Sentenza nº 273 da Constitutional Court (Italy), 14 Novembre 2013

RelatoreSergio Mattarella
Data di Resoluzione14 Novembre 2013
EmittenteConstitutional Court (Italy)

SENTENZA N. 273

ANNO 2013

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori:

- Gaetano SILVESTRI Presidente

- Luigi MAZZELLA Giudice

- Sabino CASSESE "

- Giuseppe TESAURO "

- Paolo Maria NAPOLITANO "

- Giuseppe FRIGO "

- Paolo GROSSI "

- Giorgio LATTANZI "

- Aldo CAROSI "

- Marta CARTABIA "

- Sergio MATTARELLA "

- Mario Rosario MORELLI "

- Giancarlo CORAGGIO "

- Giuliano AMATO "

[ELG:PREMESSA]

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’art. 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dell’art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), promossi dalla Regione Veneto con ricorsi notificati il 12 ottobre 2012 e il 27 febbraio 2013, depositati in cancelleria il 17 ottobre 2012 e il 5 marzo 2013 ed iscritti al n. 151 del registro ricorsi 2012 ed al n. 34 del registro ricorsi 2013.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 22 ottobre 2013 il Giudice relatore Sergio Mattarella;

uditi gli avvocati Luigi Manzi e Daniela Palumbo per la Regione Veneto e l’avvocato dello Stato Stefano Varone per il Presidente del Consiglio dei ministri.

[ELG:FATTO]

Ritenuto in fatto

  1. – Con ricorso notificato il 12 ottobre 2012 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 17 ottobre 2012 (r. ric. n. 151 del 2012), la Regione Veneto ha promosso questioni di legittimità costituzionale relative a diverse disposizioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

  2. – Con ricorso notificato il 27 febbraio 2013 e depositato nella cancelleria di questa Corte il 5 marzo 2013 (r. ric. n. 34 del 2013), la Regione Veneto ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha integralmente sostituito l’art. 16-bis del d.l. n. 95 del 2012.

  3. – La presente decisione ha ad oggetto unicamente l’art. 16-bis dell’impugnato decreto-legge, censurato dalla ricorrente Regione Veneto sia nella versione originariamente introdotta, in sede di conversione, dalla legge n. 135 del 2012, sia nella versione vigente, introdotta dall’art. 1, comma 301, della legge n. 228 del 2012.

  4. – L’art. 16-bis citato viene censurato dalla Regione ricorrente, con il primo ricorso, per violazione degli artt. 117 e 119 della Costituzione, nonché dell’art. 7, comma 1, lettera e), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione) e degli artt. 1, commi 2 e 3, 7, comma 1, e 32, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario).

    Le norme impugnate definiscono i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle Regioni a statuto ordinario le risorse del fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, già istituito dall’art. 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e rifinanziato dall’art. 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

    Il testo dell’impugnato art. 16-bis del richiamato d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è il seguente: «1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare, ai sensi dell’articolo 8 della legge 28 agosto 1997, n. 281, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 31 ottobre 2012, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. I criteri sono, in particolare, finalizzati ad incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare ed efficientare la programmazione e la gestione dei servizi relativi al trasporto pubblico locale, anche ferroviario, mediante: a) un’offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di trasporto pubblico; b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi; c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incremento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata; d) la definizione di livelli occupazionali appropriati; e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica. 2. Le risorse del fondo di cui agli articoli 21, comma 3, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 e 30, comma 3, del citato decreto-legge n. 201 del 2011, e le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio prevista dagli articoli 1, commi da 295 a 297, della legge n. 244 del 2007, una volta definiti i criteri di cui al comma 1, non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento del trasporto pubblico locale, anche ferroviario».

    Osserva la Regione Veneto ricorrente che le disposizioni impugnate disciplinerebbero un fondo a destinazione vincolata nella materia «trasporto pubblico locale», riconducibile alla potestà legislativa regionale residuale, violando conseguentemente sia l’art. 117 Cost. (che disciplina il riparto delle competenze legislative tra Stato e Regione), sia l’art. 119 Cost. (che disciplina l’autonomia finanziaria regionale). Al riguardo, è richiamata la giurisprudenza della Corte che ha affermato che «non sono […] consentiti finanziamenti a destinazione vincolata in materie di competenza regionale residuale ovvero concorrente, in quanto ciò si risolverebbe in uno strumento indiretto, ma pervasivo, di ingerenza dello Stato nell’esercizio delle funzioni delle Regioni e degli enti locali, nonché di sovrapposizione di politiche e di indirizzi governati centralmente a quelli legittimamente decisi dalle Regioni negli ambiti materiali di propria competenza» (sentenza n. 50 del 2008; sono menzionate anche le sentenze n. 99 del 2009 e n. 452 del 2007).

    Oltre agli evocati parametri costituzionali (artt. 117 e 119 Cost.), la ricorrente deduce il contrasto delle norme impugnate con gli artt. 1, commi 2 e 3, 7, comma 1, e 32, comma 4, del d.lgs. n. 68 del 2011, che avrebbero determinato la soppressione, a decorrere dall’anno 2013, «dei trasferimenti statali alle regioni, aventi carattere di generalità e permanenza, relativi al trasporto pubblico locale e la conseguente fiscalizzazione degli stessi trasferimenti».

    Infine, la Regione Veneto asserisce che il comma 2 dell’impugnato art. 16-bis, nella parte in cui prevede che le risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio – disciplinata dall’art. 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2008) – siano destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale, si porrebbe in contrasto con l’art. 119 Cost., con l’art. 7, comma 1, lettera e), della legge n. 42 del 2009, e con l’art. 1, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 68 del 2011, che prevedono che le Regioni «dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio», i quali «devono essere senza vincolo di destinazione».

  5. – Con atto depositato il 21 novembre 2012, si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che il ricorso proposto sia dichiarato inammissibile o infondato.

    Osserva l’Avvocatura dello Stato che l’emendamento inserito in sede di conversione dell’impugnato decreto-legge compensa le lacune dell’originaria versione del provvedimento che prevedeva un cospicuo taglio dei trasferimenti alle Regioni, rischiando conseguentemente di incidere sulla funzionalità del trasporto pubblico locale. Al fine di ovviare a questi rischi, il vincolo di destinazione delle risorse destinate al finanziamento del trasporto pubblico locale costituirebbe, quindi, una garanzia per gli enti territoriali, senza porsi in contrasto con alcuna norma o principio costituzionale.

  6. – Rileva la Regione Veneto ricorrente che le disposizioni impugnate sono state integralmente sostituite dall’art. 1, comma 301, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha anzitutto istituito, a decorrere dall’anno 2013, il «Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale», alimentato da una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per...

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