Concorso pubblico, per esami, per il conferimento di venti posti di assistente tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, posizione economica B3, vacanti presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della salute.

Dipartimento dell'innovazione

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, concernente le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi ed il relativo regolamento di esecuzione;

Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi pubblici;

Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'adempimento dei compiti propri dell'assistente tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, che esigono il pieno possesso del requisito della vista;

Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri 24 luglio 1999, n. 6, sull'applicazione dell'art. 20 ai portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni e integrazioni, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Vista la legge 26 febbraio 1963, n. 441, ed in particolare l'art. 17, come modificato dall'art. 2 della legge 6 dicembre 1963, n. 1367, nonche' il decreto del Ministro della salute 28 settembre 2005 che attribuisce, tra l'altro, agli assistenti tecnici del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario in servizio presso il Ministero della salute la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, per l'effettivo esercizio di vigilanza igienica sulla produzione e sul commercio delle sostanze alimentari e delle bevande;

Ritenuto, pertanto, che non si possa prescindere dal requisito del possesso della cittadinanza italiana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Visti il decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 ed il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, nonche' la circolare n. 69 del 6 agosto 1998, diramata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della ragioneria dello Stato, concernente l'individuazione degli atti soggetti alla verifica di legalita' degli Uffici centrali del bilancio e delle ragionerie provinciali dello Stato;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 31 luglio 1997, n. 353, concernente il regolamento per l'individuazione degli atti e dei documenti di competenza di questo Ministero sottratti al diritto di accesso;

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, concernente norme generali sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, ed in particolare l'art. 39, come successivamente modificato ed integrato;

Vista la legge 18 febbraio 1999, n. 28 ed in particolare l'art. 19 sull'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili ed il relativo regolamento di esecuzione;

Considerato che presso questa Amministrazione la quota di riserva prevista per le amministrazioni pubbliche che occupano piu' di cinquanta dipendenti, stabilita dalla normativa vigente, risulta coperta;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, recante norme per l'individuazione delle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2003, n. 129, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 129 del 6 giugno 2003, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero della salute, con il quale, tra l'altro, sono state determinate le dotazioni organiche delle aree funzionali;

Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed in particolare l'art. 1, comma 93, ove e' previsto che, entro il 30 aprile 2005 le amministrazioni dello Stato rideterminino le proprie dotazioni organiche;

Viste le note n. GAB/3355-P/F.5.a.d. del 15 aprile 2005 e n. DGPOB/II/291/P/F.5.a.d del 3 gennaio 2006 con le quali, ai fini dell'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dalla disposizione da ultimo citata, il Ministero della salute ha formulato ai Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze la proposta di determinazione delle proprie dotazioni organiche;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2005, con il quale, tra l'altro, questo Ministero e' stato autorizzato all'avvio della procedura per il reclutamento di venti posti di assistente tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - posizione economica B3;

Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4, concernente gli adempimenti delle amministrazioni pubbliche in materia di avvio delle procedure concorsuali, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 19 dicembre 2005;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni, contenente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale del comparto Ministeri;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali;

Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, recante interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione - legge di semplificazione 2001, ed in particolare l'art. 14;

Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;

Accertato che nel profilo professionale di assistente tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario - posizione economica B3, risultano disponibili i posti per i quali e' stata autorizzata la relativa procedura di reclutamento;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

  1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'attribuzione di venti posti nel profilo professionale di assistente tecnico del settore della prevenzione, dell'assistenza, della vigilanza e del controllo sanitario, area funzionale B, posizione economica B3, in prova presso gli uffici centrali e periferici del Ministero della salute.

  2. I vincitori saranno assegnati, secondo l'ordine della graduatoria finale e tenuto conto delle esigenze di servizio esistenti al momento della stipula del contratto individuale di lavoro, agli uffici centrali nonche' agli uffici periferici delle seguenti regioni: Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Sardegna.

  3. L'amministrazione si riserva di modificare in ogni momento le determinazioni relative alle sedi ed agli uffici da coprire, per adeguarle ad eventuali mutamenti del proprio assetto organizzativo conseguenti al processo di riordino in atto.

    Art. 2.

    Riserve di posti

  4. Si applica la disposizione di cui all'art. 3, comma 65, della legge n. 537/93 in materia di riserve di posti a favore dei militari in ferma di leva prolungata e dei volontari specializzati delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contratte.

  5. ...

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