminazione delle escort, si connettono al carattere “relazionale” della libertà considerata, in quanto volte a mettere le escort stesse in contatto con i clienti (come nel caso del reclutamento), ovvero a permettere un più comodo esercizio della loro attività (come nell’ipotesi del favoreggiamento).

    Nello spaziare – come nella vicenda oggetto del giudizio a quo – «dal persuasivo convincimento sulla bontà del cliente all’indicazione delle modalità di presentazione della escort allo stesso», il reclutamento delle libere prostitute professionali si collocherebbe all’interno del «libero incontro sul mercato del sesso tra domanda ed offerta», andando a supportare «il preminente interesse delle escort a segnalarsi».

    Un discorso similare varrebbe anche per l’ipotesi del favoreggiamento: fattispecie che colpisce non la fase di intermediazione tra domanda e offerta della prestazione sessuale, ma quella di concreta attuazione della scelta di prostituirsi, e che rappresenterebbe un «formidabile deterrente» al compimento, da parte di terzi, di condotte che agevolino, anche in modo minimale, l’esercizio della prostituzione (quale – come anche nel caso di specie – la messa a disposizione di una autovettura per accompagnare la escort presso il luogo di incontro con il cliente, o per prelevarla da tale luogo).

    Né a diversa conclusione potrebbe pervenirsi ipotizzando che le condotte considerate siano idonee a offendere la moralità pubblica o il buon costume. La tutela di tali valori resterebbe, infatti, comunque sia, recessiva di fronte all’inviolabilità del diritto di cui si discute.

    1.3.– Le previsioni punitive censurate violerebbero, al tempo stesso, la libertà di iniziativa economica privata, garantita dall’art. 41 Cost., di cui pure la prostituzione delle escort costituirebbe espressione, stante il carattere normalmente professionale dell’attività di erogazione di prestazioni sessuali verso corrispettivo: attività che, d’altra parte, viene considerata fonte di redditi tassabili.

    In base al dettato costituzionale, l’iniziativa economica in questione dovrebbe essere libera, nella stessa misura in cui è libera la scelta che sta a monte di essa (ossia quella di utilizzare la propria «corporeità» in funzione lucrativa). Ciò escluderebbe che forme di supporto all’iniziativa, quali quelle dell’intermediazione e del favoreggiamento, possano essere disincentivate tramite la loro configurazione come illeciti penali, impedendo così all’attività economica in parola di evolversi al pari di tutte le altre forme imprenditoriali.

    Il vulnus che ne deriva sarebbe «davvero rimarchevole», ove si consideri che alla escort dedita abitualmente alla suddetta attività viene preclusa la possibilità di assumere personale per curarne la collocazione sul mercato o per pubblicizzarla, mentre alla escort che esercita occasionalmente il meretricio verrebbe interdetta la stessa possibilità di inserirsi nel mercato, non potendo ella valersi di collaboratori per avviare un esercizio dell’attività a carattere professionale.

    Si tratterebbe, in pratica, di una ingiustificata...

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